Modificare i voti di un collega nel registro elettronico non è una semplice irregolarità: i possibili profili penali tra falso, abuso informatico e responsabilità disciplinare


Può un docente, un coordinatore di classe o qualsiasi altro componente del Consiglio di classe modificare unilateralmente una proposta di voto inserita da un collega nel registro elettronico? Può alterare una valutazione di Educazione civica prima dello scrutinio o sostituire il giudizio professionale di un altro insegnante?

La risposta, sul piano ordinamentale, è negativa. Ma le conseguenze potrebbero non fermarsi alla violazione delle regole scolastiche. In presenza di determinati presupposti, infatti, la modifica arbitraria di voti e valutazioni potrebbe integrare ipotesi di falso materiale, falso ideologico, accesso abusivo a sistema informatico, alterazione di dati informatici e abuso delle funzioni pubbliche esercitate dal docente. Il registro elettronico non è una semplice piattaforma gestionale: rappresenta un documento ufficiale dell’amministrazione scolastica, dotato di valore probatorio e soggetto a specifiche tutele giuridiche. Per questa ragione ogni intervento effettuato senza titolo, senza competenza o in assenza di una deliberazione collegiale può assumere una rilevanza che va ben oltre il conflitto professionale tra colleghi.

Il registro elettronico è un atto pubblico

Da anni la giurisprudenza considera il registro elettronico l’evoluzione digitale del tradizionale registro di classe e del registro personale del docente.

Non si tratta di un archivio privato, né di una semplice banca dati amministrativa.

Le annotazioni inserite dal docente nell’esercizio delle proprie funzioni costituiscono atti aventi rilevanza pubblicistica, destinati a documentare attività ufficiali della pubblica amministrazione scolastica.

Voti, assenze, giudizi, verifiche, annotazioni disciplinari e proposte di valutazione rappresentano attività certificate nell’esercizio di una pubblica funzione.

Chi interviene su tali dati non agisce su informazioni private ma su documenti pubblici.

È da questa premessa che discende l’estrema gravità di qualsiasi modifica effettuata arbitrariamente.

Il primo profilo: il possibile falso materiale in atto pubblico

Qualora un soggetto modifichi un voto o una proposta di valutazione inserita da un altro docente senza averne il potere, potrebbe configurarsi una forma di alterazione materiale di un atto pubblico.

L’elemento centrale non è soltanto la modifica del dato.

Ciò che rileva è l’intervento su un documento ufficiale formato da un altro pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni.

Se il voto originario viene cancellato, sostituito o alterato senza una procedura legittima, si realizza una modificazione del contenuto dell’atto.

In tali situazioni la magistratura potrebbe valutare la sussistenza delle fattispecie previste dagli articoli 476 e seguenti del Codice Penale, dedicati alla falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale.

Il secondo profilo: il falso ideologico

La questione diventa ancora più delicata quando il nuovo dato immesso nel sistema non corrisponde alla reale valutazione espressa dal docente competente.

In questo caso il problema non riguarda soltanto la manipolazione materiale del documento.

Riguarda soprattutto la rappresentazione non veritiera della volontà professionale di un altro insegnante.

Se nel registro compare una valutazione che il docente titolare non ha mai attribuito, il sistema documenta una circostanza non vera.

Potrebbe dunque emergere un profilo riconducibile al cosiddetto falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale, disciplinato dall’articolo 479 del Codice Penale.

In termini semplici, il documento non viene soltanto modificato.

Viene utilizzato per attestare come vera una valutazione che non appartiene al docente cui quella valutazione dovrebbe essere riferita.

Educazione civica: il rischio è ancora maggiore

La normativa sull’Educazione civica attribuisce al docente coordinatore dell’insegnamento il compito di formulare una proposta di voto sulla base degli elementi raccolti dai docenti della classe.

Tale proposta rappresenta l’esercizio di una competenza specifica attribuita dalla legge.

Nessun coordinatore di classe può sostituirsi al coordinatore dell’Educazione civica.

Nessun collega può appropriarsi della funzione valutativa spettante ad altro docente.

Nessun soggetto può modificare unilateralmente una proposta che deve essere sottoposta al Consiglio di classe.

