La formula più efficace è “prestito infruttifero con obbligo di restituzione”. Ma la tutela più solida viene da una scrittura privata firmata da entrambe le parti. Senza questi accorgimenti, il denaro prestato rischia di non tornare indietro.
Un genitore bonifica 30.000 euro al figlio per aiutarlo a comprare casa. Un fratello presta 10.000 euro all’altro per coprire una spesa urgente. Anni dopo, i rapporti si incrinano. Il figlio sostiene che quei soldi erano un regalo. Il fratello dice di non ricordare. Come si dimostra che si trattava di un prestito da restituire?
La risposta alla domanda su cosa scrivere nella causale di un bonifico per un prestito tra familiari non è solo una questione di forma: è una questione di prova. La causale è spesso l’unico documento che distingue un prestito da una donazione — e quella distinzione può valere decine o centinaia di migliaia di euro in un giudizio civile.
Perché la causale è così importante?
Il contratto di mutuo — il prestito — non richiede la forma scritta per essere valido. Si perfeziona con la consegna del denaro. Ma il problema è probatorio: chi presta deve poter dimostrare non solo che ha trasferito la somma, ma anche che quel trasferimento era un prestito — non un regalo, non un contributo ai bisogni familiari, non l’adempimento di un dovere morale.
La Cassazione, con la sentenza n. 19622/2024, ha affermato che la causale di un bonifico può essere utilizzata come elemento indiziario per ricondurre la dazione di denaro a una finalità di prestito con conseguente obbligo restitutorio.
I tribunali di merito hanno confermato questo principio in numerose decisioni : una causale chiara e specifica costituisce un principio di prova del titolo che impone la restituzione. Il silenzio del beneficiario che riceve un bonifico con una causale che parla di prestito può essere interpretato come accettazione tacita dell’obbligo — lo ha affermato la Corte d’Appello dell’Aquila con la sentenza n. 1014/2025.
La formula più efficace: tre elementi da non omettere
La causale che offre la maggiore protezione al mutuante è: “prestito infruttifero con obbligo di restituzione”.
Ogni elemento ha una funzione precisa.
La parola “prestito” qualifica esplicitamente la natura del trasferimento ed esclude l’ipotesi della donazione. Se il beneficiario vuole sostenere che si trattava di un regalo, deve fornire una giustificazione alternativa al passaggio di denaro — e questo onere non è semplice da assolvere.
La parola “infruttifero” chiarisce che non sono dovuti interessi. L’art. 1815 cod. civ. stabilisce una presunzione di onerosità del mutuo: salvo diversa pattuizione, il mutuatario deve corrispondere interessi. Specificare che il prestito è infruttifero supera questa presunzione e evita complicazioni fiscali — il mutuante non dovrà dichiarare redditi da interessi che non ha mai preteso né ricevuto.
La frase “con obbligo di restituzione” può sembrare ridondante — ma non lo è. Nei rapporti familiari è frequente la contestazione che la somma fosse dovuta per solidarietà, per i bisogni della famiglia, per contribuire all’acquisto di un bene comune. Specificare l’obbligo di restituzione neutralizza queste eccezioni in modo esplicito.
La scrittura privata: la tutela più solida
La causale del bonifico è una dichiarazione unilaterale del mittente. Non porta la firma del beneficiario. Questo è il suo limite principale: il destinatario può sempre sostenere di non aver accettato quelle condizioni, o di aver accettato il bonifico per ragioni diverse da quelle indicate nella causale.
La soluzione più sicura è affiancare al bonifico una scrittura privata firmata da entrambe le parti, contestualmente o in tempi ravvicinati al trasferimento. Non serve il notaio: basta un documento scritto, datato e firmato da entrambi.
La scrittura privata deve contenere le generalità di chi presta e di chi riceve; l’importo esatto; il riferimento al bonifico come modalità di consegna della somma; la dichiarazione che la somma è concessa a titolo di mutuo infruttifero; i termini di restituzione — in un’unica soluzione entro una data precisa, o a rate mensili.
Questo documento costituisce la prova più solida del contratto di mutuo e della volontà bilaterale di creare un obbligo di restituzione. La Cassazione, con la sentenza n. 7382/2020, ha confermato che la scrittura privata confermata da entrambe le parti supera la natura unilaterale della sola causale del bonifico.
Il caso delicato: i trasferimenti tra coniugi
I trasferimenti di denaro tra coniugi seguono regole diverse. Le elargizioni tra coniugi sono spesso considerate adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia previsto dall’art. 143 cod. civ. — e di regola non sono soggette a restituzione, nemmeno in caso di separazione.
Per trasformare un trasferimento tra coniugi in un prestito con obbligo di restituzione, non basta la causale: serve un accordo specifico documentato, che dimostri che entrambi i coniugi intendevano il trasferimento come prestito e non come contributo familiare. In questo caso la scrittura privata diventa ancora più indispensabile.
Il caso dei conviventi
Tra conviventi le somme versate per le spese comuni rientrano nella categoria delle obbligazioni naturali — adempimento di un dovere morale o sociale, non giuridicamente esigibile. Per superare questa qualificazione e dimostrare che si trattava di un prestito, è necessaria una prova scritta della diversa intenzione delle parti.
La regola pratica: scrivere e firmare sempre
Il consiglio che emerge da questa giurisprudenza è semplice e diretto: qualsiasi somma significativa trasferita a un familiare con intenzione di riottenerla va documentata adeguatamente — sia nella causale del bonifico che, preferibilmente, in una scrittura privata firmata da entrambi.
Non farlo significa affidarsi alla buona fede dell’altro — una risorsa che nei rapporti familiari, purtroppo, non è sempre garantita nel tempo.
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Paolo Florio
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