La corsa del Ddl sulla caccia non parte oggi. Oggi cambia la sede della decisione: dal Senato alla Camera, dal numero S.1552 al numero C.2984, dalla trattazione chiusa a Palazzo Madama alla gestione dei tempi in Commissione Agricoltura.
Avviso: il Ddl non è una legge in vigore. Le regole applicate sul territorio restano quelle già fissate dalla legge 157/1992 e dagli atti regionali validi.
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La Camera eredita il testo uscito dal Senato
Il testo a prima firma Lucio Malan è stato presentato al Senato il 20 giugno 2025 con la formula “Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157”. Dopo quasi un anno di esame nelle commissioni competenti, l’Aula di Palazzo Madama ha dato il primo via libera nella seduta del 23 giugno 2026. Il voto numerico è netto nella fotografia parlamentare. Il dato procedurale che conta per chi legge oggi rimane questo: non esiste ancora una nuova legge sulla caccia.
La trasmissione a Montecitorio del 24 giugno apre la vita dell’Atto Camera C.2984. Il calendario indicato da ANSA colloca l’avvio dell’esame in Commissione Agricoltura il 30 giugno, con un ufficio di presidenza chiamato a stabilire i ritmi interni. Qui si decide quanto spazio avranno le audizioni e gli emendamenti. Sullo stesso tavolo c’è la richiesta di affiancare la Commissione Ambiente.
La legge 157/1992 resta il riferimento fino al voto finale
La legge 157/1992 nasce con una frase che ancora regge l’intero edificio giuridico: la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale e internazionale. Il Ddl non parte da una norma marginale; interviene sul testo che organizza specie cacciabili, pianificazione regionale, ambiti territoriali, mezzi consentiti, vigilanza e sanzioni.
La novità lessicale già entrata nel dibattito parlamentare riguarda la “gestione” della fauna. RaiNews ha registrato lo stesso passaggio: il lessico della tutela viene affiancato da quello della gestione faunistica e la caccia viene presentata come tradizione nazionale collegata alla tutela ambientale. Su questo innesto nasce la frattura politica, perché il testo sposta competenze e autorizzazioni verso le Regioni e allarga la presenza dei cacciatori nei procedimenti faunistici.
Bruxelles controlla Uccelli, Habitat e lupo
La Commissione europea non ha chiuso il capitolo italiano. La portavoce Anna-Kaisa Itkonen ha indicato contatti con le autorità italiane e una vigilanza sul cammino del Ddl. Bruxelles si muove su due piani distinti: la compatibilità del testo con la direttiva Uccelli e la direttiva Habitat, insieme alla procedura INFR(2023)2187 già aperta sulla disciplina italiana della caccia e sull’uso del piombo nelle munizioni.
Il Dipartimento per gli Affari europei colloca il parere motivato del 14 novembre 2024 nel fascicolo INFR(2023)2187, legato alla direttiva 2009/147/CE e al regolamento REACH modificato dal regolamento UE 2021/57. La Commissione ha precisato che un commento sulla legislazione relativa al lupo arriverà solo dopo la chiusura dell’iter italiano. Nel testo del Senato il lupo esce dall’elenco nazionale delle specie con protezione rafforzata, senza entrare nell’elenco delle specie cacciabili.
La richiesta a Fontana sulla Commissione Ambiente
La richiesta indirizzata al presidente della Camera Lorenzo Fontana ha un bersaglio procedurale definito: far esaminare il Ddl anche dalla VIII Commissione Ambiente, oltre che dalla XIII Agricoltura. Il numero delle sigle firmatarie è 57. Nella lista diffusa da Il Sole 24 Ore 24zampe figurano sigle ambientaliste e associazioni animaliste. Nel perimetro compaiono anche realtà escursionistiche e scientifiche, da Greenpeace a Lipu BirdLife Italia fino a Legambiente e Wwf Italia.
Il tema non riguarda soltanto la calendarizzazione. L’assegnazione a una commissione incide sulla scelta degli auditi, sul tipo di emendamenti considerati ammissibili e sul peso attribuito a biodiversità, parchi, habitat, fauna migratoria e sicurezza negli spazi aperti. Le opposizioni hanno trasformato questa leva procedurale nel primo terreno di scontro a Montecitorio.
Il precedente interno del 19 giugno
Sbircia aveva già seguito il Ddl prima del voto finale del Senato nell’articolo Ddl caccia al Senato, Slow Food chiede lo stop. In quel momento l’esame degli articoli era arrivato al numero 16, il voto finale mancava e alcune correzioni dei relatori avevano ristretto i passaggi su migrazione di ritorno, dispositivi optoelettronici e richiami vivi.
