Beni degli insediamenti, il divieto arriva ai governi Ue


Tra l’annuncio del 3 luglio e la consegna del testo sono trascorsi cinque giorni. La Commissione ha fatto circolare il non-paper l’8 luglio e lo ha trasmesso ai Ventisette prima della riunione ministeriale. Il documento non crea obblighi e non contiene articoli di legge. I governi devono ora scegliere quale misura raccoglie sostegno sufficiente per arrivare a una proposta formale.

Novità dal 3 luglio: il non-paper è stato inviato ai governi. Ora sono noti il contenuto delle opzioni e il conflitto sulla base giuridica.

Sommario dei contenuti

Il non-paper orienta il negoziato senza creare obblighi

Un non-paper è un testo di lavoro privo di forza normativa. In questo caso consente alla Commissione di sottoporre varianti ai governi senza bloccare subito il dossier dentro una base giuridica. I governi misurano il sostegno politico. La Commissione stenderà l’atto quando Bruxelles saprà quale corsia raccoglie voti sufficienti.


La trasmissione ai Ventisette risponde al mandato scritto nel testo adottato dal Consiglio europeo il 19 giugno. Quel testo condannava le azioni di espansione in Cisgiordania compresa Gerusalemme Est. Chiedeva alla Commissione opzioni prima della riunione del 13 luglio.

ANSA ha registrato la conferma del portavoce della Commissione e l’invio del documento agli Stati membri. Anadolu ha documentato lo stesso carattere preliminare: nessun atto normativo è stato depositato e il Consiglio riceve una scelta politica ancora priva di forma legislativa.

Il divieto chiude l’accesso alla merce coperta

Il divieto totale toglierebbe dal mercato dell’Unione ogni bene proveniente dagli insediamenti compreso nell’atto. La versione limitata dovrebbe nominare prodotti o aree territoriali. Finché il testo rimane un non-paper quel perimetro non è scritto in articoli vincolanti.

La conseguenza supera il trattamento odierno. Oggi la merce degli insediamenti entra pagando il dazio ordinario perché non beneficia delle preferenze dell’accordo UE-Israele. Con un divieto la dogana negherebbe lo svincolo alla categoria coperta.

The Irish Times ha documentato il blocco totale o limitato come la variante più severa del documento. La sua applicazione richiederebbe che la provenienza territoriale accompagni il prodotto dal luogo di produzione fino alla dichiarazione presentata alla frontiera europea.


Licenza preventiva e dazio lasciano aperto il varco

Il regime di licenza non proibisce in blocco la categoria. L’importatore dovrebbe ottenere un’autorizzazione prima dello svincolo e l’amministrazione potrebbe negarla quando l’origine ricade nel perimetro stabilito. Il vaglio avverrebbe spedizione per spedizione.

Il dazio proibitivo conserva la possibilità formale di importare ma porta l’onere di frontiera a una soglia destinata a scoraggiare lo scambio. La barriera opera sul prezzo. Il bene mantiene un canale legale d’ingresso quando l’importatore paga l’aliquota imposta.

Euronews ha messo a confronto queste due strade con il divieto e ha registrato l’assenza di una votazione formale già fissata per il 13 luglio. La licenza decide sulla singola domanda. Il dazio agisce attraverso la classificazione tariffaria.

Le regole odierne negano già lo sconto tariffario

L’Unione distingue i beni prodotti entro i confini internazionalmente riconosciuti di Israele da quelli originati nei territori passati sotto amministrazione israeliana dal giugno 1967. I prodotti degli insediamenti non accedono alle preferenze previste dall’accordo di associazione.

Dal 1° febbraio 2005 la prova d’origine reca il nome della località e il codice postale del luogo nel quale si è svolta la produzione che attribuisce l’origine. Le dogane confrontano quell’indirizzo con l’elenco europeo delle località escluse dal beneficio.


Dal 16 maggio 2023 l’importatore che chiede l’aliquota preferenziale usa anche il codice Y864 nella casella 44 della dichiarazione. L’assenza del codice porta al rifiuto della preferenza. La sola assenza del codice non respinge il bene che continua a entrare al dazio ordinario.

Y864 non è una dicitura commerciale visibile al consumatore. L’importatore lo inserisce sotto la propria responsabilità e attesta che la prova d’origine detenuta non rimanda a una località esclusa. Con il codice gli Stati raccolgono anche statistiche separate sul commercio legato agli insediamenti.

