La Sonrisa, rigettato il ricorso sulla prima revisione


Il rigetto del 9 luglio riguarda un unico fascicolo: il ricorso contro l’ordinanza che aveva fermato la prima revisione al vaglio preliminare. Gli altri procedimenti conservano autonomia. La cessazione di albergo e ristorante era già avvenuta il 15 giugno per la revoca delle licenze. La proprietà comunale discende invece dalla confisca ormai trascritta nei registri immobiliari.

Il dispositivo produce subito l’esito processuale ma non espone ancora le ragioni giuridiche adottate dal collegio. Finché la motivazione non sarà depositata, attribuire alla Cassazione un giudizio sulle singole prove presentate dai difensori andrebbe oltre ciò che il documento rende conoscibile.

Sommario dei contenuti

Il rigetto chiude il ricorso contro l’inammissibilità

La quarta sezione penale ha esaminato le impugnazioni presentate nell’interesse di Concetta Polese e Agostino Polese contro l’ordinanza romana. Al termine della camera di consiglio del 9 luglio 2026 ha rigettato entrambe le richieste. Il nuovo giudizio davanti alla Corte d’appello di Roma non si apre e la prima domanda di revisione termina con l’ordinanza di inammissibilità ancora in vigore.


Il resoconto di ANSA documenta anche i legali intervenuti, Dario Vannetiello, Veronica Paturzo, Andrea Castaldo e Stefano Montone. Il comunicato dei difensori rinvia al deposito della sentenza per conoscere le ragioni adottate dai giudici. Il rigetto è già vincolante sul ricorso discusso. La motivazione esporrà il fondamento della decisione e l’ampiezza del rigetto entro quello stesso fascicolo.

Accusa e difese avevano chiesto il rinvio a Roma

Il pubblico ministero presso la Cassazione aveva concluso nello stesso senso delle difese. La richiesta comune puntava all’annullamento dell’ordinanza impugnata e a un nuovo giudizio davanti alla Corte d’appello di Roma. I ricorrenti sostenevano che numerosi materiali introdotti dopo il processo non fossero stati esaminati e che il loro contenuto escludesse la lottizzazione contestata.

La requisitoria non vincolava la quarta sezione. Nel giudizio di legittimità il pubblico ministero presenta la propria richiesta e il collegio decide in autonomia. Il rigetto mostra soltanto che la richiesta formulata in udienza non è stata accolta. Nessun documento pubblicato consente già di stabilire se la Corte abbia arrestato la domanda per i requisiti della revisione, per la capacità dei materiali addotti o per una diversa ragione giuridica.

La Cassazione non ha celebrato un nuovo processo

La revisione appartiene ai rimedi straordinari contro una sentenza irrevocabile. La Corte d’appello esegue un vaglio preliminare sulla domanda. Una dichiarazione di inammissibilità impedisce l’apertura del giudizio destinato all’assunzione dei materiali indicati come nuovi e ammette il ricorso per Cassazione contro quel provvedimento.

Nel fascicolo Sonrisa la quarta sezione ha giudicato le censure rivolte al vaglio romano. Non ha riaperto l’istruttoria del 2016, non ha ascoltato di nuovo i testimoni e non ha sostituito una propria valutazione urbanistica a quella formatasi nel processo originario. Il rigetto lascia ferma l’ordinanza. La prima domanda non raggiunge l’udienza in cui le prove addotte sarebbero state esaminate nel merito.


La seconda revisione depositata a Roma segue un altro fascicolo

All’inizio di maggio l’avvocato Dario Vannetiello ha depositato per Concetta Polese una seconda domanda di revisione alla Corte d’appello di Roma. Il ricorso indica ulteriori materiali e sostiene che la lottizzazione fosse già prescritta prima dell’avvio del processo concluso nel 2016. La tesi mira al presupposto temporale che consentì di celebrare quel giudizio e di arrivare all’accertamento posto alla base della confisca.

RaiNews aveva distinto il deposito romano dall’udienza fissata per il 9 luglio sulla prima revisione. Il dispositivo pronunciato dalla quarta sezione non contiene alcuna decisione sulla seconda domanda. Alla data dell’11 luglio manca un provvedimento conclusivo pubblicato su tale deposito. Il rigetto appena pronunciato chiude il primo ricorso senza assorbire il nuovo fascicolo.

Un altro ricorso richiama la presunta prova falsa

Accanto alla seconda domanda romana esiste un’ulteriore impugnazione davanti alla Cassazione. Anche tale iniziativa mira alla revoca della confisca ma adopera una ragione differente: la difesa afferma che il provvedimento ablativo sarebbe stato generato da una prova falsa.

La falsità appartiene alla tesi del ricorrente e non risulta accertata dalla Suprema Corte. Metropolis ha distinto tale impugnazione dal ricorso deciso il 9 luglio. La pendenza non sospende la confisca, non trasferisce gli immobili agli ex gestori e non riattiva le licenze. Solo una pronuncia favorevole capace di rimuovere la base giudiziaria della confisca inciderebbe sull’attuale intestazione del bene.

