Presidente: Giudicepietro – Relatore: Di Marzio
FATTI DI CAUSA
1. L’Agenzia delle entrate Riscossione notificava alla Valeri s.r.l. l’intimazione di pagamento n. 094 2022 9003288901 000, per non aver onorato due cartelle esattoriali aventi ad oggetto Ires, Iva ed altro, con riferimento agli anni d’imposta 2008 e 2011, per un importo complessivo prossimo ai duecentomila euro.
2. La contribuente impugnava l’atto ingiuntivo, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, proponendo plurime censure procedimentali e di merito, ed in particolare contestava la omessa notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento. L’Agenzia delle entrate Riscossione non si costituiva. La CGT I, rilevato che non vi era prova dell’intervenuta notificazione delle cartelle esattoriali presupposte, accoglieva il ricorso ed annullava l’intimazione di pagamento impugnata.
3. L’Agenzia delle entrate Riscossione spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, e produceva la documentazione relativa alla notificazione delle prodromiche cartelle esattoriali. La CGT II riteneva che a seguito dell’intervenuta modifica dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 [disposta dall’art. 1, comma 1, lett. bb), del d.lgs. n. 220 del 2023] non è più consentita (salvo eccezioni) la produzione di nuovi documenti in grado di appello. In conseguenza rigettava il ricorso dell’Amministrazione finanziaria.
4. L’Agenzia delle entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, avverso la pronuncia adottata dal giudice dell’appello, affidandosi ad un motivo di impugnazione. La contribuente ha ricevuto la notifica del ricorso, il 27 agosto 2025, presso il difensore costituito in grado di appello e presso la società, ma non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il suo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., l’Amministrazione finanziaria contesta la nullità della sentenza impugnata in conseguenza della violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice dell’appello erroneamente dichiarato inammissibile la documentazione relativa alla notificazione delle prodromiche cartelle di pagamento perché prodotta solo in grado di appello, applicando una norma dichiarata incostituzionale dalla Consulta con sentenza n. 36 del 2025.
1.1. Il giudice del gravame scrive che, a seguito della modificazione dell’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 [disposta dal d.lgs. n. 220 del 2023], “la modifica legislativa preclude in via assoluta la produzione delle notifiche degli atti che costituiscono presupposto di legittimità dell’atto impugnato. Tale preclusione non può essere derogata nel caso in esame non essendo possibile ritenere tale produzione necessaria ai fini della decisione della causa” (sent. CGT II, p. III).
1.2. Occorre allora evidenziare che mentre in precedenza era consentita la produzione di nuovi documenti nel giudizio tributario in grado di appello, l’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 come riformulato all’art. 1, comma 1, lett. bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, dispone ora che “1. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
Può quindi ricordarsi che ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 220 del 2023, “2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per quelle di cui all’articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), i), n), o), p), q), s), t), u), numero 1), v), aa), bb), cc) e dd) che si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, nonché in Cassazione, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto”, che è entrato in vigore il 4 gennaio 2024 e, come anticipato, la riformulazione dell’art. 58 in questione è riportata all’art. 1, comma 1, lett. bb).
In conseguenza, in base al delineato sistema normativo, il divieto di produzione di nuovi documenti in appello sarebbe scattato in relazione ai giudizi proposti, anche in grado di appello, successivamente al 4 gennaio 2024, e vi rientrerebbe perciò anche il presente processo, essendo stato proposto il gravame in data 16 aprile 2024.
1.3. Questa disciplina è stata però ritenuta incostituzionale dalla Consulta la quale, con sentenza n. 36 dep. 27 marzo 2025 (dopo il deposito della decisione della CGT II impugnata in questa sede), ha reputato che essa ledesse in modo irragionevole il diritto di difesa della parte che avesse confidato di poter evitare la produzione dei documenti nel giudizio di primo grado riservandosene la produzione in grado di appello, eventualmente rimanendo anche contumace in primo grado, proprio come accaduto nel presente giudizio.
La Corte costituzionale ha pertanto ritenuto la norma costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevede che la nuova disciplina trovi applicazione anche con riferimento ai giudizi in cui l’appello sia stato introdotto in data successiva al 4 gennaio 2024. In conseguenza il nuovo limite alla produzione documentale si applica a quei giudizi che siano stati introdotti, in primo grado, a far data dal 4 gennaio 2024.
1.4. Nel caso in esame il giudizio di primo grado è stato introdotto dalla società l’11 luglio 2022, e quindi si applica la precedente disciplina, che consentiva la produzione di nuovi documenti in sede di appello.
1.4.1. Può quindi indicarsi il principio di diritto secondo cui: “In tema di giudizio tributario, la disciplina applicabile alla produzione di nuovi documenti in grado di appello, se il giudizio sia stato introdotto in primo grado prima del 4 gennaio 2024, rimane quella dettata dall’art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992 prima della modifica introdotta dall’art. 4 del d.lgs. n. 220 del 2023, per effetto della decisione della Corte costituzionale n. 36 del 2025, anche se il processo risulti pendente in sede di giudizio di legittimità”.
2. Il ricorso introdotto dall’incaricato per la riscossione risulta pertanto fondato e deve essere perciò accolto, cassandosi la decisione impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria perché proceda a nuovo esame.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle entrate Riscossione, cassa la decisione impugnata e rinvia innanzi alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria perché, in diversa composizione e nel rispetto dei principi esposti, proceda a nuovo giudizio, provvedendo pure a regolare tra le parti le spese processuali del giudizio di cassazione.
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