Se uno dei coeredi non accetta la sua parte, la quota degli altri si espande automaticamente. Questo meccanismo, che opera per legge, ha presupposti precisi e trasferisce anche gli obblighi.
Immagina un testamento in cui un genitore lascia la sua casa in parti uguali ai suoi tre figli. Hanno tutti una “chiamata congiuntiva”. Ma cosa succede se uno dei tre figli, per motivi suoi, decide di rinunciare all’eredità? O se era già morto prima del genitore? Quella quota (un terzo) che fine fa? Va allo Stato? Va ai figli del rinunciante (come nella rappresentazione)? O “gonfia” le quote degli altri due fratelli, che si ritrovano proprietari al 50% invece che al 33%? È proprio per rispondere a quest’ultima ipotesi che la legge prevede un meccanismo automatico. È essenziale capire come funziona l’accrescimento nell’eredità per comprendere come la legge gestisce una chiamata “solidale” quando uno dei chiamati viene a mancare.
Perché la quota di un erede passa agli altri coeredi?
Questo fenomeno giuridico, l’accrescimento, esiste per due ragioni fondamentali. La prima si basa sull’interpretazione della presunta volontà del testatore. La legge immagina che, se una persona ha nominato più eredi congiuntamente (ad esempio “Lascio tutto in parti uguali a Tizio, Caio e Sempronio”), probabilmente avrebbe preferito, nel caso uno di loro fosse venuto a mancare, “accrescere” la quota degli altri piuttosto che far entrare in gioco persone estranee (come gli eredi per legge). La seconda ragione è più tecnica: è una conseguenza automatica di quella che viene definita una vocazione solidale. L’accrescimento è un criterio legale di preferenza che si attiva proprio perché c’è stata una chiamata congiuntiva di più soggetti.
Quando si verifica l’accrescimento testamentario?
Per far scattare l’accrescimento, non basta che un erede manchi. La legge richiede requisiti molto precisi. Prima di tutto, serve un requisito formale: tutti i coeredi devono essere stati chiamati con il medesimo testamento (un concetto noto come co-niunctio verbis). Se una persona è nominata erede in un testamento olografo e un’altra in un testamento pubblico scritto anni dopo, l’accrescimento non può operare, anche se le disposizioni fossero compatibili. Inoltre, i coeredi devono essere stati chiamati nell’universalità dei beni e senza predeterminazione di quote (es. “Lascio tutto ai miei nipoti”) oppure, caso più frequente, in quote uguali.
Se il testatore avesse previsto quote diverse (es. “60% a Tizio e 40% a Caio”), verrebbe a cadere la base logica dell’istituto, cioè la presunta volontà di trattarli come un blocco unico. Infine, serve l’evento scatenante: uno dei chiamati non deve poter o voler accettare l’eredità (per rinuncia, premorienza, indegnità, prescrizione, ecc.). Questi stessi presupposti valgono anche se più soggetti sono istituiti, non nell’intero patrimonio, ma in una medesima quota (es. “Lascio 1/3 del mio patrimonio in parti uguali a Tizio e Caio”).
Accettare la quota “accresciuta” è obbligatorio?
L’acquisto per accrescimento è automatico (art. 676, comma 1, c.c.), avviene “di diritto”. Questo significa che non è necessario un secondo e separato atto di accettazione per la quota aggiuntiva. Di conseguenza, il coerede che ha già accettato la sua quota originaria si trova nell’impossibilità di rinunciare alla “fetta” in più che gli perviene per accrescimento. Una simile rinuncia, infatti, verrebbe considerata una rinuncia parziale all’eredità, che la legge vieta espressamente. Questo accade perché la chiamata all’eredità (la delazione) è considerata unica e indivisibile. Al contrario, se il chiamato con diritto di accrescimento non ha ancora accettato nulla e decide di rinunciare all’eredità, la sua rinuncia avrà effetto sull’intero lascito, compresa la parte che gli sarebbe potuta arrivare per accrescimento.
Chi eredita la quota si prende anche gli obblighi?
L’automatismo dell’accrescimento ha due conseguenze pratiche molto importanti. La prima riguarda gli obblighi: il coerede che beneficia dell’espansione della quota eredita automaticamente anche tutti i pesi e gli obblighi a cui era sottoposto l’erede o il legatario mancante. L’unica eccezione, ovviamente, si ha se si tratta di obblighi di carattere personale, che solo quella specifica persona avrebbe potuto adempiere. La seconda conseguenza riguarda la rinuncia del primo chiamato. Proprio perché l’accrescimento opera ipso iure(automaticamente per legge) a favore degli altri coeredi che hanno accettato, la rinuncia del primo chiamato diventa immediatamente irrevocabile. Gli altri eredi, infatti, vedono la loro quota “espandersi” per effetto della loro originaria accettazione, senza bisogno di fare altro (in forza del combinato disposto degli art. 522 e 676 c.c.). (Cass. civile sez. II, 21.5.2012, n. 8021).
Il testatore può impedire l’accrescimento?
L’accrescimento non scatta se il testatore ha espresso una diversa volontà nel testamento (art. 674, comma 3, c.c.). Questo può avvenire in due modi: o con una dichiarazione negativa esplicita (es. “Non voglio che operi l’accrescimento tra gli eredi”) oppure, molto più comunemente, se il testatore ha previsto una sostituzione. Come abbiamo visto in precedenza, la sostituzione prevale sempre sull’accrescimento (così come sulla rappresentazione). Se il testatore ha scritto “Lascio ai miei figli Tizio e Caio, ma se Tizio non accetta, la sua quota andrà a mio nipote Sempronio”, la quota di Tizio andrà a Sempronio (il sostituto), e non si accrescerà a favore di Caio.
L’accrescimento esiste anche senza testamento?
Il testatore può spingersi fino a volere l’accrescimento (c.d. accrescimento volontario) anche se mancano i presupposti legali, ad esempio prevedendolo tra eredi nominati in quote disuguali. In questo caso, però, gli effetti pratici sono quasi indistinguibili da quelli di una sostituzione reciproca. La distinzione teorica, basata sull’acquisto automatico (tipico dell’accrescimento), è debole, perché anche nella sostituzione, come ribadito più volte, la delazione resta unica e non è possibile un’accettazione parziale.
Un discorso a parte merita la successione legittima (quella senza testamento). La legge (art. 522 c.c.) usa proprio la parola “si accresce” per descrivere cosa succede alla quota di chi rinuncia: se non opera la rappresentazione, la sua quota va a favore di coloro che avrebbero concorso con lui (es. gli altri figli o gli altri fratelli).
Sebbene dal punto di vista dell’effetto finale il meccanismo assomigli molto all’accrescimento, è legalmente dubbio se si tratti tecnicamente dello stesso istituto (che è dettato per le successioni testamentarie) o solo di un meccanismo di devoluzione che produce lo stesso risultato.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Raffaella Mari
Source link