Il pezzo odierno nasce perché quel perimetro è superato: il Senato ha votato, il testo ha cambiato ramo parlamentare e la Commissione europea ha confermato il monitoraggio politico-giuridico mentre la Camera prende in mano il fascicolo. Anche il caso dello stambecco, seguito nel nostro articolo Stambecco fuori dalle specie cacciabili nel Ddl Malan, rimane il precedente già documentato della correzione più visibile maturata nella maggioranza.
Aziende venatorie, richiami vivi e caccia su neve
Nel testo approvato dal Senato le aziende faunistico-venatorie perdono il vincolo del “senza fini di lucro” e vengono ammesse dentro una forma d’impresa. Le concessioni regionali hanno durata decennale e sono rinnovabili. La trasformazione in aziende agri-turistico-venatorie resta subordinata agli atti regionali e alla valutazione d’incidenza, con il vincolo dell’articolo 18, comma 1-bis, sui periodi di riproduzione e migrazione di ritorno degli uccelli.
Sui richiami vivi il testo riapre il tema degli impianti regionali destinati alla cattura di uccelli da richiamo. Il limite numerico fissato per gli esemplari di cattura è dieci per singola specie e quaranta complessivi per cacciatore, mentre per gli uccelli provenienti da allevamenti autorizzati non viene fissato un tetto identico. L’identificazione degli animali è legata a linee guida vincolanti dopo il parere di ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.
Un altro capitolo riguarda la neve. Il Ddl introduce eccezioni al divieto di caccia su terreno innevato nella zona faunistica delle Alpi, riguarda il prelievo selettivo degli ungulati e comprende la braccata al cinghiale nelle condizioni indicate dal testo. La distinzione con gli abbattimenti di controllo resta decisiva: nel controllo faunistico agiscono autorità pubbliche e soggetti autorizzati, non una stagione venatoria ordinaria aperta per iniziativa privata.
Specie, dispositivi ottici e assenza dei silenziatori
Il Ddl aggiunge oca selvatica e piccione di città all’elenco delle specie cacciabili, sempre dentro calendari e limiti applicabili. Lo stambecco non compare nel testo uscito dal Senato, dopo la marcia indietro maturata in commissione. Il lupo perde la protezione rafforzata prevista dall’elenco nazionale. Non viene trasformato in specie cacciabile.
Sui mezzi venatori l’articolo dedicato agli ungulati consente strumenti ottici e optoelettronici nella caccia di selezione. Il materiale classificato come armamento rimane escluso. La parola “silenziatore” non è presente nel testo seguito da Sbircia il 19 giugno e non emerge come autorizzazione autonoma nel passaggio al Senato. Qui il discrimine giuridico è netto: un visore serve alla mira, un moderatore di suono riguarda l’emissione acustica dell’arma.
La linea politica della maggioranza
La maggioranza presenta il Ddl come risposta alle richieste del mondo agricolo, con l’idea di accelerare gli interventi su specie considerate dannose per colture e territori. Raffaele Nevi, Forza Italia, ha collocato il provvedimento su questo asse. La tesi del fronte venatorio, rilanciata da Federcaccia, è che la riforma non cancellerebbe parchi, oasi, città e divieti esistenti. Aggiornerebbe la pianificazione.
La contestazione ambientalista parte dallo stesso testo e arriva a un giudizio opposto: maggiore autonomia regionale, imprese venatorie private, richiami vivi e peso ridimensionato dei pareri scientifici produrrebbero una pressione più alta sulla fauna. LAV ha segnalato l’incardinamento alla Camera in tempi rapidi e la fissazione di sedute ravvicinate in Commissione Agricoltura. Da qui la richiesta di audizioni estese.
Calendari e divieti restano quelli vigenti
Per chi caccia, possiede terreni, gestisce fondi agricoli o vive vicino ad aree rurali, il dato immediato è giuridico: il Ddl non abilita oggi nuove condotte. Licenze e silenzio venatorio restano invariati. Calendari regionali, limiti nelle aree protette, disciplina dei fondi privati e controllo della fauna continuano a seguire la legge 157/1992 e gli atti regionali già validi.
Il ramo della Camera ha però due uscite nette. Se Montecitorio approverà il testo identico, il provvedimento approderà alla promulgazione. Se verrà modificato anche su una sola norma, tornerà al Senato. La pressione politica di queste ore deriva proprio da questo bivio: chi vuole chiudere rapidamente punta a non toccare il testo, chi vuole riaprire la trattazione guarda a emendamenti, audizioni e coinvolgimento della Commissione Ambiente.
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Junior Cristarella
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