La fotocopia della cartella prodotta dall’esattore vale come prova piena. Per negarla non basta disconoscerla: serve la querela di falso. Lo dice la Cassazione.
L’Agenzia delle entrate-Riscossione produce in giudizio la fotocopia di una cartella di pagamento per provare che la notifica era avvenuta regolarmente. Il contribuente sostiene che quella fotocopia non corrisponde ad alcun originale esistente e che sia stata creata artificiosamente. Può limitarsi a dichiararlo in udienza, oppure deve fare qualcosa di più formale?
Deve fare qualcosa di più. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 12731 del 5 maggio 2026, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate e ha chiarito un principio importante: in mancanza della proposizione della querela di falso, la fotocopia prodotta dall’esattore conserva la sua piena efficacia probatoria, senza che sia necessario produrre l’originale in giudizio.
La domanda su come contestare in giudizio una cartella di pagamento in fotocopia richiede di distinguere due strumenti giuridici molto diversi tra loro: il disconoscimento della conformità all’originale, che attiene al contenuto del documento, e il cosiddetto diniego di originale, che mette in discussione l’esistenza stessa dell’originale. Confonderli — come aveva fatto il contribuente nel caso in esame — significa scegliere lo strumento sbagliato e perdere la possibilità di neutralizzare la prova avversaria.
Qual è il valore probatorio di una fotocopia in giudizio?
Il punto di partenza è l’art. 2719 cod. civ., che disciplina il valore probatorio delle copie fotografiche di documenti. La norma stabilisce che le copie fotografiche hanno la stessa efficacia degli originali, salvo che la parte contro cui vengono prodotte ne disconosca la conformità all’originale.
Questo significa che, in linea di principio, una fotocopia ha piena efficacia probatoria. Se nessuno la contesta, il giudice la tratta come se fosse l’originale. Se invece la parte contro cui è prodotta la contesta, si apre una questione sulla sua autenticità o conformità.
Ma — e qui sta il punto cruciale della sentenza — non tutte le contestazioni producono lo stesso effetto. La legge e la giurisprudenza distinguono nettamente tra due tipi di contestazione, con presupposti e conseguenze completamente diversi.
Qual è la differenza tra disconoscimento e diniego di originale?
Il disconoscimento della conformità all’originale ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. presuppone logicamente che l’originale esista. Si contesta che la copia riproduca fedelmente l’originale: si sostiene che ci siano differenze — cancellazioni, aggiunte, abrasioni, contraffazioni — tra il documento originale e la copia prodotta in giudizio.
Per essere efficace, questo disconoscimento non può consistere in generiche clausole di stile. Deve essere svolto in modo specifico, indicando quale documento si intende contestare e quali sono gli elementi di fatto per cui si ritiene che la copia differisca dall’originale. Se il disconoscimento viene eseguito correttamente, il giudice non è obbligato ad escludere la copia dal compendio probatorio: può comunque accertarne la conformità all’originale attraverso altri mezzi di prova, incluse le presunzioni. Il disconoscimento corretto, quindi, non priva necessariamente la copia della sua valenza probatoria.
Il diniego di originale è una cosa completamente diversa. Non si contesta che la copia sia difforme dall’originale: si contesta che l’originale esista in tutto. Si sostiene che la copia sia stata creata artificiosamente, senza che esista alcun documento originale a cui riferirsi. È una contestazione molto più radicale, che mette in discussione non il contenuto del documento ma la sua stessa esistenza come atto giuridico.
Questa contestazione non può essere veicolata attraverso il semplice disconoscimento dell’art. 2719 cod. civ. Richiede la querela di falso, lo strumento processuale specificamente previsto per rimuovere dall’ordinamento un documento artificiosamente creato e neutralizzarne l’efficacia probatoria.
Cosa è successo nel caso concreto?
Il contribuente aveva contestato le fotocopie prodotte dall’Agenzia delle entrate-Riscossione per provare la regolarità della notificazione delle cartelle. Ma lo aveva fatto nella forma sbagliata: aveva sostenuto che quelle fotocopie non corrispondessero ad alcun originale esistente — contestazione di tipo “diniego di originale” — senza però proporre la querela di falso, che è lo strumento necessario per far valere quella contestazione in giudizio.
I giudici di merito avevano evidentemente accolto o comunque valorizzato quella contestazione. La Cassazione ha corretto questa impostazione: in mancanza della querela di falso avverso le copie fotostatiche che il contribuente assumeva essere state artificiosamente create, la documentazione prodotta dall’Agenzia conservava la sua piena efficacia probatoria, senza alcuna necessità di produzione in giudizio dell’originale.
Cosa deve fare concretamente il contribuente che vuole contestare una fotocopia?
La scelta dello strumento dipende da cosa si vuole contestare.
Se si ritiene che la fotocopia sia difforme dall’originale — che ci siano alterazioni, modifiche o integrazioni rispetto al documento autentico — lo strumento è il disconoscimento ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. Ma deve essere specifico: occorre indicare il documento contestato e gli elementi concreti di difformità. Un disconoscimento generico è inefficace. E anche un disconoscimento corretto non elimina automaticamente la fotocopia dal processo: il giudice può comunque accertarne la conformità con altri mezzi.
Se invece si ritiene che l’originale non esista affatto — che la fotocopia sia stata creata senza un documento sottostante — lo strumento è la querela di falso. È un procedimento formale, che può essere proposto sia in via principale sia in via incidentale nel corso del giudizio. Richiede l’assistenza di un avvocato e ha conseguenze significative: se accolta, il documento viene espunto dall’ordinamento e perde ogni efficacia probatoria.
La confusione tra i due strumenti — come è avvenuto nel caso deciso dalla Cassazione — porta a risultati negativi: si usa il disconoscimento quando sarebbe necessaria la querela di falso, e la fotocopia conserva la sua piena efficacia probatoria nonostante la contestazione.
Perché questa distinzione è rilevante nelle controversie tributarie?
Nelle controversie tributarie, la regolarità della notifica delle cartelle è spesso un elemento decisivo. Se la notifica non è avvenuta correttamente, la cartella potrebbe essere impugnata anche oltre i termini ordinari. L’Agenzia delle entrate-Riscossione, per provare la regolarità della notifica, produce spesso copie dei documenti di notificazione.
Il contribuente che voglia contestare quella documentazione deve scegliere lo strumento appropriato in base a cosa esattamente intende mettere in discussione. Spesso la contestazione è generica, affidata a formule di stile che non soddisfano né i requisiti del disconoscimento specifico né quelli della querela di falso.
La sentenza n. 12731/2026 conferma che questa genericità non produce effetti utili: la fotocopia prodotta dall’esattore resta valida, e il contribuente non ottiene il risultato di escluderla dal processo.
In sintesi
La fotocopia prodotta dall’Agenzia delle entrate-Riscossione ha piena efficacia probatoria in giudizio. Per contestarla non basta una generica dichiarazione: se si vuole sostenere che la copia sia difforme dall’originale, occorre un disconoscimento specifico ai sensi dell’art. 2719 cod. civ.; se si vuole sostenere che l’originale non esista, occorre la querela di falso. In mancanza di quest’ultima, la contestazione non produce effetti e la documentazione dell’esattore resta valida a tutti gli effetti.
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Angelo Greco
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