le novità del modello per il periodo d’imposta 2025 tra IRPEF, detrazioni, spese tracciate e CPB – Finanza & Fisco


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Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2026, prot. n. 72078/2026, è stato approvato il modello “REDDITI PF 2026”, con le relative istruzioni, da presentare nell’anno 2026 da parte delle persone fisiche per il periodo d’imposta 2025, ai fini delle imposte sui redditi. Il modello è articolato in tre fascicoli: il Fascicolo 1, obbligatorio per tutti i contribuenti che utilizzano REDDITI PF; il Fascicolo 2, riservato ai quadri aggiuntivi dei contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili; il Fascicolo 3, destinato principalmente ai titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

 

Modello REDDITI PF 2026. Chi deve utilizzarlo

 

Devono utilizzare il modello REDDITI PF, quando non ricorrono ipotesi di esonero, i contribuenti che nel 2025 abbiano conseguito redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo, redditi diversi di cui all’art. 67 del TUIR, plusvalenze finanziarie o patrimoniali, redditi provenienti da trust, redditi fondiari, redditi di capitale, redditi di lavoro dipendente, assimilati o di pensione. Il modello deve inoltre essere presentato dai contribuenti non residenti che abbiano prodotto redditi imponibili in Italia e dagli eredi che dichiarino per conto di contribuenti deceduti.

 

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che: hanno conseguito redditi nell’anno 2025 e non rientrano nei casi di esonero elencati nelle precedenti tabelle; sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili (come, in genere, i titolari di partita IVA), anche nel caso in cui non abbiano conseguito alcun reddito.

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 5)

 

“I titolari di partita IVA devono compilare il Fascicolo 1 e gli eventuali quadri aggiuntivi contenuti nei Fascicoli 2 e 3.

I contribuenti tenuti a dichiarare investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero, devono compilare il quadro RW contenuto nel Fascicolo 2. Chi è tenuto alle comunicazioni come amministratore di condominio, deve compilare il quadro AC contenuto nel Fascicolo 2.

Nei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, il quadro RW e il quadro AC unitamente al frontespizio del Modello REDDITI 2026, ovvero il quadro W e K del modello 730 devono essere presentati con le modalità e i termini previsti rispettivamente per la presentazione dei predetti modelli.

I contribuenti che presentano il Modello 730/2026 in alcune ipotesi particolari, devono presentare anche il Quadro RM – Sezione IV -, insieme al frontespizio del Modello REDDITI. Anche gli agricoltori in regime di esonero (articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972) normalmente non tenuti alla presentazione del modello Redditi Persone fisiche, ma comunque tenuti alla compilazione del prospetto “Aiuti di stato” contenuto nel quadro RS del predetto modello, possono adempiere a tale obbligo presentando detto quadro RS unitamente al frontespizio. Analogamente, per alcuni crediti d’imposta, è possibile adempiere l’obbligo dichiarativo presentando, quale quadro aggiuntivo, il Quadro RU. In alternativa alle modalità sopra descritte, i contribuenti possono utilizzare integralmente il Modello REDDITI. Per ulteriori informazioni e approfondimenti consultare l’Appendice alla voce “Modello 730 e compilazione di alcuni quadri del Modello REDDITI PF”, nonché le istruzioni fornite nel modello 730 e nel fascicolo 2 del Modello REDDITI, con riferimento ai rispettivi quadri”.

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 3)

 

Come chiarito nell’Appendice alla voce “Modello 730 e compilazione di alcuni quadri del Modello REDDITI PF”,

I contribuenti che hanno presentato il Modello 730/2026 devono, altresì, presentare unitamente al frontespizio del Mod. REDDITI/2026:

  • il quadro RM del Mod. REDDITI/2026 Persone fisiche:
  • se hanno percepito nel 2025 indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta;
  • se hanno percepito nel 2025 redditi non presenti in dichiarazione derivanti da procedure di pignoramento presso

I produttori agricoli in regime di esonero possono presentare anche il Quadro RU e il Quadro RS qualora i crediti dichiarati costituiscano Aiuti di Stato.

 

 

Termini e modalità 

 

La trasmissione telematica della dichiarazione, direttamente dal contribuente o tramite intermediario abilitato, deve avvenire dal 15 aprile al 2 novembre 2026, poiché il 31 ottobre cade di sabato.

