L’assegno all’ex coniuge si deduce dalle tasse? Tutto quello che devi sapere


L’assegno periodico all’ex coniuge — compreso il contributo casa — si deduce dal reddito di chi lo paga ed è tassabile per chi lo riceve. Esclusi i figli, escluso l’una tantum. Tre sentenze della Cassazione del 2026 confermano anche la deducibilità del rimborso IRPEF.

Ogni anno, con l’apertura della stagione delle dichiarazioni dei redditi, migliaia di contribuenti separati o divorziati si trovano di fronte alla stessa domanda: le somme che verso ogni mese all’ex coniuge si deducono? E quelle per l’affitto o il condominio che paga lui con i miei soldi? E se rimborso anche l’IRPEF che lui ci paga sopra?

In tema di assegno all’ex coniuge, è imponibile anche il contributo casa? Questo è il tema su cui tre sentenze della Cassazione — nn. 9450, 9452 e 9788 del 2026 — hanno aggiunto un tassello importante, confermando che il meccanismo di deduzione/tassazione è più ampio di quanto molti pensino. Questa guida spiega tutto, punto per punto, senza lasciare nulla fuori.

Il principio base: deduzione per chi paga, tassazione per chi riceve

Il sistema fiscale italiano applica una regola di simmetria agli assegni periodici tra ex coniugi. Chi paga deduce dal proprio reddito complessivo le somme versate. Chi le riceve le dichiara come reddito e ci paga le tasse sopra.

Il fondamento normativo è l’art. 10 del TUIR, che consente la deduzione degli assegni periodici corrisposti al coniuge — anche se residente all’estero — in conseguenza di separazione legale, scioglimento, annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili, purché le somme risultino da un provvedimento dell’autorità giudiziaria o da un accordo raggiunto in sede di negoziazione assistita da avvocati o davanti all’Ufficiale di stato civile.

La deduzione non è automatica: le somme devono emergere da un titolo formale — sentenza, decreto, accordo omologato. Non si può dedurre nulla di ciò che viene versato volontariamente, senza un provvedimento che lo preveda.

Cosa si deduce: l’assegno periodico e il contributo casa

Sono deducibili — e specularmente tassabili per il percettore — gli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge. Rientrano in questa categoria non solo la somma mensile destinata al mantenimento del coniuge, ma anche le somme stabilite dal giudice a titolo di contributo per il canone di locazione e le spese condominiali, cosiddetto “contributo casa”, quando siano disposte periodicamente e percepite con cadenza regolare.

Queste somme, per chi le riceve, costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e vanno dichiarate al rigo C6 del modello 730 oppure ai righi RC7/RC8 del modello Redditi PF.

Per il percettore è prevista una detrazione d’imposta non rapportata ad alcun periodo dell’anno: l’importo massimo è di 1.955 euro per redditi complessivi fino a 8.500 euro, e si riduce progressivamente fino ad azzerarsi per redditi superiori a 50.000 euro.

La novità: deducibile anche il rimborso IRPEF all’ex coniuge

Le tre sentenze della Cassazione del 2026 — nn. 9450, 9452 e 9788 — hanno chiarito un punto che in molti si erano posti: quando chi paga l’assegno rimborsa all’ex coniuge anche l’IRPEF che questi ci paga sopra, quel rimborso è anch’esso deducibile?

La risposta è sì. La Cassazione ha qualificato il rimborso dell’IRPEF come una componente variabile dell’assegno divorzile, destinata a garantire all’ex coniuge la disponibilità della somma al netto dell’imposizione fiscale. Non si tratta di una voce separata e autonoma, ma di parte integrante dell’assegno stesso. Di conseguenza, segue le stesse regole fiscali: deducibile per chi eroga, tassabile per chi riceve.

Dove si riporta nella dichiarazione

Chi paga l’assegno deduce le somme versate indicandole:

  • al rigo E22 del modello 730
  • al rigo RP22 del modello Redditi PF

È obbligatorio indicare il codice fiscale dell’ex coniuge. Senza questo dato, la deduzione non viene riconosciuta — senza eccezioni.

Chi riceve l’assegno lo dichiara come reddito assimilato al lavoro dipendente:

  • al rigo C6 del modello 730
  • ai righi RC7/RC8 del modello Redditi PF

Cosa non si deduce: i figli, l’una tantum, i versamenti volontari

La legge esclude espressamente dalla deduzione — e dalla tassazione per il percettore — le somme destinate al mantenimento dei figli. Se il provvedimento del giudice non distingue la quota destinata al coniuge da quella per i figli, la legge presume che metà dell’importo complessivo sia destinata al coniuge, indipendentemente dal numero di figli.

Non è deducibile l’assegno corrisposto in un’unica soluzione — il cosiddetto una tantum — nemmeno quando il pagamento avviene in modo rateizzato. Ciò che conta è la natura della liquidazione, non la modalità di pagamento.

Non è deducibile alcuna somma versata volontariamente, senza un provvedimento dell’autorità giudiziaria o un accordo formalmente raggiunto. Anche se il versamento è regolare e documentato, senza un titolo formale la deduzione non esiste.

Non è deducibile l’adeguamento ISTAT dell’assegno, a meno che la sentenza o l’accordo prevedano espressamente un criterio di adeguamento automatico. Se l’adeguamento non è scritto nel titolo, non si deduce.

Il caso del mutuo in sostituzione dell’assegno

Una situazione particolare riguarda chi, invece di versare un assegno di mantenimento, paga le rate del mutuo intestato all’ex coniuge. Queste somme sono deducibili, a condizione che non risulti che il coniuge abbia rinunciato all’assegno di mantenimento. Se la rinuncia è documentata, la deducibilità cade — perché viene meno la simmetria con un reddito tassabile in capo al percettore.

Le regole in sintesi

Il meccanismo funziona così: ogni euro che il soggetto obbligato versa periodicamente all’ex coniuge in forza di un provvedimento giudiziale o di un accordo formale — compreso il contributo casa, compreso l’eventuale rimborso IRPEF — è deducibile dal suo reddito e tassabile in capo a chi lo riceve. Tutto ciò che non è periodico, non è da provvedimento, o è destinato ai figli, resta fuori dal meccanismo. La dichiarazione di entrambi deve essere coerente: chi deduce e chi dichiara il reddito devono riportare le stesse somme, con il codice fiscale del coniuge come elemento indispensabile per far quadrare i conti con il fisco.




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 Angelo Greco

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