Chi partecipa a una gara d’appalto può accedere agli atti tecnici del vincitore?


Il Consiglio di Stato con le sentenze n. 3080/2026 e n. 2332/2026 recepisce la pronuncia della Corte di Giustizia UE del 19 giugno 2025 che ha dichiarato incompatibile con il diritto europeo la regola italiana che garantiva l’accesso difensivo agli atti contenenti segreti tecnici o commerciali senza possibilità di bilanciamento. Ora la stazione appaltante deve valutare caso per caso se il diritto di accesso prevale sulle esigenze di riservatezza dell’offerente.

Un’impresa partecipa a una gara d’appalto e perde. Vuole capire perché il concorrente ha vinto — e per farlo chiede di accedere all’offerta tecnica del vincitore. Il vincitore si oppone: quell’offerta contiene il suo know-how, i suoi segreti industriali, le sue metodologie esclusive. Chi ha ragione?

La risposta alla domanda su se chi partecipa a una gara d’appalto possa accedere agli atti tecnici del vincitore non è più semplice come sembrava. Il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 3080 del 20 aprile 2026 e n. 2332 del 19 marzo 2026, ha dovuto fare i conti con una pronuncia della Corte di Giustizia UE che ha cambiato le regole del gioco: non c’è più una prevalenza automatica del diritto di accesso, nemmeno quando serve per difendersi in giudizio.

Il sistema precedente: l’accesso difensivo prevaleva sempre

Fino alla pronuncia europea, il sistema italiano degli appalti pubblici — disciplinato dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023 — prevedeva una regola apparentemente equilibrata. Gli atti di gara erano ostesi automaticamente in via digitale ai partecipanti. Per le offerte contenenti segreti tecnici o commerciali era previsto un rito processuale accelerato.


Ma c’era un punto fermo: se il concorrente escluso dimostrava che l’accesso era indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi, la riservatezza cedeva. L’accesso difensivo prevaleva sempre sui segreti industriali del vincitore.

Questa impostazione era considerata ragionevole: il diritto di difesa è costituzionalmente garantito, e senza conoscere i documenti dell’avversario è difficile contestarne la posizione in giudizio.

La svolta europea: nessuna prevalenza assoluta

La Corte di Giustizia UE con la sentenza del 19 giugno 2025 (C-686/24) ha dichiarato questa impostazione incompatibile con il diritto dell’Unione. Il problema non era il riconoscimento dell’accesso difensivo in sé, ma la sua prevalenza automatica e assoluta senza possibilità di bilanciamento.

Secondo la Corte europea, la stazione appaltante non può essere obbligata a concedere l’accesso a documenti contenenti segreti tecnici o commerciali solo perché il richiedente invoca la difesa in giudizio. Deve invece effettuare una valutazione concreta caso per caso — bilanciare il diritto di accesso con le esigenze di tutela dei segreti industriali dell’offerente — e trovare il punto di equilibrio.

Questo introduce un limite potenzialmente insuperabile all’accesso: se dopo il bilanciamento i segreti commerciali prevalgono, l’accesso può essere negato anche a chi deve difendersi in giudizio. Non ci sono parametri legislativi fissi: ogni caso va valutato autonomamente.


Cosa deve fare la stazione appaltante: il bilanciamento concreto

Il nuovo sistema impone alla stazione appaltante un ruolo attivo e motivato. Non può più limitarsi a concedere o negare l’accesso meccanicamente: deve spiegare perché, in quel caso specifico, l’interesse alla trasparenza e alla difesa prevale sui segreti industriali — o viceversa.

Per far scattare la tutela dei segreti, l’offerente che si vuole proteggere deve presentare una richiesta di oscuramento motivata e comprovata: non basta invocare genericamente il proprio know-how aziendale. Deve indicare con precisione quali informazioni sono coperte da segreto, dimostrare che sono suscettibili di sfruttamento economico, che garantiscono un vantaggio concorrenziale reale, e che presentano caratteristiche oggettive di segretezza — non facilmente accessibili ad altri operatori del settore — e soggettive — con misure di protezione effettivamente adottate dall’impresa.

Questa definizione di segreto tecnico e commerciale si ricava dall’art. 98 del Codice della proprietà industriale ed è stata confermata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Un’impresa partecipante a una gara per servizi di ingegneria vuole oscurare la sezione della propria offerta tecnica in cui descrive la metodologia proprietaria sviluppata internamente, protetta da accordi di riservatezza con i propri dipendenti e mai divulgata pubblicamente. Questa è una richiesta motivata e comprovata. Se invece si limita a scrivere “l’intera offerta tecnica contiene segreti aziendali”, la richiesta è troppo generica e non tutela adeguatamente l’interesse alla riservatezza.

Il ruolo del giudice: annullamento per difetto di motivazione

La nuova impostazione cambia anche i poteri del giudice amministrativo in caso di contestazione sull’accesso.

Tradizionalmente, il giudizio sull’accesso agli atti non era un giudizio sul provvedimento di rigetto dell’istanza, ma direttamente sull’accertamento del diritto di accesso: il giudice stabiliva se l’accesso spettava o no, sostituendosi di fatto all’amministrazione.


Dopo la pronuncia europea e le due sentenze del Consiglio di Stato, emerge una diversa possibilità: se la stazione appaltante ha omesso di effettuare il bilanciamento di interessi — ha concesso o negato l’accesso senza motivare — il giudice può annullare la decisione per difetto di motivazione e rimandare la questione all’amministrazione, che dovrà pronunciarsi nuovamente.

Questo introduce nella materia dell’accesso agli atti di gara un vizio — il difetto di motivazione — che tradizionalmente era estraneo a questo tipo di giudizio.

Le due sentenze del Consiglio di Stato: i dettagli

La sentenza n. 3080/2026 precisa che la richiesta di oscuramento dell’offerente deve essere comprovata già nella fase procedimentale — davanti alla stazione appaltante, non per la prima volta in giudizio. Il giudice deve limitarsi a verificare la correttezza della motivazione dell’amministrazione, senza sostituirsi a lei nell’effettuare una valutazione che questa non ha avuto modo di esprimere.

La sentenza n. 2332/2026 afferma che se la valutazione comparativa è stata omessa, la questione va rimessa all’amministrazione, che dovrà concedere o negare l’accesso sulla base di un apprezzamento concreto di sua esclusiva competenza. Il giudice non può decidere al posto della stazione appaltante.

Le conseguenze pratiche per imprese e stazioni appaltanti

Per le imprese partecipanti a gare che vogliono contestare il risultato: l’accesso ai documenti tecnici del vincitore non è più garantito anche in caso di difesa giudiziale. Bisogna dimostrare non solo che i documenti sono necessari per difendersi, ma anche che nel bilanciamento degli interessi il diritto di accesso prevale sui segreti dell’avversario. Il percorso è diventato più incerto.


Per le imprese vincitrici che vogliono proteggere il proprio know-how: devono presentare tempestivamente alla stazione appaltante una richiesta di oscuramento motivata e precisa, documentando le caratteristiche di segretezza delle informazioni che intendono proteggere. La genericità non basta.

Per le stazioni appaltanti: non possono più applicare regole automatiche. Devono costruire caso per caso una motivazione che bilanci i due interessi contrapposti, documentando il ragionamento seguito. La qualità della motivazione è ora determinante per resistere a eventuali ricorsi.




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 Angelo Greco

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