Dal primo grado al giudicato del 2024

Il Tribunale di Torre Annunziata pronunciò la sentenza di primo grado l’8 novembre 2016. La Corte d’appello di Napoli intervenne il 14 giugno 2022, dichiarò prescritto il reato e mantenne la confisca urbanistica. La terza sezione penale della Cassazione discusse i ricorsi il 15 febbraio 2024. La sentenza n. 37639 venne depositata il 14 ottobre dello stesso anno.


La prescrizione estinse il reato sul versante sanzionatorio. La confisca rimase perché il giudizio di merito aveva accertato la lottizzazione attraverso il contraddittorio. La sentenza del 2024 respinse le contestazioni sul periodo di consumazione, sulle pratiche edilizie invocate dalle difese e sulla proporzione della misura applicata ai terreni e alle opere interessate.

La lottizzazione accertata su oltre quattro ettari

Gli atti giudiziari collocano l’avvio della trasformazione nel 1979 e la prosecuzione della condotta almeno fino all’aprile 2011. L’area supera quattro ettari tra via Stabia e via Croce Gragnano. La pianificazione comunale la destinava all’agricoltura. Sul perimetro gravavano anche divieti di edificazione e tutela paesaggistica.

Dal fabbricato rurale originario si è formato un insediamento turistico-ricettivo con corpi alberghieri, sale per ricevimenti, piscina, viabilità interna, parcheggi e uno spazio adoperato come eliporto. La contestazione investiva la trasformazione dell’intero perimetro anziché un solo manufatto. Lexambiente ha pubblicato integralmente la sentenza n. 37639/2024 con le opere e le pratiche edilizie esaminate dai giudici.

I condoni sulle singole opere non sanavano l’insediamento

La difesa aveva richiamato tre provvedimenti di condono. La Cassazione ha escluso che titoli riferiti a singole opere legalizzassero la lottizzazione nel suo insieme. Numerosi manufatti risultavano privi di domanda oppure interessati da dinieghi e istanze giudicate inammissibili.

La lottizzazione protegge il potere pubblico di decidere come debba essere usato il territorio. Un titolo relativo a un edificio non sostituisce la pianificazione richiesta per un insediamento turistico-ricettivo esteso su più ettari. Dimensioni, destinazione d’uso e opere di urbanizzazione avevano modificato l’assetto dell’area agricola. Da qui la tesi accolta dai giudici secondo cui i condoni richiamati non coprivano la trasformazione complessiva accertata nel processo.


La società aveva già perso in Cassazione nel marzo 2026

Un diverso fascicolo si era chiuso il 30 marzo 2026. La terza sezione penale, con la sentenza n. 11800, aveva rigettato il ricorso di La Sonrisa S.p.A. contro l’ordinanza emessa il 10 aprile 2025 dalla Corte d’appello di Napoli quale giudice dell’esecuzione. La società chiedeva la revoca della confisca sostenendo di trovarsi nella posizione del terzo estraneo al processo.

La Cassazione qualificò la società come schermo formale degli imputati e negò la tutela riconosciuta ai terzi estranei che acquistano senza legami con il reato. La rassegna ufficiale della Corte di Cassazione riporta massima ed esito. Il giudice dell’esecuzione doveva stabilire se la misura fosse opponibile alla società. Non stava riaprendo il giudizio sulle responsabilità personali. Il rigetto del 9 luglio appartiene invece alla prima revisione e segue regole diverse.

Dalla revoca comunale alla chiusura del 15 giugno

La revoca delle autorizzazioni nacque da un atto del Comune dell’11 dicembre 2024. I giudici amministrativi sono intervenuti sulla sua legittimità e sulla sospensione chiesta dagli operatori. L’11 maggio 2026 il Tar Campania respinse il ricorso. Il presidente della settima sezione del Consiglio di Stato sospese temporaneamente l’esecuzione il 13 maggio fino alla camera di consiglio del 4 giugno.

Il collegio negò poi la misura cautelare. L’ordinanza divenne pubblica il 9 giugno e lasciò efficaci gli atti comunali. Il Corriere del Mezzogiorno aveva documentato la data della revoca e la sequenza davanti ai giudici amministrativi. Albergo e ristorante cessarono l’attività il 15 giugno 2026. La chiusura precedeva di oltre tre settimane il rigetto penale. Il verdetto del 9 luglio ha eliminato una strada contro il giudicato senza disporre materialmente lo stop dell’esercizio.

Confisca e licenze incidono su titoli diversi

La confisca regola la titolarità degli immobili e dei terreni. Le autorizzazioni amministrative abilitano l’esercizio di albergo e ristorante. La prima deriva dal giudizio penale. Le seconde furono revocate dal Comune e sono discusse davanti ai giudici amministrativi.


Un esito favorevole sulle licenze non restituirebbe da solo il compendio agli ex titolari. Una pronuncia penale capace di rimuovere la confisca non riattiverebbe da sola autorizzazioni già revocate. La precedente conduzione privata avrebbe bisogno di un titolo per usare i locali e di autorizzazioni efficaci. Oggi mancano entrambe le condizioni. Tale separazione spiega anche perché una decisione su un fascicolo non produca da sola la riapertura.

