Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per il triennio 2025/2028 disciplina in modo dettagliato, all’Articolo 2, le modalità di ricollocazione dei docenti di ruolo che si trovano in una situazione di esubero. Vediamo insieme qui di seguito come vengono trattati i docenti e cosa devono fare sulla base delle indicazioni contenute nell’art. 2 e nei relativi commi.
In esso si definiscono i destinatari dei provvedimenti annuali di utilizzazione, includendo esplicitamente tutti i docenti che, a seguito delle ordinarie operazioni di trasferimento, risultino senza una sede definitiva. All’interno di questa categoria troviamo:
- i docenti in esubero su provincia;
- i docenti appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero che decidono di richiedere l’utilizzazione:
- in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui possiedono il titolo di accesso;
- su posti di sostegno nell’ambito del proprio ruolo di appartenenza, anche se sono privi del titolo di specializzazione, nel limite dei posti di esubero nella provincia e fatto salvo quanto disposto dall’art. 9, comma 3.
La norma stabilisce che i docenti appartenenti a classi o posti in esubero possono essere utilizzati per specifici progetti legati all’Articolo 1, comma 65 della Legge 107/2015 (la riforma “Buona Scuola”). Questa assegnazione, tuttavia, può avvenire esclusivamente se non vi è alcun posto disponibile e assegnabile a livello provinciale.
Inoltre, i docenti delle classi di concorso A-45 (Scienze economico-aziendali) e A-46 (Scienze giuridico-economiche) possono richiedere l’assegnazione a domanda sui posti delle sedi di organico dei CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) nell’ambito del progetto nazionale di educazione finanziaria per gli adulti.
Utilizzazione a domanda per docenti in esubero (Art. 2, comma 2)
Il comma 2 prende in considerazione i docenti che non sono soprannumerari (ovvero non hanno perso il posto nella propria scuola), ma che appartengono a una classe di concorso o tipologia di posto che risulta complessivamente in esubero a livello provinciale.
Questi possono presentare domanda di utilizzazione, nei limiti dell’esubero provinciale, per essere impiegati in un’altra classe di concorso o posto, anche appartenente a un grado diverso di istruzione. Il docente deve possedere il titolo valido per la mobilità professionale, secondo i criteri stabiliti dall’Articolo 4 del CCNI sulla mobilità.
L’utilizzazione d’ufficio e i vincoli sul sostegno (Art. 2, comma 3)
Il personale in esubero a livello provinciale che appartiene a una classe di concorso o a un ruolo in esubero può essere ricollocato dall’amministrazione scolastica anche d’ufficio (ovvero in modo coatto se non presenta domanda). Questa operazione avviene obbligatoriamente all’interno di un unico grado di istruzione e seguendo un ordine di priorità ben preciso:
- Insegnamenti che il docente ha richiesto nella domanda di utilizzazione e per i quali possiede la regolare abilitazione;
- Altri insegnamenti per cui il docente possiede l’abilitazione (anche se non esplicitamente richiesti);
- Insegnamenti a cui il docente può accedere semplicemente sulla base dei titoli di studio posseduti.
Il comma 3 impone paletti rigidi per l’utilizzazione d’ufficio sui posti di sostegno del personale in soprannumero. Questa opzione è praticabile esclusivamente se il docente:
- È in possesso del regolare titolo di specializzazione sul sostegno;
- Oppure sta frequentando il relativo corso di formazione per il conseguimento del titolo;
Classi A-45, A-46 e i CPIA (Art. 2, comma 4)
Il comma 4 ribadisce e conferma la possibilità per i docenti delle classi di concorso A-45 e A-46 di richiedere l’assegnazione a domanda presso le sedi di organico dei CPIA per il progetto nazionale di educazione finanziaria rivolto agli adulti.
Utilizzazione fuori provincia (Art. 2, comma 5)
Per garantire il regolare avvio dell’anno scolastico e riassorbire il personale in esubero, il CCNI permette ai docenti di presentare domanda di utilizzazione per una provincia diversa da quella di titolarità. Questa mobilità annuale interprovinciale è però legata a precise condizioni:
- Può avvenire esclusivamente se permane la situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso nella provincia di appartenenza (fatto salvo l’art. 1, comma 11);
- Le utilizzazioni nella provincia richiesta saranno disposte sulla base dei posti disponibili, dando la priorità al posto o classe di concorso di appartenenza e, in subordine, sui posti disponibili per i quali il docente ha il titolo di abilitazione.
Proroghe d’ufficio e corsi di riconversione (Art. 2, comma 8)
Il comma 8 disciplina la situazione dei docenti in esubero che possiedono la specializzazione per il sostegno (ottenuta tramite corsi biennali ordinari o corsi intensivi dell’amministrazione), che stanno frequentando tali corsi, o che hanno superato i corsi di riconversione professionale.
Per questi soggetti si procede a proroghe della supplenza (anche d’ufficio) e a nuove utilizzazioni a domanda. In particolare, per chi ha conseguito il titolo tramite i corsi intensivi, la proroga e l’utilizzazione avvengono anche d’ufficio, in virtù dell’impegno formale che il docente ha assunto al momento dell’iscrizione ai corsi stessi.
Le regole specifiche per gli ITP (Art. 2, comma 9)
Il comma 9 regolamenta la posizione degli Insegnanti Tecnico-Pratici appartenenti a classi di concorso in esubero. Se l’ITP possiede un titolo di studio idoneo all’accesso ad altre classi di concorso — sia della Tabella A (docenti teorici) che della Tabella B (docenti tecnico-pratici) del DPR 19/2016 (il regolamento delle classi di concorso) — viene utilizzato sulle relative disponibilità secondo i criteri dei commi precedenti. Ciò è consentito solo finché persiste la situazione di esubero provinciale nella classe di concorso o area di provenienza dell’ITP.
Se l’ITP viene utilizzato in una classe di concorso della Tabella A, gli spetta il maggior trattamento economico previsto dall’Articolo 10, comma 10 del CCNL 29.11.2007. Resta fermo quanto previsto dall’Articolo 52 del D.Lgs. 165/2001 (Testo Unico sul Pubblico Impiego), il quale disciplina lo svolgimento di mansioni equivalenti o superiori nella Pubblica Amministrazione senza che questo costituisca il diritto all’inquadramento automatico definitivo nel livello superiore.
Attenzione: ricordiamo che siamo in attesa del CCNI per i movimenti di utilizzazione e assegnazione provvisoria per il prossimo anno scolastico 2026/27: non si prevedono novità per il trattaento dei docenti in esubero, ma vi informeremo in caso di modifiche all’art. 2.
Quali sono le classi di concorso in esubero per l’a.s. 2026/27 e in quali province
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Daniela Rinaldi
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