Y864 opera solo sulle richieste di preferenza

Il codice Y864 copre una domanda determinata: l’importatore dichiara che la produzione non è avvenuta in una località esclusa quando chiede lo sconto tariffario. Una spedizione presentata fin dall’inizio al dazio ordinario non usa quel beneficio e non incontra lo stesso automatismo.

Per coprire anche le importazioni non preferenziali un eventuale divieto dovrà chiedere il luogo di produzione a tutte le merci israeliane interessate. In caso contrario il pagamento dell’aliquota piena lascerebbe una via d’ingresso aperta ai prodotti che l’atto intende bloccare.

La nuova norma dovrà collegare il divieto a una dichiarazione territoriale autonoma dall’accordo di associazione. Il codice vigente offre l’infrastruttura doganale ma il suo campo non coincide con quello richiesto da una chiusura totale del mercato.


L’origine dichiarata decide il funzionamento del filtro

Tutte le opzioni dipendono dalla capacità di associare il bene al luogo effettivo di produzione. Una fattura con la sola dicitura «Israele» non basta quando lo stabilimento o il terreno agricolo si trova in un insediamento. La dogana deve risalire alla località presente nei documenti.

Il testo elenca due vie di aggiramento. Una nasconde la provenienza dell’insediamento sotto una dichiarazione israeliana. L’altra mescola merci di origine diversa prima dell’arrivo nell’Unione. The Brussels Times ha documentato entrambe le pratiche nel resoconto sul documento circolato fra i governi.

Una regola europea vive attraverso le amministrazioni doganali nazionali. Euractiv ha richiamato la dipendenza dai controlli svolti negli Stati membri. Un divieto scritto a Bruxelles produrrebbe applicazioni diseguali se località e codici postali venissero esaminati con intensità diverse.

La base giuridica fissa la soglia del voto

La scelta fra politica commerciale comune e politica estera altera il numero di governi richiesto per adottare l’atto. La prima corsia usa la maggioranza qualificata. La seconda richiede l’unanimità dei Ventisette per la decisione di politica estera.

Il non-paper lascia aperta la scelta. Una norma costruita sull’accesso delle merci orienta verso la competenza commerciale. Un atto concepito come pressione sul governo israeliano porta la discussione nella politica estera. EUobserver ha documentato la distanza fra la Commissione e i servizi del Consiglio su questa qualificazione.


La controversia modifica il potere di veto. Con l’unanimità ogni capitale blocca l’adozione. Con la maggioranza qualificata l’opposizione deve raggiungere la minoranza di blocco prevista dai Trattati. Il contenuto della futura proposta e la procedura di voto sono perciò inseparabili.

Il Parlamento entra solo nella corsia commerciale

La maggioranza qualificata non esaurisce la procedura fondata sulla politica commerciale. Se la Commissione userà l’articolo 207 TFUE il regolamento seguirà la procedura legislativa ordinaria. Il Parlamento europeo agirà come colegislatore accanto al Consiglio.

In quella corsia gli eurodeputati potranno emendare il perimetro del divieto e gli obblighi imposti agli importatori. Il testo finale richiederà l’accordo fra Parlamento e Consiglio prima della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione.

Nella politica estera il potere normativo resta al Consiglio. Una decisione ai sensi dell’articolo 29 TUE richiede l’unanimità prevista dall’articolo 31 TUE. Dopo quella decisione il Consiglio adotta a maggioranza qualificata il regolamento economico dell’articolo 215 TFUE. La proposta è congiunta fra Alta rappresentante e Commissione. Il Parlamento viene informato senza esercitare la codecisione.

La disputa sulla base giuridica decide anche chi scrive la norma. Una scelta commerciale apre il testo agli emendamenti parlamentari. La via sanzionatoria concentra l’adozione nel Consiglio dopo il consenso unanime dei governi.


Il 13 luglio apre il confronto fra i ministri

L’agenda ufficiale del Consiglio Affari esteri assegna ai ministri una discussione su Gaza e Cisgiordania che comprende ulteriori misure commerciali. La riunione si tiene a Bruxelles il 13 luglio ed è presieduta dall’Alta rappresentante Kaja Kallas.

La seduta non contiene una votazione su un regolamento già depositato. I governi esporranno le rispettive posizioni e dalla discussione emergerà il margine politico disponibile per una proposta formale. Agence Europe colloca il non-paper anche nel lavoro preparatorio degli ambasciatori del 10 luglio.

