Un idoneo in graduatoria concorsuale può restare iscritto dopo essere stato assunto?


Il TAR Lazio-Latina con la sentenza n. 604/2026 afferma che la graduatoria non è una lista di collocamento per migliorare progressivamente la propria posizione lavorativa. Chi accetta un’assunzione a tempo indeterminato esaurisce la funzione per cui era rimasto in graduatoria.

Un candidato supera un concorso pubblico per agente di polizia locale a 30 ore settimanali. Non vince, ma risulta idoneo. Viene poi assunto da un altro Comune — che ha usato quella stessa graduatoria — come agente di polizia locale, a tempo indeterminato, ma con 18 ore settimanali. Il Comune titolare della graduatoria lo cancella dall’elenco. Il candidato ricorre: le 18 ore sono meno delle 30, il contratto non è identico a quello del concorso, vuole restare in graduatoria per essere chiamato in futuro con un orario migliore.

La risposta alla domanda su se un idoneo in graduatoria concorsuale possa restare iscritto dopo essere stato assunto è no — almeno quando l’assunzione è a tempo indeterminato e riguarda un profilo sostanzialmente omogeneo. Il TAR Lazio-Latina, con la sentenza n. 604 del 19 maggio 2026, fissa un principio netto: la graduatoria non è una lista di collocamento che consente di migliorare progressivamente la propria posizione lavorativa.

La funzione della graduatoria concorsuale: coprire posti, non fare carriera

Il punto di partenza è capire a cosa serve una graduatoria concorsuale. Serve alle amministrazioni per coprire i posti disponibili in modo rapido, attingendo a candidati già selezionati e valutati idonei. Non serve ai candidati come riserva permanente di opportunità lavorative migliorative.


Questa distinzione — apparentemente ovvia — produce conseguenze concrete. Una volta che il candidato idoneo ha raggiunto l’obiettivo per cui era rimasto in graduatoria — essere assunto a tempo indeterminato in un profilo omogeneo — la funzione della sua permanenza nell’elenco si esaurisce. Non può conservare la posizione aspettando una chiamata più conveniente.

Il TAR è esplicito: diversamente la graduatoria opererebbe come una lista di collocamento, consentendo a chi è già occupato stabilmente nel pubblico impiego di scalare posizioni verso contratti migliori. Questa non è la funzione dell’istituto.

Il caso concreto: 18 ore invece di 30

I fatti della sentenza sono semplici e istruttivi. Un Comune approva una graduatoria per agente di polizia locale, tempo indeterminato, 30 ore settimanali. Due candidati idonei non vincitori vengono poi assunti da un altro ente — tramite convenzione che consente l’utilizzo della stessa graduatoria — come agenti di polizia locale, tempo indeterminato, 18 ore settimanali. Il Comune titolare li cancella dalla graduatoria.

I candidati ricorrono sostenendo che il contratto ottenuto non è pienamente omogeneo rispetto a quello del concorso, perché le ore sono meno. Di conseguenza, sostengono di avere ancora diritto a restare in graduatoria per essere chiamati in futuro con un orario più elevato.

Il TAR respinge questo ragionamento. Il punto decisivo, secondo i giudici, non è la perfetta identità quantitativa dell’orario lavorativo, ma la coincidenza degli elementi essenziali del rapporto: stesso profilo professionale, stessa categoria di inquadramento, stessa natura giuridica del contratto — tempo indeterminato, part-time. Il numero di ore è un elemento quantitativo che non muta la struttura del rapporto.


Se il concorso era per un part-time e l’assunzione avvenuta è anch’essa per un part-time dello stesso profilo, il nucleo essenziale coincide. Il fatto che il part-time sia di 18 ore invece di 30 non rende i contratti eterogenei: entrambi sono part-time di polizia locale a tempo indeterminato. La graduatoria ha esaurito la propria funzione rispetto a quei candidati.

Lo scorrimento tramite convenzione: non è un canale neutro

La sentenza chiarisce un secondo profilo rilevante per le amministrazioni che utilizzano graduatorie altrui tramite convenzione. Questo strumento — frequente nella pratica degli enti locali di piccole dimensioni che non hanno candidati propri — non è privo di effetti sulla posizione del candidato.

Se un ente utilizza la graduatoria di un altro Comune e assume un idoneo a tempo indeterminato in un profilo omogeneo, quell’idoneo non può conservare la posizione nella graduatoria originaria per eventuali chiamate successive da parte del Comune titolare. L’assunzione tramite convenzione produce gli stessi effetti dell’assunzione diretta: consuma la funzione della graduatoria rispetto a quel candidato.

Chi accetta la chiamata — anche da un ente diverso rispetto al titolare della graduatoria — sa, o deve sapere, che quella scelta produce conseguenze anche sulla sua permanenza nell’elenco.

Quando invece la graduatoria non si esaurisce: i casi di vera eterogeneità

Il TAR riconosce esplicitamente che il principio affermato non vale in tutte le situazioni. La cancellazione dalla graduatoria è legittima solo quando c’è una reale omogeneità tra il contratto del concorso e quello effettivamente stipulato.

Se invece manca questa omogeneità, la graduatoria non si esaurisce. I casi in cui l’eterogeneità è rilevante sono: il profilo professionale è diverso da quello del concorso; l’area di inquadramento è diversa; il contratto stipulato è a tempo determinato, mentre quello del concorso era a tempo indeterminato; le condizioni contrattuali modificano la natura stessa dell’assunzione.


Se il concorso era per agente di polizia locale a tempo indeterminato e il candidato viene assunto — tramite convenzione o direttamente — come istruttore amministrativo a tempo determinato, le differenze sono tali da non esaurire la funzione della graduatoria originaria. Il candidato ha ottenuto qualcosa di diverso rispetto a ciò per cui il concorso era stato bandito, e può legittimamente aspettarsi di restare in lista per la chiamata originaria.

Le conseguenze pratiche per candidati e amministrazioni

La sentenza ha implicazioni concrete su entrambi i fronti.

Per i candidati idonei non vincitori: accettare una chiamata a tempo indeterminato — anche tramite convenzione con un ente diverso — in un profilo omogeneo a quello del concorso significa esaurire la propria posizione in graduatoria. Se si vuole mantenere la posizione per opportunità future, occorre valutare attentamente se il contratto offerto sia davvero omogeneo o eterogeneo rispetto a quello del concorso. In caso di dubbio, è opportuno verificare prima di accettare.

Per le amministrazioni pubbliche: la cancellazione degli idonei che hanno accettato assunzioni a tempo indeterminato omogenee è legittima e anzi doverosa per garantire l’aggiornamento corretto della graduatoria. Non farlo — lasciando in elenco candidati già stabilmente assunti altrove — trasformerebbe la graduatoria in quello strumento improprio che il TAR chiama “lista di collocamento”, distorcendo la funzione dell’istituto e creando posizioni di privilegio ingiustificate.




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 Angelo Greco

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