La Corte EDU con la sentenza Petrignani contro Italia boccia la responsabilità solidale nella confisca per equivalente anche per i reati tributari. La misura deve essere proporzionata al contributo individuale di ciascun concorrente, non applicata automaticamente.
Un commercialista e un consulente fiscale vengono colpiti da un provvedimento di confisca per equivalente disposto in relazione a un reato tributario commesso insieme ad altri soggetti. La confisca riguarda l’intero importo del profitto del reato, non solo la parte che ciascuno di loro avrebbe effettivamente percepito. La logica applicata dai giudici italiani è quella della responsabilità solidale tra concorrenti: chiunque tra loro può essere chiamato a versare l’intera somma, lasciando poi a lui il compito di rivalersi sugli altri.
Vale la pena chiedersi: la confisca per equivalente in caso di reati tributari può colpire un solo concorrente per l’intero importo? La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, con la sentenza del 28 maggio 2026 nel caso Petrignani e altri contro Italia, ha risposto no. La responsabilità solidale applicata automaticamente, senza valutare il contributo individuale di ciascun concorrente al reato, non è proporzionata agli obiettivi della misura ed è quindi contraria alla Convenzione.
Cos’è la confisca per equivalente e come funziona nei reati tributari?
La confisca per equivalente è una misura che consente di sottrarre al condannato — o all’indagato in via cautelare — un valore corrispondente al profitto del reato, anche quando quel profitto non è più rintracciabile nei beni originari. Si confiscano beni di valore equivalente, ovunque si trovino nel patrimonio del soggetto.
Nei reati tributari, questa misura è particolarmente diffusa: quando un’evasione fiscale produce un risparmio d’imposta, quel risparmio costituisce il profitto del reato, e la confisca per equivalente consente allo Stato di recuperarlo anche se il denaro non è più identificabile come tale, perché è stato spostato, investito o speso in altro modo.
Il problema affrontato dalla Corte EDU riguarda i casi in cui il reato è stato commesso da più persone insieme — concorso di persone nel reato — e il profitto complessivo va distribuito tra i vari concorrenti secondo il loro ruolo e il loro effettivo arricchimento.
Cos’è la responsabilità solidale nella confisca e perché è stata applicata?
La responsabilità solidale, nel contesto della confisca per equivalente, significa che ciascun concorrente nel reato può essere chiamato a subire la confisca dell’intero importo del profitto, indipendentemente dalla quota che ha effettivamente percepito. Se il profitto complessivo del reato è di un milione di euro e sono coinvolti quattro concorrenti, ciascuno di essi può essere costretto a subire la confisca dell’intero milione, anche se personalmente ha incassato solo una piccola parte.
La logica sottostante è quella tipica della solidarietà nelle obbligazioni civili: lo Stato può rivolgersi a chiunque tra i debitori solidali per l’intero, e poi sarà compito di chi ha pagato rivalersi sugli altri attraverso un’azione di regresso.
La Cassazione, con la sentenza n. 6287 del 2026, aveva rivendicato questa impostazione specificamente per i reati tributari, valorizzando la natura punitiva della misura — quasi a voler dire che la severità della confisca solidale fosse giustificata dalla gravità del fenomeno dell’evasione fiscale.
Cosa aveva stabilito la Cassazione nel 2025 prima di questa marcia indietro?
Il contesto è importante per capire la portata della decisione della Corte EDU. Le Sezioni Unite penali della Cassazione, con la sentenza n. 13783 del 2025, avevano già affrontato la questione della responsabilità solidale nella confisca per equivalente, stabilendo un principio diverso: la confisca deve fermarsi all’importo dell’arricchimento di ciascun concorrente.
Questo significa che, secondo le Sezioni Unite, la misura deve essere proporzionata e individualizzata: ciascun concorrente risponde solo per la quota di profitto che ha effettivamente ricevuto, non per l’intero importo del reato commesso da tutti insieme.
La sentenza n. 6287 del 2026 ha rappresentato un’inversione di rotta rispetto a questo principio, limitatamente ai reati tributari, sostenendo che la specificità di questa materia giustificasse un approccio più severo, basato sulla solidarietà passiva.
Perché la Corte EDU ha ritenuto la solidarietà non proporzionata?
