L’intervento del 20 giugno aggiunge una formula nuova alla posizione espressa cinque giorni prima. Nel nostro articolo del 15 giugno avevamo documentato il rifiuto del femminicidio come categoria penale autonoma. Ora Vannacci costruisce un’analogia con l’uccisione di una persona immigrata e collega la propria tesi ai reati fondati sul movente discriminatorio.
Testo vigente: la legge 181/2025 è entrata in vigore il 17 dicembre 2025 dopo la pubblicazione del 2 dicembre.
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La frase del 20 giugno amplia la linea di Vannacci
Vannacci ha pronunciato la frase durante un collegamento telefonico con Sky TG24 Agenda. Ha usato l’espressione «inventare l’immigraticidio». Il passaggio integrale coincide con il resoconto diffuso da ANSA. Il leader ha sostenuto che la gravità di un omicidio non debba dipendere dal sesso della vittima. Ha esteso lo stesso ragionamento all’origine e alla religione. Ha poi formulato il caso ipotetico di una persona immigrata uccisa in stazione per il solo fatto di essere immigrata.
Il 15 giugno Vannacci aveva negato l’esistenza del femminicidio come categoria distinta dall’omicidio. Cinque giorni dopo la critica assume una forma comparativa. Secondo il suo ragionamento, la scelta di nominare l’uccisione di una donna per ragioni di genere dovrebbe condurre a nominare anche l’uccisione di una persona immigrata per ragioni identitarie. Nella stessa risposta ha chiesto il massimo della pena per chi usa violenza contro le donne e ha circoscritto l’obiezione alla fattispecie autonoma.
Nello stesso intervento ha esteso l’obiezione alle ipotesi di nuovi reati legati a islamofobia e omofobia. La sequenza fissa una linea politica unitaria contro l’uso del diritto penale per nominare condotte segnate da moventi identitari.
L’articolo 577-bis richiede un legame con il genere
La legge 2 dicembre 2025 n. 181 ha inserito nel codice penale l’articolo 577-bis. La norma punisce con l’ergastolo chi provoca la morte di una donna quando l’omicidio è commesso per odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna oppure in relazione al rifiuto di un rapporto affettivo o alla limitazione delle libertà individuali.
Il sesso della vittima non basta. L’accusa deve dimostrare anche uno dei nessi descritti dalla disposizione. Un omicidio con vittima donna privo di quel legame continua a ricadere nell’articolo 575 e nelle aggravanti applicabili. La scheda parlamentare della Camera dei deputati conferma che l’articolo 577-bis contiene una definizione causale e non una mera etichetta fondata sulla vittima.
L’approvazione definitiva è avvenuta il 25 novembre 2025 all’unanimità. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale porta la data del 2 dicembre. L’entrata in vigore è scattata il 17 dicembre.
L’articolo 13 della legge estende al femminicidio tutti i richiami che l’ordinamento rivolge all’articolo 575 e all’omicidio. La nuova figura utilizza la rete di disposizioni già costruita per il delitto che provoca la morte di una persona.
L’analogia proposta omette un requisito della legge
Il paragone formulato da Vannacci accosta i due casi attraverso l’identità della vittima. L’articolo 577-bis usa una combinazione più stretta: vittima donna e movente o condotta riconducibili al dominio di genere. La seconda componente manca nell’analogia proposta durante l’intervista.
Il pubblico ministero non qualifica come femminicidio ogni morte di una donna. Deve provare il collegamento richiesto dalla legge attraverso condotte antecedenti, parole, rapporti tra autore e vittima o altri fatti acquisiti nel fascicolo.
La critica politica contesta la scelta legislativa. Sul terreno applicativo, però, la formula «reato definito dalla vittima» descrive soltanto una parte della disposizione e omette il requisito del movente o della condotta.
L’articolo 604-ter disciplina l’odio etnico e nazionale
Il codice penale contiene già una disciplina per i reati commessi con finalità di discriminazione o odio etnico, nazionale, razziale o religioso. L’articolo 604-ter aumenta fino alla metà la pena prevista per il reato base quando ricorre quel movente, salvo i delitti puniti con l’ergastolo.
La disposizione opera anche quando il movente discriminatorio si accompagna ad altre ragioni. La Corte di cassazione ha ribadito nel 2026 che la finalità d’odio non deve essere esclusiva. La contestazione deve poggiare su segnali oggettivi della finalità discriminatoria. La sola condizione amministrativa della vittima non integra l’aggravante.
Il termine «immigrato» non compare tra le categorie dell’articolo 604-ter. Un’aggressione contro una persona immigrata rientra nell’aggravante quando l’azione è guidata da odio etnico, nazionale, razziale o religioso. Un movente legato soltanto alla posizione amministrativa sul territorio richiede una qualificazione differente.
L’articolo 604-bis occupa un campo distinto. Punisce la propaganda razzista e l’istigazione a compiere atti discriminatori o violenti per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il Ministero della Giustizia separa questa figura dai reati comuni aggravati dall’articolo 604-ter. Nel caso ipotetico formulato da Vannacci, la norma da esaminare è l’aggravante. Il delitto di propaganda riguarda condotte diverse.
«Immigraticidio» appartiene al lessico politico
La parola crea una simmetria immediata con «femminicidio» ma non corrisponde a una fattispecie autonoma del codice. Riunisce sotto un’unica etichetta cittadinanza, origine nazionale, appartenenza etnica e condizione migratoria. La legge penale assegna a queste condizioni presupposti diversi.
La scelta lessicale sostiene la tesi di Vannacci, secondo cui una categoria costruita attorno alla vittima finirebbe per moltiplicarsi senza limite. Il testo vigente copre già una parte del caso ipotetico attraverso l’aggravante d’odio. Le due figure hanno architetture diverse: il femminicidio è un titolo autonomo punito con l’ergastolo, mentre l’articolo 604-ter aumenta la pena del reato già contestato.
Dal 15 al 20 giugno la contestazione entra nella linea di partito
Nel discorso del 15 giugno alla nascita di Futuro Nazionale, Vannacci aveva negato che il femminicidio dovesse avere una categoria penale autonoma. Il nuovo intervento aggiunge l’«immigraticidio» e associa la questione alla contrarietà verso altri reati legati a islamofobia e omofobia.
La posizione ha natura programmatica. Alla domanda sull’ipotesi di diventare presidente del Consiglio, Vannacci ha prospettato un riesame dell’attuale definizione di femminicidio. Per modificare l’articolo 577-bis servirebbe comunque un intervento approvato dal Parlamento. Senza una modifica legislativa, la disposizione conserva piena efficacia.
Il nesso che l’accusa deve dimostrare
Nei processi aperti ai sensi dell’articolo 577-bis, l’accusa deve esporre il rapporto tra l’uccisione e uno dei motivi o comportamenti indicati dalla legge. Il dibattimento dovrà accertare quel nesso secondo le regole ordinarie della prova. L’etichetta mediatica non sostituisce il giudizio sui fatti.
Per i reati d’odio, l’articolo 604-ter richiede la finalità discriminatoria nelle categorie indicate. La nazionalità o l’origine della vittima acquistano rilievo quando hanno mosso la condotta dell’autore e non per la sola presenza nel caso.
La dichiarazione del 20 giugno apre un confronto politico sulla scelta del legislatore. I due articoli hanno presupposti e conseguenze differenti. Ridurli alla sola identità della vittima cancella i requisiti che l’accusa è tenuta a provare.
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Junior Cristarella
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