Docente già di ruolo e vincitore del Concorso PNRR3: si può scegliere tra assegnazione provvisoria e nuova assunzione per avvicinarsi a casa?


Il periodo estivo è sempre caratterizzato da settimane molto intense per tanti docenti, sia di ruolo che precari: si svolgono, infatti, tutte quelle operazioni legate alla mobilità annuale, alle immissioni in ruolo e al conferimento degli incarichi annuali. Nell’attesa delle varie procedure, gli interessati cercano di capire come muoversi al meglio: rispondiamo ai dubbi di un docente di ruolo che si potrebbe trovare nella condizione di scegliere tra la richiesta di assegnazione provvisoria e l’accettare una nuova nomina in ruolo. 

Un nostro lettore così ci scrive: “Sono in ruolo su *** nella provincia di ***, ho vinto PNRR1, abilitato e fatto anno di prova. Sono risultato vincitore PNRR3 in Abruzzo. Nella GM PNRR3 sono 2º, volevo chiedere: posso richiedere assegnazione provvisoria sulla provincia di Chieti? Potrebbe succedere che mi assegnano una scuola in Abruzzo che “non mi piace”, e magari una scuola che “mi piace” per assegnazione provvisoria. Il mio intento è quello di comunque firmare il tempo indeterminato in una scuola in Abruzzo, e prendere assegnazione provvisoria sempre in Abruzzo, già da settembre. Non so se fattibile, attendo vostre”. 

Il collega è già di ruolo su A041, Scienze e Tecnologie Informatiche in una scuola secondaria di secondo grado della provincia di Tivoli, ma vorrebbe essere assunto nella provincia di Chieti. Essendo vincitore del concorso PNRR3 in Abruzzo ed essendo il secondo in graduatoria potrebbe avere delle buone possibilità di rientrarvi. 

Premettendo che dalle informazioni fornitici non sappiamo altro e dando per certo che possa presentare richiesta di assegnazione provvisoria avendone i requisiti, precisiamo subito che ha diritto a partecipare a entrambe le procedure, sia di mobilità annuale che di nuova immissione in ruolo. 

Se facciamo riferimento allallegato A al decreto di autorizzazione alle nomine per le immissioni del personale docente a.s. 2025/26, infatti, vediamo che “l’accettazione della sede da parte del personale che sia già di ruolo comporta la rinuncia al ruolo precedente”: possiamo constatare, pertanto, che è possibile lasciare già un posto di ruolo per accettare una nomina a tempo indeterminato. 

Ancora il Ministero non ha pubblicato le indicazioni operative per le assunzioni relative all’a.s. 2026/27: ogni anno ne chiarisce le modalità attraverso l’allegato A, ma in merito non si prospettano novità. 

Tuttavia, il prossimo 1° settembre potrà prendere servizio in un solo istituto scolastico e occupare un solo posto, pertanto dovrà decidere se accettare l’eventuale nuova nomina in ruolo o l’eventuale movimento annuale (ricordiamo che siamo anche in attesa del CCNI che disciplina le assegnazioni e utilizzazioni 2026/27). 

Alcune considerazioni 

Facciamo insieme, inoltre, alcune ulteriori considerazioni che potrebbero essere utili al collega per capire come muoversi e che scelta fare:

  • generalmente la finestra temporale per presentare domanda di assegnazione si apre e si chiude nel mese di luglio, e gli esiti si conoscono entro la prima metà di agosto. Quindi, in linea di massima, la procedura dell’assegnazione dovrebbe espletarsi prima della possibile nomina in ruolo da concorso PNRR3 (questo non rappresenta un vincolo alla successiva eventuale possibilità di nuova nomina);



  • potrebbero esserci più possibilità di rientrare in provincia di Chieti con l’assegnazione interprovinciale che non da concorso: l’assunzione dei vincitori del PNRR3, infatti, avviene dopo la nomina dei vincitori dei concorsi banditi precedentemente (che dal 2016 in poi si sono svolti). L’essere vincitore del PNRR3 assicura il diritto al ruolo, ma non si ha la certezza che questo avvenga già a settembre 2026; 



  • per avere un quadro completo di tutta la situazione, si dovrebbe attendere di conoscere il contingente per le immissioni in ruolo 2026/27. Inoltre, sarebbe opportuno analizzare anche i trasferimenti e i pensionamenti che si sono effettuati in provincia di Chieti; 



  • la validità dell’assegnazione provvisoria è solamente di un anno;



  • accettare una nuova nomina in ruolo sullo stesso grado non comporta il dover ripetere l’anno di prova, così come recita la relativa nota annuale 2025/26: sono esonerati dallo svolgere l’anno di formazione e prova i docenti che “abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva”.



  • accettare una nuova nomina in ruolo comporterebbe essere sottoposti a vincolo triennale a partire dall’a.s. 2026/27 (salvo deroghe o ulteriori cambiamenti normativi). 

Per concludere, il docente può partecipare ad entrambe le operazioni, scegliendone però solo una. In queste lunghe settimane, ha tutto il tempo per raccogliere e analizzare bene tutti i dati necessari per poter eventualmente fare la scelta migliore rispetto alle sue necessità. 

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 Daniela Rinaldi

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