Requisiti di legge per gli amministratori: corso iniziale, aggiornamento annuale e cosa rischia chi non si mette in regola con lo studio.
Un tempo l’amministratore di condominio era percepito come una figura quasi artigianale, un semplice gestore di spese o un contabile che si limitava a pagare le bollette. Oggi la realtà è completamente diversa. La gestione di un palazzo è diventata una professione complessa che richiede competenze trasversali in ambito giuridico, tecnico, fiscale e relazionale. Per questo motivo, la legge di riforma del 2012 ha voluto tracciare una linea netta col passato, imponendo regole severe per garantire che chi amministra i beni comuni non sia un improvvisato. Di qui il dubbio: quando è obbligatoria la formazione per l’amministratore di condominio? La risposta è un sì deciso. Il legislatore ha stabilito che non bastano l’onestà e la buona volontà; servono titoli di studio e un aggiornamento costante. In questo articolo analizzeremo nel dettaglio quali sono i requisiti personali e professionali richiesti, in cosa consiste l’obbligo di frequentare i corsi e quali sono le pesanti conseguenze legali, come la nullità della nomina, per chi esercita senza avere le carte in regola.
Quali requisiti servono per fare l’amministratore?
L’articolo 71-bis delle Disposizioni di attuazione del Codice civile ha riscritto le regole per la nomina, introducendo una serie di requisiti personali, morali e professionali indispensabili. La legge riconosce l’importanza di una gestione qualificata per tutelare patrimoni di valore e garantire il funzionamento di aspetti delicati come la contabilità e la sicurezza.
Per svolgere l’incarico, il candidato deve possedere requisiti specifici:
-
godere dei diritti civili;
-
non avere condanne per reati contro la pubblica amministrazione, il patrimonio o la fede pubblica;
-
non essere stato interdetto o inabilitato;
- non essere protestato.
A questi si aggiungono i requisiti culturali: è necessario aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Ma non basta: la vera novità che segna il passaggio al professionismo è l’obbligo di aver frequentato un corso di formazione iniziale e di seguire costantemente corsi di aggiornamento periodico.
Come funzionano il corso iniziale e l’aggiornamento?
La formazione dell’amministratore non è un evento isolato, ma si articola in due fasi distinte e obbligatorie: quella iniziale, che abilita all’esercizio della professione, e quella periodica, necessaria per mantenere la qualifica anno dopo anno.
Il corso formativo iniziale deve seguire un programma preciso stabilito dalla legge (Dm 140/2014) e affronta temi fondamentali come:
Successivamente, l’amministratore deve frequentare corsi di aggiornamento annuale. Questi servono a mantenere le competenze allineate con l’evoluzione normativa e giurisprudenziale, che è sempre più rapida. I corsi devono essere erogati da enti di formazione accreditati e rilasciano un attestato di frequenza. L’amministratore ha l’obbligo di conservare questi documenti e di presentarli ai condòmini in caso di richiesta.
Il condomino che amministra deve fare il corso?
La legge prevede una sola eccezione all’obbligo formativo e riguarda la figura dell’amministratore interno. Se l’amministratore viene nominato scegliendolo tra i condòmini dello stabile stesso, egli non è tenuto a frequentare i corsi formativi né a possedere il diploma.
Questa deroga è pensata per i condomìni di modesta entità, dove la gestione è meno complessa e il mandato viene spesso espletato a titolo gratuito o con compensi molto ridotti. Tuttavia, anche in questi casi, la prudenza suggerisce di seguire percorsi formativi. Bisogna ricordare che la responsabilità civile dell’amministratore interno è identica a quella del professionista esterno: gli errori si pagano allo stesso modo, indipendentemente dal fatto che si sia “del mestiere” o meno.
Cosa succede se l’amministratore non è formato?
L’assenza della formazione obbligatoria non è una semplice mancanza formale, ma comporta conseguenze giuridiche molto gravi. Se un amministratore non possiede i requisiti formativi (iniziali o di aggiornamento), la sua nomina può essere dichiarata nulla.
Inoltre, il Tribunale può disporre la sua decadenza dall’incarico, imponendo all’assemblea la scelta di un nuovo amministratore qualificato.
Oltre alla perdita del lavoro, la mancanza di preparazione espone il gestore a rischi economici:
L’assemblea ha il dovere di vigilare, verificando che il proprio amministratore sia sempre in regola con gli obblighi formativi per evitare problemi futuri.
Come verificare se l’amministratore è in regola?
La trasparenza è un dovere professionale. Al momento della nomina o del rinnovo, l’amministratore deve dichiarare formalmente di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 71-bis delle Disposizioni di attuazione del Codice civile.
Non basta la parola: egli deve fornire all’assemblea copia dei titoli e degli attestati formativi conseguiti. Se si rifiuta o non presenta tale documentazione, i condòmini sono legittimati a non procedere alla nomina o a chiederne la revoca in qualsiasi momento.
Un ulteriore strumento di garanzia è rappresentato dalle associazioni di categoria, che hanno istituito registri ed elenchi professionali. Anche se non hanno valore di pubblico ufficiale, in questi elenchi vengono iscritti solo i professionisti che rispettano gli obblighi formativi e deontologici, aiutando i proprietari nella scelta.
Come incidono digitale ed etica sulla professione?
La formazione moderna non riguarda solo le leggi, ma anche la tecnologia. La digitalizzazione ha rivoluzionato il settore e i corsi si svolgono sempre più spesso online, con lezioni in diretta o registrate e test finali. Oggi un amministratore deve possedere competenze digitali avanzate, dall’uso di piattaforme online e firme elettroniche alla gestione della contabilità informatizzata. Chi non si aggiorna rischia di perdere la fiducia dei clienti.
Infine, c’è un aspetto etico: la competenza genera fiducia. Un amministratore preparato sa prevenire i conflitti e promuove una gestione trasparente. Al contrario, l’improvvisazione porta a contenziosi, inefficienze e, nei casi peggiori (come per la sicurezza sul lavoro o il fisco), a responsabilità penali per le quali l’ignoranza non è mai una giustificazione, ma un’aggravante.
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Raffaella Mari
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