così una VPN distrugge le leggi UE


La Corte UE salva la forma sul geoblocking, ma la sostanza è chiara: basta una VPN per annullare il copyright in tutta l’Unione Europea.

Il mercato globale dell’editoria e della cultura sta assistendo a un lento ma inesorabile sgretolamento delle proprie fondamenta legali, mascherato da sentenze che sembrano difendere un sistema ormai obsoleto. Quando parliamo di diritto d’autore, ci riferiamo a un colossale apparato economico e fiscale che garantisce a editori, eredi e fondazioni di monetizzare lo sfruttamento di un’opera per decenni. Eppure, nell’era di Internet, pretendere di applicare confini geografici alla diffusione del sapere è un esercizio di pura ipocrisia giuridica. La recente pronuncia della Corte di giustizia europeasolleva un polverone non per ciò che vieta, ma per la gigantesca scappatoia tecnologica, ovvero l’uso di una VPN, che di fatto finisce per legittimare. Il geoblocking, lo strumento invocato dai giudici per arginare la libera circolazione delle opere di dominio pubblico, si rivela oggi un colabrodo, un fragile paravento dietro cui le istituzioni europee nascondono l’incapacità di uniformare realmente il mercato unico digitale.

Qual è la più grande illusione giuridica dell’era digitale?

Le legislazioni nazionali continuano a muoversi come se esistessero ancora le dogane fisiche per fermare lo scambio di informazioni o di file letterari. Qualsiasi opera dell’ingegno, da un grande classico della letteratura a un trattato scientifico, segue un ciclo di vita economico che varia enormemente da nazione a nazione. Ci sono ordinamenti in cui le tutele patrimoniali si estinguono rapidamente, restituendo il bene alla collettività, e altri che invece proteggono ferocemente gli interessi privati prolungando il monopolio degli eredi per quasi un secolo.

Questa asimmetria genera paradossi economici enormi nel momento in cui i testi approdano sul web. Le case editrici e i detentori dei diritti si trovano a combattere battaglie legali milionarie per impedire che un cittadino di uno Stato in cui vige un regime restrittivo possa semplicemente cliccare su un link ospitato su un server estero. Il tentativo di frammentare la rete applicando le vecchie regole territoriali rappresenta un fallimento concettuale prima ancora che tecnico, poiché ignora la natura intrinsecamente globale e interconnessa del web moderno.

Come si declina questa asimmetria nel caso delle opere storiche?

I testi di immenso valore testimoniale e letterario finiscono inevitabilmente nel tritacarne di questa schizofrenia normativa europea. Il caso emblematico riguarda gli scritti lasciati da vittime di conflitti mondiali, i cui diritti sono passati di mano in mano dopo la loro scomparsa, finendo per essere gestiti da enti o fondazioni che operano con logiche rigorosamente aziendali.


Nello specifico, la vicenda che ha portato alla causa C-788/24, depositata ieri, riguarda il celeberrimo «Diario di Anna Frank». In seguito alla scomparsa di Otto Frank, padre dell’autrice, l’ente noto come Fondo Anna Frank è diventato il titolare assoluto dei diritti d’autore sull’intero corpus di questi scritti. Nei Paesi Bassi, nazione strettamente legata alla memoria dell’autrice, la legislazione garantisce una protezione estremamente lunga: alcune parti di questi testi rimarranno inaccessibili al libero sfruttamento fino al 2037. Al contrario, spostandosi di pochi chilometri, in numerosi altri paesi europei tra cui spicca il Belgio, i medesimi testi hanno già esaurito il loro scudo legale, diventando a tutti gli effetti opere di dominio pubblico.

Qual è stato il casus belli che ha attivato la magistratura europea?

L’iniziativa che ha fatto esplodere la contraddizione del sistema è scaturita nel settembre del 2021. Un consorzio formato dalla Fondazione e da altri enti di ricerca ha deciso di compiere un passo audace: un’edizione scientifica dei manoscritti originali è stata caricata online, resa disponibile gratuitamente per la consultazione mondiale, rigorosamente in lingua neerlandese. Per evitare di infrangere le rigide leggi dei Paesi Bassi, i promotori hanno implementato un sistema di blocchi geografici, un filtro digitale progettato per respingere qualsiasi connessione proveniente dal territorio olandese, dove i manoscritti godono ancora di una ferrea protezione legale.

