L’appaltante può rifiutarsi di pagare se il DURC è stato ottenuto con una rateizzazione?


Il DURC ottenuto grazie a rateizzazioni autorizzate da INPS, INAIL o Agenzia delle Entrate-Riscossione è valido a tutti gli effetti. L’appaltante non può sindacare le modalità con cui la regolarità contributiva è stata raggiunta né bloccare il pagamento per questo motivo.

Un’azienda che lavora in appalto presenta al committente il DURC — il Documento Unico di Regolarità Contributiva — in regola. Il committente si rifiuta di pagare le fatture. Il motivo: quel DURC è stato ottenuto grazie a una rateizzazione del debito contributivo con l’INPS, e il committente teme che, se l’appaltatore smettesse di pagare le rate, potrebbe essere chiamato a rispondere in solido dei contributi non versati.

La domanda è precisa: l’appaltante può rifiutarsi di pagare se il DURC è stato ottenuto con una rateizzazione? La risposta è no. Il comportamento del committente non è legittimo. La normativa stabilisce espressamente che la regolarità contributiva sussiste in presenza di rateizzazioni autorizzate dagli enti previdenziali. Un DURC valido è un DURC valido, indipendentemente da come è stato ottenuto.

Cos’è il DURC e come si ottiene con una rateizzazione?

Il DURC è il documento che attesta la regolarità di un’azienda nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile. È richiesto in molti contesti: per partecipare agli appalti pubblici, per ottenere contributi e agevolazioni, e — come nel caso in esame — per ricevere i pagamenti dai committenti privati nell’ambito di contratti di appalto.


Il Decreto 30 gennaio 2015 stabilisce le condizioni per il rilascio del DURC. L’art. 3, comma 2, è esplicito: la regolarità contributiva si considera sussistente in presenza di rateizzazioni concesse dall’INPS, dall’INAIL o dagli Agenti della Riscossione. Non è quindi necessario aver pagato tutto il debito: è sufficiente che il piano di rateizzazione sia stato concesso dall’ente e che la prima rata sia stata pagata, attivando così il piano.

Da quel momento il sistema di verifica automatizzata considera regolari le partite a debito incluse nel piano e genera un DURC valido. L’azienda è, per legge, in regola.

Perché l’appaltante non può sindacare le modalità con cui il DURC è stato ottenuto?

La logica del sistema è precisa. La verifica della regolarità contributiva è affidata agli enti previdenziali, non al committente privato. Quando INPS o INAIL concedono una rateizzazione, stanno esercitando un potere che la legge attribuisce loro, e stanno valutando che quella modalità di pagamento dilazionato sia compatibile con la situazione del contribuente.

Il committente non ha il titolo né la competenza per sostituirsi agli enti previdenziali in questa valutazione. Non può dire: “La rateizzazione non mi convince, voglio che il debito sia estinto per intero prima di pagare”. Questo significherebbe aggiungere un requisito che la legge non prevede e che nessun ente competente ha richiesto.

Se l’ente previdenziale ha ritenuto sufficiente la rateizzazione per attestare la regolarità, il committente deve accettare quella valutazione. Il DURC valido è la prova che l’ente competente ha già fatto la verifica che il committente vorrebbe ripetere autonomamente.


Il timore della responsabilità solidale è fondato?

Il committente temeva di poter essere chiamato a rispondere in solido dei contributi previdenziali dell’appaltatore in caso di mancato pagamento delle rate future. Questo timore, comprensibile nella sua logica, non è giuridicamente fondato nelle circostanze descritte.

L’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 prevede la responsabilità solidale tra committente e appaltatore per i crediti previdenziali maturati nel periodo di esecuzione del contratto. Ma la giurisprudenza — e in particolare la Cassazione con l’ordinanza n. 4079/2022 — ha chiarito che il DURC è lo strumento principale attraverso cui il committente verifica la regolarità dell’appaltatore e si mette al riparo dalla responsabilità solidale.

Acquisendo un DURC valido al momento del pagamento della fattura, il committente adempie al proprio obbligo di verifica. Ha fatto quello che la legge gli chiede di fare. Se successivamente l’appaltatore dovesse smettere di pagare le rate della rateizzazione — e il DURC dovesse diventare irregolare per questo motivo — la questione si porrà in quel momento futuro, con riferimento ai pagamenti successivi. Non giustifica il blocco dei pagamenti presenti a fronte di un DURC attualmente valido.

Quando il committente può legittimamente bloccare il pagamento?

La giurisprudenza riconosce al committente il diritto di sospendere il pagamento delle fatture — avvalendosi del principio di autotutela contrattuale previsto dall’art. 1460 cod. civ. — solo in una circostanza specifica: quando l’appaltatore non consegna il DURC, lo consegna in ritardo, o consegna un documento inidoneo o non valido.

In quella situazione il committente è esposto al rischio della responsabilità solidale, perché non ha la certezza che la posizione contributiva dell’appaltatore sia regolare. La sospensione del pagamento è lo strumento che la legge gli riconosce per proteggersi.


Nel caso descritto, però, il DURC è stato regolarmente consegnato ed è valido. Non c’è nessun motivo legittimo per bloccare il pagamento. Il rifiuto del committente configura un inadempimento contrattuale, e l’appaltatore può agire per ottenere il pagamento delle somme dovute.

Il punto pratico per chi si trova in questa situazione

L’appaltatore che si vede rifiutare il pagamento nonostante abbia presentato un DURC valido — ottenuto con rateizzazione regolarmente autorizzata — ha una posizione giuridica solida.

Può diffidare formalmente il committente al pagamento, richiamando il Decreto 30 gennaio 2015 e la giurisprudenza della Cassazione. Se il committente persiste nel rifiuto, può agire in giudizio per il pagamento, eventualmente in via monitoria con ricorso per decreto ingiuntivo, allegando le fatture non pagate e il DURC valido come documentazione.

Il committente che ha bloccato il pagamento senza giustificazione risponde anche degli interessi di mora e, nei casi più gravi, del danno causato dal ritardo nel pagamento.





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 Angelo Greco

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