Il Comune è proprietario per effetto della confisca

L’articolo 44, comma 2, del D.P.R. 380/2001 pubblicato su Normattiva attribuisce di diritto e gratuitamente al patrimonio comunale i terreni confiscati dopo l’accertamento definitivo della lottizzazione. La sentenza costituisce titolo per la trascrizione immediata nei registri immobiliari. La formalità eseguita in Conservatoria ha reso opponibile l’intestazione già disposta dal giudicato.

Il Comune di Sant’Antonio Abate è titolare degli immobili e dei terreni compresi nella misura. La parola proprietari ancora usata in alcuni titoli giornalistici per la famiglia Polese descrive il precedente legame economico con la struttura e non l’attuale intestazione del compendio. I Polese sono ricorrenti nei procedimenti e restano legati alle società che esercitavano le attività. Il rigetto del 9 luglio non modifica il passaggio patrimoniale.

Gli appartamenti seguono procedure separate

La cessazione dell’attività alberghiera e ristorativa non coincide con l’immediato rilascio degli appartamenti presenti nel compendio. Componenti della famiglia Polese abitano ancora negli spazi residenziali. Gli ordini relativi a tali immobili hanno prodotto impugnazioni distinte dagli atti che hanno fermato i ricevimenti.

La permanenza materiale non restituisce la proprietà e non autorizza la ripresa dell’attività commerciale. Indica che titolarità del bene, disponibilità fisica dei singoli locali e rilascio degli alloggi seguono tempi giudiziari differenti. Il Fatto Quotidiano ha documentato nei primi giorni di luglio la presenza della famiglia e l’azione amministrativa relativa agli spazi occupati. Il Comune conserva il titolo mentre le controversie sul rilascio proseguono nelle sedi competenti.


Il Comune studia recupero e parti da rimuovere

Nel giugno 2026 l’amministrazione ha affidato un incarico a un tecnico per accertare la fattibilità di un piano di recupero. Il lavoro deve esaminare le condizioni urbanistiche del sito, la compatibilità delle destinazioni ipotizzate e le opere che non possono essere conservate. Fanpage ha riportato l’atto comunale e il perimetro dell’incarico.

Nessuna destinazione definitiva è stata scelta. L’affidamento serve a separare le parti suscettibili di riuso da quelle che richiedono adeguamento o rimozione. La confisca consegna il bene al patrimonio pubblico ma non apre da sola una struttura comunale e non ordina da sola l’abbattimento dell’intero compendio. Le decisioni dell’ente dovranno rispettare la pianificazione, le restrizioni e gli esiti dei giudizi ancora pendenti.

Cerimonie spostate e vertenza dei lavoratori

La chiusura è arrivata durante la stagione dei ricevimenti. Le cerimonie già prenotate sono state trasferite verso altre strutture dell’area vesuviana e stabiese. I rapporti con fornitori, personale di sala, cucine e servizi collegati hanno dovuto essere gestiti fuori dalla Sonrisa.

I lavoratori hanno manifestato davanti ai cancelli e a Napoli. Una delegazione è stata ricevuta in Prefettura. A inizio luglio la società non aveva avviato una procedura di crisi d’impresa capace di attivare gli strumenti collegati e la Regione aveva chiesto di conoscere le intenzioni sui rapporti di lavoro. Il numero delle persone coinvolte varia a seconda che si conteggino dipendenti, collaboratori o indotto. Per questa ragione il dato più affidabile riguarda la perdita dell’attività e l’apertura della vertenza senza fissare una cifra unica.

Il 24 novembre si discuterà il merito sulle licenze

La decisione del Consiglio di Stato che ha preceduto la chiusura appartiene alla tutela cautelare. Ha lasciato efficaci gli atti comunali durante il processo e contiene valutazioni sfavorevoli alla sospensione richiesta dagli appellanti. L’udienza pubblica per il merito è fissata al 24 novembre 2026.


Open ha indicato quella data nel resoconto dedicato alla cessazione dell’attività. Il giudizio di novembre riguarda la legittimità della revoca delle autorizzazioni per albergo e ristorante. Il Consiglio di Stato non dispone della confisca penale e non assegna la proprietà del compendio. Anche un eventuale accoglimento sul fronte amministrativo lascerebbe da risolvere il titolo per usare un bene intestato al Comune.

La motivazione deve ancora spiegare il rigetto

Il dispositivo consegna un dato acquisito: i ricorsi contro l’inammissibilità sono stati rigettati e il rinvio a Roma non avrà luogo. Il documento non attribuisce al collegio una valutazione nominativa sulle consulenze, sui filmati o sugli altri materiali richiamati dalla difesa.

La sentenza depositata esporrà la ragione giuridica del rigetto. Solo allora si saprà se la Corte ha concentrato la decisione sui requisiti della revisione, sulla capacità delle prove addotte o su altre censure contenute nei ricorsi. L’assenza della motivazione non sospende l’esito. La prima revisione rimane chiusa e gli altri fascicoli conservano il proprio corso.


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Junior Cristarella

Source link


Di