L’unico organo titolato a modificare la proposta è il Consiglio di classe riunito in sede di scrutinio attraverso una deliberazione collegiale regolarmente verbalizzata.

Qualunque intervento preventivo che alteri il dato originario rischia di compromettere l’intero procedimento valutativo.

L’accesso abusivo ai sistemi informatici

Un ulteriore profilo potrebbe riguardare l’articolo 615-ter del Codice Penale, relativo all’accesso abusivo a un sistema informatico o telematico.

Molti ritengono erroneamente che il reato possa esistere soltanto quando si utilizzano credenziali rubate.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha più volte affermato un principio diverso.

Può essere abusivo anche l’accesso effettuato da chi possiede regolarmente le credenziali ma utilizza il sistema per finalità estranee alle funzioni per le quali l’accesso è stato autorizzato.

In altre parole, il problema non è soltanto entrare nel sistema.

Il problema è ciò che si fa all’interno del sistema.

Se un docente utilizza i propri privilegi informatici per intervenire su dati che non rientrano nelle proprie competenze professionali, potrebbe emergere un profilo di abuso informatico meritevole di approfondimento giudiziario.

L’alterazione di dati informatici

Le piattaforme di registro elettronico conservano dati, informazioni e tracciamenti informatici.

Ogni modifica lascia normalmente una traccia.

Ogni accesso viene registrato.

Ogni operazione è associata a un utente.

L’intervento arbitrario su tali dati potrebbe essere valutato anche alla luce delle disposizioni del Codice Penale dedicate ai reati informatici.

La cancellazione, sostituzione o alterazione di informazioni contenute in sistemi della pubblica amministrazione non costituisce infatti una semplice irregolarità procedurale.

Può assumere rilevanza penale quando incide sulla genuinità e sull’affidabilità delle informazioni custodite dal sistema.

Le responsabilità disciplinari

Anche qualora la magistratura dovesse escludere la rilevanza penale dei fatti, resterebbero comunque aperti i profili disciplinari.

Il docente è tenuto al rispetto:

  • della libertà d’insegnamento,



  • dell’autonomia professionale dei colleghi,



  • della correttezza amministrativa,



  • della leale collaborazione tra dipendenti pubblici.

La modifica arbitraria dei voti di un collega può integrare una violazione dei doveri di servizio e dei principi di correttezza e buona fede che regolano il rapporto di lavoro pubblico.

Le conseguenze possono andare dal richiamo scritto fino alle sanzioni disciplinari più gravi previste dal sistema contrattuale e normativo del pubblico impiego.

La vera questione: la tutela della libertà valutativa del docente

Dietro il profilo penalistico esiste una questione ancora più importante.

La valutazione appartiene al docente.

Essa costituisce espressione dell’autonomia professionale garantita dall’ordinamento.

Consentire che un collega possa modificare unilateralmente una valutazione significherebbe svuotare di significato la funzione docente stessa.

La scuola italiana è fondata sulla collegialità, non sulla sostituzione arbitraria delle competenze.

I voti possono essere discussi.

Possono essere motivatamente rivisti.

Possono essere modificati dal Consiglio di classe.

Non possono essere alterati da un singolo soggetto che decida autonomamente di sostituire il proprio giudizio a quello del collega.

Il registro elettronico non è terra di nessuno e la valutazione di un docente non può essere manipolata

Se i fatti dovessero essere accertati, la modifica unilaterale di voti e valutazioni nel registro elettronico potrebbe non rappresentare soltanto una violazione delle regole scolastiche.

Potrebbero infatti venire in rilievo, a seconda delle circostanze concrete, ipotesi di falso materiale in atto pubblico, falso ideologico, accesso abusivo a sistema informatico, alterazione di dati informatici e violazione dei doveri d’ufficio.

Sarà sempre l’autorità giudiziaria a stabilire se tali fattispecie risultino effettivamente integrate.

Una cosa, tuttavia, appare già certa: il registro elettronico non è terra di nessuno e la valutazione di un docente non può essere manipolata come se fosse una semplice casella di un software. Dietro ogni voto vi è un atto pubblico, dietro ogni valutazione vi è una responsabilità professionale, dietro ogni modifica arbitraria possono celarsi conseguenze molto più gravi di quanto spesso si immagini.


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Antonio Fundarò

Source link

Di