Il nucleo della decisione della Corte di Strasburgo riguarda il principio di proporzionalità, che governa tutte le misure che incidono sul diritto di proprietà tutelato dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo.
La Corte ha osservato che la confisca di importi eccedenti le quote di profitto effettivamente ascrivibili a ciascuna persona non era collegata al ruolo svolto nella commissione del reato né alla gravità della condotta individuale. I giudici italiani non avevano esaminato se i contributi individuali di ciascun concorrente giustificassero l’applicazione della responsabilità solidale: l’avevano applicata automaticamente, come regola generale.
La Corte ha rilevato che non esistono criteri chiari per determinare l’estensione della confisca in questi casi. E anche ipotizzando che il criterio applicato fosse la capacità finanziaria dei coimputati — cioè colpire chi ha più patrimonio da confiscare, indipendentemente dal suo ruolo — questo criterio non è collegato alla condotta criminale. Una misura che si applica in base a quanto patrimonio ha una persona, e non in base a quanto ha effettivamente guadagnato dal reato, perde la propria natura proporzionata e diventa arbitraria.
Qual è la funzione della confisca e perché la solidarietà la tradisce?
La Corte EDU ha richiamato la funzione tipica della confisca: ripristinare la situazione patrimoniale precedente al reato, sottraendo al responsabile il profitto illecitamente conseguito. È una misura che guarda al passato — a quanto qualcuno ha guadagnato illegalmente — per riportarlo alla condizione patrimoniale che aveva prima.
La responsabilità solidale applicata in modo automatico tradisce questa funzione. Se un concorrente che ha incassato una piccola parte del profitto viene colpito dalla confisca dell’intero importo, la misura non lo riporta alla situazione precedente al reato: lo pone in una condizione patrimoniale peggiore di quella che aveva prima di commettere il reato stesso. Gli ordini di confisca, in questo modo, eccedono quanto necessario per l’obiettivo di ripristino, e finiscono per colpire beni che non hanno alcun collegamento — diretto o indiretto — con il reato commesso.
Perché l’azione di regresso non risolve il problema?
Un argomento difensivo dello Stato italiano era che l’eventuale squilibrio prodotto dalla responsabilità solidale potesse essere sanato attraverso l’azione di regresso: il concorrente che ha subito la confisca dell’intero importo potrebbe poi rivalersi sugli altri concorrenti per recuperare le quote che a loro spettavano.
La Corte EDU ha respinto questo argomento. Il problema della responsabilità solidale non si risolve trasferendo l’onere del recupero dal soggetto pubblico — lo Stato, che ha tutti gli strumenti istituzionali per individuare e perseguire ciascun responsabile per la propria quota — al singolo privato, che deve poi avviare azioni civili contro gli altri concorrenti, con tutti i rischi di insolvenza, di irreperibilità e di lungaggini processuali che questo comporta.
Il trasferimento della responsabilità del recupero delle quote dei proventi spettanti ai corresponsabili dalle autorità nazionali ai ricorrenti non era giustificabile e imponeva un onere eccessivo. Lo Stato, che dispone di tutti i mezzi per individuare le responsabilità individuali al momento dell’applicazione della misura, non può scaricare sul singolo privato il compito di fare quello che le autorità non hanno fatto.
Quali sono le implicazioni pratiche di questa decisione?
La sentenza Petrignani e altri contro Italia ha una portata che va oltre il caso specifico. Conferma e rafforza, anche per la materia tributaria, il principio già espresso dalle Sezioni Unite penali italiane nel 2025: la confisca per equivalente nei casi di concorso di persone deve essere individualizzata e proporzionata al contributo e all’arricchimento di ciascun concorrente.
L’inversione di rotta della Cassazione del 2026 — che aveva tentato di ritagliare per la materia tributaria uno spazio per la responsabilità solidale automatica — risulta ora difficilmente sostenibile, dovendo confrontarsi con un precedente della Corte EDU che ha escluso espressamente questa possibilità.
Per chi si trova attualmente sottoposto a provvedimenti di confisca per equivalente fondati sulla responsabilità solidale in materia tributaria, la decisione della Corte di Strasburgo costituisce un argomento difensivo rilevante, sia in sede di impugnazione della misura sia in eventuali ricorsi per la revisione di provvedimenti già definitivi, qualora i presupposti procedurali lo consentano.
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