Il calendario istituzionale deriva dal mandato di giugno. Dopo l’invio della Commissione il Consiglio Affari esteri misura ora il sostegno. La discussione precede la scelta della base giuridica e la stesura dell’atto destinato al voto.

Il diritto europeo separa Israele dagli insediamenti

Il documento non propone un embargo sull’intero commercio con Israele. Il campo riguarda i beni prodotti negli insediamenti situati nei territori occupati e mantiene separati i flussi generati entro i confini riconosciuti dello Stato israeliano.

Il testo adottato dal Consiglio europeo il 19 giugno qualifica gli insediamenti come illegali nel diritto internazionale. Il governo israeliano respinge quella qualificazione. La divergenza resta politica e giuridica ma il sistema doganale dell’Unione applica già una separazione territoriale.


Il parere consultivo della Corte internazionale di giustizia del 19 luglio 2024 ha collegato il dovere degli Stati anche ai rapporti economici capaci di consolidare la presenza illecita nei territori occupati. La scelta europea sulle merci trasferisce quel principio nel controllo dell’origine di ogni spedizione.

La Corte di giustizia dell’Unione aveva già imposto nel 2019 la menzione dell’insediamento per gli alimenti provenienti dai territori occupati da Israele. Il dibattito del 2026 usa la stessa provenienza territoriale per decidere l’accesso al mercato oltre all’etichetta destinata al consumatore.

Etichetta e dogana operano in sedi diverse

La sentenza Psagot del 2019 riguarda gli alimenti e l’informazione destinata al consumatore. La menzione dell’insediamento sulla confezione descrive la provenienza del prodotto dopo il suo ingresso nel mercato europeo.

La prova d’origine lavora prima della vendita. Serve alla dogana per stabilire quale tariffa applicare e usa il luogo nel quale la merce ha acquisito l’origine. Un’etichetta corretta non concede la preferenza tariffaria quando il codice postale appartiene a una località esclusa.

Il divieto aggiungerebbe una conseguenza ulteriore alla stessa informazione geografica. La provenienza dall’insediamento non determinerebbe più soltanto il dazio ordinario. La dogana rifiuterebbe l’ingresso per le merci comprese nell’atto.


Il perimetro discusso il 13 luglio riguarda i beni. Un servizio non attraversa la frontiera con una dichiarazione doganale e un investimento non porta un codice postale di produzione. Misure su quelle attività richiederebbero un atto distinto e regole costruite sul legame economico con l’insediamento.

Per le imprese decide il luogo di produzione

Il documento non impone oggi nuovi adempimenti agli operatori. Se verrà scelto un divieto la località produttiva diventerà condizione di accesso al mercato. Nel canale doganale odierno quella località serve soltanto per decidere il trattamento preferenziale.

La catena documentale dovrà seguire il prodotto anche quando interviene un intermediario israeliano. Il nome del venditore non sostituisce il luogo nel quale il bene ha acquisito la propria origine doganale. Contratti e dichiarazioni del fornitore dovranno combaciare con la località presentata all’importazione.

Alla frontiera il divieto pieno offre una risposta binaria. L’origine è ammessa oppure l’ingresso viene negato. La versione limitata richiede un elenco di merci o aree. Ogni esclusione dal blocco conserva un canale commerciale e aumenta il lavoro di classificazione affidato alle dogane.

Dal 3 luglio al documento inviato ai Ventisette

Il 3 luglio Sbircia la Notizia Magazine aveva separato l’annuncio di Ursula von der Leyen dalle regole già applicate in dogana nell’articolo «Ue, von der Leyen prepara misure sui beni dei coloni». Quel pezzo anticipava un possibile divieto. Trattava anche il ricorso a dazi e controlli sull’origine.


La pubblicazione odierna parte da un fatto assente il 3 luglio: il documento è arrivato ai governi e la Commissione ha separato le varianti commerciali. È emersa anche la disputa sulla procedura di voto che deciderà il potere di veto dei singoli Stati.

Il precedente legislativo avviato dai Paesi Bassi resta il confronto nazionale più vicino. Nel nostro articolo «Paesi Bassi, divieto sui beni degli insediamenti israeliani» avevamo seguito il decreto destinato al mercato olandese. Un atto dell’Unione legherebbe tutte le dogane dei Ventisette e limiterebbe il transito attraverso il Paese con il vaglio meno severo.


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 Junior Cristarella

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