L’impalcatura tecnica ha però sollevato dubbi sistemici profondi. La Corte suprema dei Paesi Bassi, intuendo la fragilità del meccanismo, ha deciso di congelare la situazione interna per interrogare direttamente la Corte di giustizia europea. Il quesito sollevato dai giudici olandesi mirava a comprendere se le norme dell’Unione considerassero questo tipo di pubblicazione limitata come una vera e propria «comunicazione al pubblico». Il nocciolo della questione posta dalla Corte suprema era estremamente pragmatico: ha senso parlare di confini digitali quando i cittadini olandesi possiedono tutti gli strumenti tecnici per eludere questi blocchi attraverso una Virtual private network (VPN) o servizi di anonimizzazione analoghi?

Che cosa ha stabilito la sentenza depositata ieri dalla Corte UE?

Il verdetto dei giudici europei tenta di mantenere un difficile equilibrio formale, fornendo una risposta che rassicura le istituzioni ma che lascia aperti baratri interpretativi. Il dispositivo chiarisce in modo inequivocabile che è assolutamente legittimo prendere un’opera ormai caduta in dominio pubblico in alcuni Stati membri e pubblicarla integralmente a titolo gratuito su una piattaforma web. Questo diritto alla diffusione della cultura rimane valido anche nell’ipotesi in cui lo stesso testo risulti blindato dal diritto d’autore all’interno di un altro Stato membro.

I paletti fissati dalla Corte, tuttavia, si concentrano sulle responsabilità di chi gestisce l’infrastruttura web. Chiunque decida di pubblicare gratuitamente un testo su un sito internet ha l’obbligo tassativo di implementare una misura di blocco geografico. Tale barriera tecnologica deve essere esplicitamente finalizzata a impedire l’accesso agli utenti digitali che tentano di consultare la pagina proprio da quello Stato membro in cui vige ancora il regime di protezione. In assenza di questo argine, secondo i giudici, il gestore del sito violerebbe pesantemente la prerogativa del titolare, il quale conserva il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di diffusione.


Perché il meccanismo del geoblocking rappresenta una totale farsa tecnologica?

La miopia del legislatore e dei tribunali si palesa in tutta la sua evidenza quando si scontra con l’infrastruttura reale della rete internet odierna. La Corte europea, imponendo il geoblocking, si accontenta di una conformità di facciata, ignorando deliberatamente la facilità irrisoria con cui oggi chiunque può mascherare il proprio indirizzo IP. L’utilizzo di una VPNnon è più una pratica esoterica riservata a esperti informatici; si tratta di applicazioni di massa, spesso gratuite e integrate direttamente nei browser commerciali, che permettono a un cittadino di Amsterdam di risultare, agli occhi di un server, fisicamente connesso da Bruxelles.

Il fatto che la sentenza faccia finta che la barriera geografica sia un argine sufficiente distrugge di fatto ogni tutela economica per gli aventi diritto. Una volta che il file (in questo caso l’edizione scientifica in olandese) viene immesso liberamente nell’ecosistema web sotto l’ombrello protettivo del diritto belga, la sua reperibilità globale diventa immediata. La pronuncia della Corte, di conseguenza, trasforma il diritto d’autore nazionale in un mero orpello, aggirabile con un paio di click, rendendo impossibile per il Fondo Anna Frank o qualsiasi altro editore esercitare un reale controllo sulle proprie opere.

Qual è il vero effetto economico e giuridico generato da questa sentenza per tutti i Paesi dell’Unione?

Le conseguenze di questo pronunciamento travalicano ampiamente il singolo caso esaminato, andando a riscrivere silenziosamente le regole dell’industria culturale del continente. Di fatto, stabilendo che la presenza formale di un filtro geografico – facilmente eludibile con una VPN – salva la liceità dell’operazione, la Corte di giustizia europea ha decretato un principio devastante per il mercato. Se c’è anche solo uno Stato membro in cui la durata della protezione intellettuale è più breve, la pubblicazione in quello specifico Paese rende l’opera accessibile all’intera cittadinanza europea.

Si assiste dunque a un livellamento verso il basso delle garanzie autoriali. Il diritto d’autore del Paese più permissivo si estende, in via di prassi, a tutti gli altri Stati membri, polverizzando le legislazioni interne più restrittive come quella dei Paesi Bassi fino al 2037. Questo precedente giurisprudenziale insegna agli utenti e alle fondazioni indipendenti una lezione chiarissima: per smantellare il monopolio legale di un gigante editoriale non serve più cambiare le leggi della propria nazione, basta trovare il tribunale straniero più tollerante, affittare un server in quel territorio, e lasciare che la tecnologia faccia il resto, annullando definitivamente il concetto stesso di sovranità digitale.




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 Angelo Greco

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