Madre terminale, no al colloquio con le figlie adottate


La vicenda non riguarda il ritorno delle ragazze alla madre biologica. L’istanza puntava a un colloquio protetto, quindi a una forma di contatto sorvegliata e limitata, in presenza delle figure già coinvolte nella tutela delle minori. Il rifiuto del Tribunale segnala che, per i giudici, il costo psicologico dell’incontro supera il bisogno della donna di salutare le figlie prima della morte.

Avvertenza editoriale: l’articolo tratta una vicenda che coinvolge minori adottate. Per questo non vengono indicati nomi, luoghi identificativi o particolari sanitari non indispensabili alla comprensione del provvedimento.

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Il diniego sull’incontro protetto

La madre aveva chiesto uno o più incontri protetti con le figlie. La formula scelta dai legali non apriva la strada a una nuova collocazione delle ragazze, non metteva in discussione la famiglia adottiva e non chiedeva il ripristino della responsabilità genitoriale. L’istanza indicava un luogo sorvegliato, la presenza dei servizi sociali, il tutore e il coinvolgimento degli adottanti.


I giudici hanno respinto la domanda con una motivazione che accosta due dati processuali: la condizione clinica della donna viene riconosciuta nella sua gravità umana, mentre l’interesse delle minori viene ritenuto prevalente. La frase dell’ordinanza resa pubblica parla di riavvicinamento pregiudizievole per le ragazze. La cronaca di Tgcom24 conferma questa scansione del provvedimento.

Il 2019 e la sospensione della responsabilità genitoriale

Il procedimento parte sette anni prima del diniego. Nel 2019 il Tribunale dispone la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti della coppia e l’allontanamento dei figli dal nucleo originario. I minori vengono collocati in casa famiglia. Il provvedimento coinvolge anche i fratelli maggiori delle due bambine, oggi vicini alla maggiore età.

Gli atti descritti nelle cronache indicano una situazione familiare già compromessa prima della separazione dal nucleo. Sul padre gravavano precedenti penali e una condotta indicata come violenta. La madre, secondo la documentazione resa nota, aveva un passato di tossicodipendenza e viveva in una condizione abitativa ritenuta inadeguata per i figli.

Le segnalazioni degli operatori e della scuola

Il fascicolo non si fonda su un singolo episodio. Le relazioni richiamano un litigio fra i genitori culminato nell’aggressione dell’uomo contro la madre, circostanza che la donna avrebbe ridimensionato come una incomprensione. Una delle bambine sarebbe stata trovata da sola in strada in una mattina ordinaria, episodio considerato grave dagli operatori.

La scuola aveva trasmesso altre segnalazioni: ritardi frequenti, igiene personale trascurata, abbigliamento non curato, materiale scolastico mancante e arrivo in classe senza colazione o senza merenda in più occasioni. Dopo l’allontanamento, i figli si affidarono agli operatori senza resistenze vistose; anche questo dato entrò nella valutazione sullo stato di sofferenza del nucleo.


La comunità, i contatti autorizzati e il ricorso dei genitori

Durante la permanenza della madre in comunità vennero autorizzati incontri e contatti telefonici con i figli. I genitori tentarono poi di ottenere la revoca del provvedimento, sostenendo di avere sempre garantito il necessario e di avere parenti in grado di offrire appoggio alla famiglia.

Il Tribunale confermò la linea già assunta. Nelle valutazioni dei giudici pesò il mancato riconoscimento, da parte dei genitori, delle condizioni che avevano portato all’allontanamento. Da lì prese avvio il percorso verso la dichiarazione dello stato di abbandono. Le due bambine furono poi adottate da un’altra famiglia.

Adozione piena e margine del giudice

La legge italiana sull’adozione piena assegna all’adottato lo stato di figlio degli adottanti e interrompe i rapporti giuridici con la famiglia d’origine, salvo i divieti matrimoniali. Il testo della legge 184/1983, consultabile su Normattiva, spiega il peso formale della decisione: dopo l’adozione non esiste un diritto del genitore biologico a riprendere il rapporto con il minore.

La Corte costituzionale, con la sentenza 183/2023, ha però chiarito che la cessazione riguarda i legami giuridici e non vieta in assoluto la conservazione di relazioni socio-affettive già significative e positive, quando il giudice le ritenga compatibili con l’interesse del minore. Nel caso attuale i giudici hanno scelto la linea opposta: il contatto con la madre biologica è stato valutato come dannoso per le ragazze.

Ascolto delle ragazze nel procedimento

La loro età pesa. Le figlie sono ormai adolescenti e il diritto minorile non le tratta come presenze mute nel fascicolo. L’articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, richiamato anche da UNICEF Italia, riconosce ai minori capaci di formarsi una opinione il diritto di essere ascoltati nei procedimenti che li riguardano.


L’ascolto non attribuisce alle ragazze il potere esclusivo di decidere. Serve però a misurare il loro vissuto davanti a una richiesta che arrivava dopo anni di distacco e dopo l’ingresso in una famiglia adottiva. I legali della madre contestano proprio l’assenza di un passaggio diretto con le minori, profilo destinato a pesare nel giudizio pubblico sulla decisione.

Il conflitto tra commiato e protezione

La domanda della madre nasce dalla fine imminente della vita. Il Tribunale, però, decide guardando alla possibile ferita prodotta sulle figlie, non alla biografia della donna adulta. È qui che il caso diventa duro: il commiato desiderato dalla madre e la stabilità emotiva delle ragazze entrano in collisione.

La richiesta era minima nella forma e enorme nel significato. Un incontro protetto avrebbe avuto durata limitata, figure professionali presenti e famiglia adottiva coinvolta. Per i giudici, quella cornice non bastava a neutralizzare il rischio di riaprire nelle ragazze una storia familiare già definita dal procedimento di adottabilità.

Il confine giuridico della decisione

La decisione non afferma che la madre sia priva di dignità nel suo desiderio finale. Afferma che quel desiderio, davanti a figlie minorenni adottate, non prevale automaticamente. La protezione delle ragazze viene collocata prima dell’ultimo saluto, anche quando l’ultimo saluto ha un peso umano evidente.

La formula adottata dai giudici concentra il caso in un perimetro ristretto: non si giudica il valore morale del congedo, si valuta se il contatto richiesto esponga le minori a un danno. Il Messaggero, che ha reso pubblica la vicenda a firma di Michela Allegri, colloca questo diniego dentro un fascicolo nato da anni di provvedimenti minorili e non da una singola decisione isolata.



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 Junior Cristarella

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