Il licenziamento ingiurioso richiede modalità offensive o pubblicità lesiva, non basta l’illegittimità del provvedimento. La Cassazione chiarisce i presupposti del risarcimento aggiuntivo.
Un lavoratore viene licenziato tre volte in pochi mesi. Tutti e tre i licenziamenti vengono dichiarati illegittimi. La corte d’appello condanna l’azienda non solo alla reintegrazione e al risarcimento ordinario, ma anche a un risarcimento aggiuntivo di 50.000 euro per danno non patrimoniale da “licenziamento ingiurioso”, ritenendo che la manifesta infondatezza delle ragioni addotte — già nota al datore — e la reiterazione dei provvedimenti configurassero un comportamento lesivo della dignità del lavoratore.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 11929/2026 del 30 aprile, accoglie il ricorso dell’azienda e annulla quella condanna aggiuntiva. Il motivo è preciso: il licenziamento ingiurioso non coincide con il licenziamento illegittimo. Perché scatti il diritto al risarcimento del danno specifico da licenziamento ingiurioso, occorrono qualcosa di più e di diverso rispetto alla sola infondatezza delle ragioni del recesso.
La domanda su quando un licenziamento è ingiurioso e quando spetta il risarcimento aggiuntivo chiarisce una distinzione che spesso sfugge, con conseguenze concrete sull’entità dei risarcimenti nelle controversie di lavoro.
Il regime ordinario: cosa copre l’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori
Quando un licenziamento è illegittimo, la tutela dipende dal tipo di violazione e dall’applicabilità dell’art. 18 della legge n. 300/1970 — lo Statuto dei Lavoratori — o del D.Lgs. n. 23/2015 per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015.
Nel caso esaminato dalla Cassazione si applicava l’art. 18, comma 4, dello Statuto: tutela reintegratoria attenuata, con reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perse nel periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione, fino a un massimo di dodici mensilità.
Questa indennità — come la Cassazione ricorda in premessa — è finalizzata a risarcire il danno intrinsecamente connesso all’impossibilità materiale di eseguire la prestazione lavorativa. Non esaurisce però tutte le possibili voci di danno: il lavoratore ha diritto al risarcimento di danni ulteriori subiti a causa del licenziamento, come quelli alla propria professionalità o immagine, purché li alleghi e li provi.
Il licenziamento ingiurioso: cos’è e quando ricorre?
La Cassazione richiama il proprio consolidato orientamento: il licenziamento ingiurioso — che dà diritto a un risarcimento aggiuntivo rispetto alla tutela ordinaria — ricorre soltanto in presenza di elementi specifici che vanno oltre la semplice illegittimità del provvedimento.
In concreto, il licenziamento è ingiurioso quando presenta particolari forme o modalità offensive: ad esempio, comunicato in modo umiliante, con espressioni denigratorie, o in contesti che lo rendono particolarmente lesivo per la dignità del lavoratore. Oppure quando al provvedimento vengono date forme ingiustificate e lesive di pubblicità: la notizia del licenziamento viene diffusa deliberatamente nell’ambiente di lavoro o all’esterno con modalità non necessarie e idonee a danneggiare la reputazione del lavoratore.
L’onere della prova di questi elementi grava sul lavoratore: non è il datore di lavoro a dover dimostrare l’assenza di carattere ingiurioso, ma il lavoratore a dover provare la presenza di quelle modalità offensive.
Perché la Cassazione ha annullato il risarcimento aggiuntivo?
Il nodo centrale della sentenza è la distinzione — che la Corte d’Appello aveva erroneamente ignorato — tra licenziamento illegittimo e licenziamento ingiurioso.
La Corte territoriale aveva ravvisato il carattere ingiurioso nella gravità degli addebiti disciplinari poi rivelatisi infondati, nella manifesta infondatezza già nota al datore, nella reiterazione dei recessi e nella “prevedibile notorietà” che i licenziamenti avrebbero avuto nell’ambiente di lavoro. Tutti elementi che, secondo la corte d’appello, qualificavano il comportamento dell’azienda come lesivo della dignità del lavoratore.
La Cassazione ha censurato questo ragionamento su due punti.
Il primo è che la manifesta infondatezza delle ragioni del licenziamento non trasforma automaticamente il recesso in ingiurioso. L’illegittimità del licenziamento — anche quando è evidente e reiterata — è già sanzionata dalla tutela reintegratoria e dall’indennità prevista dall’art. 18. Farla coincidere con il carattere ingiurioso significherebbe attribuire al lavoratore un doppio risarcimento per lo stesso fatto, senza alcun elemento ulteriore che giustifichi la maggiorazione.
Il secondo punto riguarda la diffusione della notizia nell’ambiente di lavoro. La Cassazione ha escluso che quella diffusione fosse attribuibile a un comportamento illegittimo dell’azienda: era conseguenza della necessità di ritirare il badge di ingresso nello stabilimento, come accade normalmente alla cessazione del rapporto di lavoro. Non si trattava quindi di una forma di pubblicità ingiustificata e lesiva volontariamente impressa al provvedimento dall’azienda, ma di una conseguenza ordinaria e inevitabile del licenziamento stesso.
La distinzione in pratica: esempi di licenziamento ingiurioso e non
Non è ingiurioso il licenziamento che si riveli infondato nei motivi, anche se la disfondatezza era prevedibile dal datore. Non lo è nemmeno il licenziamento reiterato che sia ogni volta dichiarato illegittimo, se le modalità formali del provvedimento sono ordinarie. Non lo è la diffusione della notizia che consegua necessariamente alla cessazione del rapporto — come il ritiro del badge o l’esclusione dai sistemi informativi aziendali.
È ingiurioso il licenziamento comunicato con espressioni umilianti o denigratorie nei confronti del lavoratore. Lo è quello notificato in forma pubblica — ad esempio durante un’assemblea, o comunicato ai colleghi con modalità non necessarie — con l’effetto di ledere la reputazione del lavoratore nell’ambiente professionale. Lo è quello accompagnato da condotte aggiuntive che abbiano la finalità di mortificare il lavoratore, come la rimozione ostentata dei suoi oggetti personali o l’immediata diffusione di notizie lesive.
L’onere della prova: cosa deve dimostrare il lavoratore
Per ottenere il risarcimento del danno da licenziamento ingiurioso, il lavoratore deve allegare e provare:
- le specifiche modalità offensive con cui il licenziamento è stato comunicato o eseguito;
- le forme di pubblicità ingiustificate che l’azienda ha dato al provvedimento;
- il danno concreto alla propria dignità, onore o reputazione che ne è derivato.
Non è sufficiente dedurre il carattere ingiurioso dalla sola illegittimità del provvedimento o dalla gravità degli addebiti poi rivelatisi infondati. Occorre qualcosa di più: un elemento specifico, ulteriore rispetto alla semplice ingiustizia sostanziale del recesso, che connoti il comportamento del datore come lesivo della dignità del lavoratore al di là dell’atto in sé.
In sintesi
Il licenziamento ingiurioso e il licenziamento illegittimo sono due fattispecie distinte. Il risarcimento aggiuntivo per il carattere ingiurioso del recesso richiede la prova di modalità offensive specifiche o di forme di pubblicità lesive e ingiustificate, non la semplice infondatezza dei motivi del licenziamento. La reiterazione dei recessi e la prevedibile diffusione della notizia nell’ambiente di lavoro — quando consegue ordinariamente alla cessazione del rapporto — non sono elementi sufficienti a qualificare il licenziamento come ingiurioso.
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Angelo Greco
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