La recidiva nell’assenza alla visita fiscale può giustificare il licenziamento. Anche andare dal medico curante non salva sempre. Ecco cosa dicono le ultime sentenze su giustificato motivo e onere della prova.
Un lavoratore viene trovato assente per la terza volta durante le fasce di reperibilità della visita fiscale. Nell’ultima occasione era dal medico curante per le cure. Il datore di lavoro lo licenzia. È legittimo?
Sì, secondo la Cassazione. La recidiva nell’assenza alla visita fiscale può integrare giusta causa di licenziamento anche quando la singola assenza risulta formalmente giustificata, se si inserisce in un quadro di comportamento reiterato nel tempo (Cass. n. 1603/2015).
Le sentenze più recenti su questa materia affrontano quattro questioni pratiche che chi lavora deve conoscere: quando l’assenza giustifica il licenziamento, cosa costituisce un giustificato motivo idoneo a scusare l’assenza, come funziona la perdita dell’indennità nel pubblico impiego, e su chi grava l’onere di provare il motivo dell’assenza.
La recidiva: quando il licenziamento è legittimo
Il principio fissato dalla Cassazione con la sentenza n. 1603/2015 è preciso: l’assenza ripetuta alla visita di controllo può integrare giusta causa di licenziamento, specialmente se si inserisce in un quadro di comportamento recidivo nel tempo.
Questo significa che il giudice non valuta solo l’ultima assenza in isolamento, ma guarda all’insieme delle condotte del lavoratore nel corso del rapporto. Un lavoratore a cui il datore ha già contestato più volte l’assenza nelle fasce di reperibilità, e che si trova di nuovo assente — anche se quella volta era dal medico curante — non può fare affidamento sul fatto che la singola uscita fosse giustificata. La reiterazione del comportamento incide sul giudizio di proporzionalità della sanzione e può rendere legittimo anche il licenziamento.
Questo non significa che qualsiasi assenza giustifichi il licenziamento: la proporzionalità rimane un requisito. Ma la recidiva documentata sposta significativamente il giudizio a favore della legittimità del recesso.
Il giustificato motivo: quando l’assenza non è sanzionabile
Il TAR di Bari, con la sentenza n. 309/2013, ha definito con precisione il confine del giustificato motivo: l’assenza alla visita domiciliare non comporta la perdita del trattamento economico quando è giustificata da un caso di forza maggiore, oppure da una situazione che — pur non configurando un pericolo per la vita — abbia reso indifferibile la presenza altrove durante le fasce di reperibilità.
La parola chiave è indifferibilità: non basta che ci fosse un motivo, anche serio. Occorre che quel motivo rendesse impossibile o irragionevole restare a casa in quell’orario. Andare dal medico curante, ad esempio, non è automaticamente un giustificato motivo: se la visita poteva essere programmata fuori dalle fasce orarie, o poteva essere rinviata senza pregiudizio per la salute, l’assenza rimane ingiustificata.
Questa precisazione è importante perché distingue tra due situazioni che apparentemente si somigliano: la visita medica rinviabile non giustifica l’assenza, mentre la visita specialistica urgente con orari imposti dalla struttura sanitaria può farlo.
Il pubblico dipendente e la seconda visita nel periodo di prognosi
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4528/2012, ha chiarito una regola specifica per i dipendenti pubblici che riguarda le assenze reiterate nello stesso periodo di malattia.
La prima visita di controllo serve ad accertare la giustificazione dell’assenza per tutto il periodo della malattia dichiarata. Per questo, l’assenza ingiustificata alla prima visita produce effetti sull’intera durata della malattia. Diversamente, l’assenza a una seconda visita domiciliare — effettuata nel periodo di prognosi già indicato dalla prima visita di controllo — non comporta la decadenza dell’intera indennità di malattia. Il meccanismo sanzionatorio automatico non si ripete con la stessa portata per le visite successive nello stesso periodo.
Questa distinzione ha conseguenze pratiche: chi viene trovato assente alla seconda o terza visita dello stesso periodo di malattia subisce conseguenze diverse rispetto a chi è assente alla prima.
La sospensione dello stipendio nel pubblico impiego
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3820/2014, ha affermato la legittimità della sospensione temporanea dello stipendio nei confronti del pubblico dipendente trovato irreperibile alla visita fiscale negli orari di reperibilità.
Il rimedio è uno solo: produrre, nei tempi previsti, documentazione che attesti la sussistenza di un impedimento giustificativo dell’assenza. Senza quella documentazione, la sospensione è legittima e il lavoratore non può dolersi delle conseguenze economiche.
Questo conferma che la produzione tempestiva della documentazione non è solo utile ma necessaria: il silenzio o la produzione tardiva equivalgono all’assenza ingiustificata.
L’onere della prova: spetta sempre al lavoratore
Il TAR di Catanzaro, con la sentenza n. 1142/2012, ha precisato con rigore il contenuto dell’onere probatorio che grava sul lavoratore trovato irreperibile.
Non basta dimostrare di avere avuto un motivo generico per essere altrove. Occorre provare un impedimento oggettivo— un caso fortuito o una forza maggiore — la cui influenza negativa non poteva essere evitata nemmeno adottando tutte le cautele necessarie per consentire al medico fiscale l’accesso al domicilio.
Il criterio è alto: il lavoratore deve dimostrare non solo di avere avuto un motivo, ma anche di non avere potuto organizzarsi diversamente per restare reperibile. Se, ad esempio, la visita specialistica era stata prenotata da tempo a quell’orario e poteva essere spostata, il requisito dell’impossibilità non è soddisfatto.
Cosa fare concretamente per proteggersi
Le sentenze esaminate convergono su alcune indicazioni pratiche. Comunicare preventivamente l’allontanamento dal domicilio durante le fasce — al datore di lavoro o all’INPS — è utile ma non sufficiente da solo. La documentazione è l’elemento decisivo: certificazione della visita con data e ora, attestazione dell’urgenza, qualsiasi elemento che provi l’indifferibilità della presenza altrove.
Chi ha già subito contestazioni per assenze alle visite fiscali deve prestare particolare attenzione: la recidiva trasforma ogni nuova assenza — anche se formalmente giustificabile — in un elemento che il giudice valuta nel quadro complessivo del comportamento, con esiti che possono portare al licenziamento.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Angelo Greco
Source link


