Carceri, ddl sulle comunità e oltre diecimila nuovi posti


Il ddl C.2961 richiede il voto della Camera e il programma edilizio attende il completamento delle opere. Le due scadenze spiegano perché gli annunci del 24 giugno non producono un aumento immediato delle uscite o della capienza.

Sommario dei contenuti

La linea di Nordio riguarda il tempo prima della sentenza

La frase pronunciata da Carlo Nordio il 24 giugno riguarda due tempi giuridici distinti. Nel primo, l’imputato è sottoposto a custodia cautelare in carcere prima della sentenza definitiva. Nel secondo, una pena già pronunciata viene eseguita. Il ministro ha chiesto un ricorso più contenuto alla prima e certezza per la seconda, formulazione pubblicata anche da gNews.

La dichiarazione non modifica da sola i presupposti previsti dal codice di procedura penale per la custodia cautelare. Mancano un testo normativo e una data di entrata in vigore. Non sono stati fissati nuovi limiti applicativi. Il suo rilievo è politico: indica la direzione che Via Arenula intende sostenere nel confronto sulle carceri.

Il ddl C.2961 ha già superato il Senato

Il disegno di legge sulle dipendenze ha già superato una Camera. Il Senato lo ha approvato con modifiche il 10 giugno 2026. Alla Camera porta il numero C.2961. La Commissione Giustizia ne ha avviato l’esame il 17 giugno e il 24 giugno ha ascoltato magistrati, avvocati, operatori delle dipendenze e associazioni. La registrazione di Radio Radicale documenta le audizioni svolte il giorno della dichiarazione di Nordio.

Il voto del Senato non basta per l’entrata in vigore. La Camera deve approvare lo stesso testo. Ogni modifica imporrebbe un nuovo voto del Senato. Dopo l’approvazione conforme servono promulgazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Fino a quel momento nessuna persona detenuta ottiene l’accesso automatico alla nuova misura.

Otto anni per i reati comuni, quattro per gli ostativi

Il nuovo articolo 94-ter interviene quando non ricorrono i presupposti per l’affidamento in prova in casi particolari previsto dall’articolo 94 del testo unico sugli stupefacenti. La detenzione domiciliare terapeutica riguarda condanne, anche residue e congiunte a pena pecuniaria, non superiori a otto anni. Quando il titolo esecutivo comprende un reato dell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario, il tetto scende a quattro anni. Il limite di otto anni resta per rapina aggravata ed estorsione aggravata nelle ipotesi richiamate dagli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma del codice penale.

L’accesso nasce da una domanda individuale. Occorrono la dichiarazione di voler avviare o proseguire il programma terapeutico, l’accertamento attuale della dipendenza, la valutazione d’idoneità del programma e l’indicazione del legame tra dipendenza e reato. Il giudice conserva il potere di respingere la richiesta quando i requisiti o le condizioni per l’esecuzione esterna non risultano soddisfatti.

Due sedi per programmi residenziali e semiresidenziali

Il programma residenziale si svolge presso una struttura privata accreditata ai sensi dell’articolo 117 del d.P.R. 309/1990 oppure presso una struttura pubblica residenziale del Servizio sanitario nazionale specializzata nel trattamento delle dipendenze. La permanenza coincide con il luogo di detenzione domiciliare.

Per il programma semiresidenziale il domicilio è separato dalla sede sanitaria. Il condannato deve disporre di un’abitazione o di un altro luogo ritenuto idoneo e raggiunge la struttura nei tempi autorizzati. Questa via riguarda pene entro otto anni e titoli esecutivi privi dei reati dell’articolo 4-bis.

Relazioni semestrali e revoca mantengono il controllo giudiziario

La comunità non sostituisce la sorveglianza giudiziaria. Il responsabile della sede trasmette ogni sei mesi una relazione al servizio pubblico per le dipendenze e all’Ufficio di esecuzione penale esterna. Le violazioni delle prescrizioni devono essere segnalate all’autorità giudiziaria senza attendere la scadenza semestrale.

L’esito negativo del programma apre la procedura di revoca davanti al tribunale di sorveglianza. Con esito positivo il magistrato ha facoltà di ridefinire le prescrizioni e disporre l’affidamento in prova o la detenzione domiciliare nei limiti ampliati dal ddl. La comunità incide sul luogo e sulle modalità dell’esecuzione. La condanna resta intatta e la pena residua prosegue.

L’articolo 94-quater entra già nel processo

Il nuovo articolo 94-quater opera già durante il processo. L’imputato con dipendenza chiede una pena concordata da eseguire secondo il programma terapeutico. Servono il consenso del pubblico ministero e il vaglio del giudice secondo le regole richiamate dall’articolo 444 del codice di procedura penale.

Quando la richiesta è ammissibile, il giudice assegna sessanta giorni per depositare la documentazione sanitaria e progettuale. Dopo l’ordine di esecuzione e la sospensione, il magistrato di sorveglianza ha quarantacinque giorni per applicare la misura in assenza di ragioni sopravvenute ostative. Il ddl raggiunge persone condannate e imputati, con controlli diversi per ciascun momento giudiziario.

Oltre diecimila posti entro la fine del 2027

Il programma edilizio del Governo fissa la creazione di oltre diecimila posti detentivi nel triennio 2025-2027. Le opere sono ripartite tra il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, il Ministero delle infrastrutture, il programma approvato con decreto del Presidente del Consiglio e il commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria.

I 450 milioni di euro costituiscono la dotazione dedicata aggiunta al programma. Le opere già finanziate o avviate usano anche coperture distinte. Un posto programmato entra nella capienza disponibile quando i lavori sono conclusi e l’amministrazione riceve l’edificio collaudato. Il termine del 2027 non equivale a un aumento immediato della capienza.

Gli atti precedono l’uscita di Alemanno da Rebibbia

L’uscita di Gianni Alemanno da Rebibbia il 24 giugno ha riaperto il confronto politico sul sovraffollamento. Nordio ha annunciato che lo ascolterà. La data e le dichiarazioni coincidono con la cronaca pubblicata da ANSA.

Le due iniziative governative erano anteriori. Il ddl S.1635 era stato presentato il 9 settembre 2025 e approvato dal Senato il 10 giugno 2026. Il programma edilizio era stato adottato nel luglio 2025. L’intervento di Alemanno ha aumentato la pressione politica, senza avviare né il testo sulle dipendenze né il programma dei posti.

I tempi parlamentari non coincidono con quelli dei cantieri

Il ddl sulle dipendenze segue i voti delle Camere. I nuovi posti dipendono dal completamento delle opere e dalla consegna degli edifici. I due calendari avanzano separatamente.

La dichiarazione sulla custodia cautelare richiede un autonomo atto normativo per incidere sulle regole vigenti. Oggi non esiste un numero ufficiale di uscite attribuibile all’insieme delle misure e la capienza annunciata per il 2027 non è già disponibile.


#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Junior Cristarella

Source link

Di