“ … dal 15 aprile 2026 al 2 novembre 2026 (dal momento che il 31 ottobre 2026 è sabato) se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati.”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 7)

 

REDDITI PF precompilato: consultazione dal 20 maggio, invio dal 27 maggio

 

La campagna dichiarativa REDDITI PF 2026 presenta una scansione operativa distinta dalla dichiarazione precompilata 730. Per il modello REDDITI Persone fisiche, dal 20 maggio 2026 è possibile accedere alla dichiarazione precompilata, consultarla e modificarla; dal 27 maggio 2026 è aperta la trasmissione telematica. Il termine finale di presentazione resta fissato al 2 novembre 2026.

 

Il Modello REDDITI Persone fisiche precompilato

 

I contribuenti hanno a disposizione anche il modello Redditi precompilato.  L’Agenzia delle entrate ha inserito le informazioni presenti in Anagrafe tributaria e i dati trasmessi da parte di soggetti terzi. Sono presenti, per esempio, premi assicurativi, interessi sui mutui, contributi previdenziali, spese sanitarie, spese universitarie, spese funebri, contributi a forme di previdenza complementare, spese per l’acquisto di farmaci, spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati anche sulle parti comuni dei condomini, spese per la frequenza degli asili nido, spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolastici (se comunicate dagli istituti), tasse scolastiche versate con modello di pagamento F24 ed erogazioni liberali agli enti del terzo settore.

Le agevolazioni e la disciplina sui controlli, nei casi di accettazione o modifica della dichiarazione precompilata, si applicano anche se si presenta il modello Redditi precompilato. Anche in questo caso, non saranno controllati i documenti sugli oneri (comunicati all’Agenzia delle entrate) che non sono stati modificati: i controlli documentali saranno effettuati solo sui dati variati, rispetto al modello Redditi precompilato.

L’Agenzia elabora il modello redditi precompilato per i soggetti in regime di vantaggio o forfettario, utilizzando le informazioni presenti in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi, i dati delle Certificazioni Uniche di lavoro autonomo, le informazioni reddituali tratte dalle fatture elettroniche trasmesse tramite lo SDI e dai corrispettivi giornalieri inviati nell’anno, che si presumono incassati nell’anno, e i dati dei contributi previdenziali per l’impresa artigianale o commerciale, comunicati da INPS.

Pertanto, i titolari di una partita IVA possono consultare i dati riferiti ai redditi da dichiarare nei quadri LM, RL, RU, RR del modello Redditi Persone fisiche.

I dati proposti possono essere modificati e integrati dal contribuente prima dell’invio.

 

Adempimento Data
Consultazione e modifica del modello REDDITI PF precompilato Dal 20 maggio 2026
Invio del modello REDDITI PF precompilato Dal 27 maggio 2026
Presentazione telematica del modello REDDITI PF 2026 Entro il 2 Novembre 2026
Presentazione tardiva entro novanta giorni Entro il 1° febbraio 2027

 

Istruzioni aggiornate al 28 maggio 2026

 

La lettura del modello e delle istruzioni non può arrestarsi alla versione delle istruzioni inizialmente pubblicata con il provvedimento di approvazione. Con aggiornamento del 28 maggio 2026, l’Agenzia delle entrate è intervenuta sul Fascicolo 1 per chiarire la compilazione del prospetto dei familiari a carico, correggere il riferimento temporale agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e integrare i richiami di prassi in materia di Art bonus. Il medesimo documento di aggiornamenti riepiloga anche le correzioni del 13 maggio ai Fascicoli 1, 2 e 3 e ai modelli.

 

Data aggiornamento Ambito Incidenza operativa
28 maggio 2026 Familiari a carico Ascendenti non conviventi: non compilare la colonna 7 «Percentuale» nei casi indicati dalle istruzioni
28 maggio 2026 Quadro RP – recupero patrimonio edilizio Riferimento temporale corretto: dal 31 marzo 2024, successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 39/2024
28 maggio 2026 Art bonus Inserito il richiamo alla circolare n. 34/E del 28 dicembre 2023

 

La comunicazione CPB 2026-2027 nel frontespizio

 

Il modello, pur “dichiarando” il periodo d’imposta 2025, contiene un adempimento funzionalmente riferito al biennio successivo: la comunicazione di adesione o revoca al concordato preventivo biennale per il periodo 2026-2027.

Tale comunicazione interessa i contribuenti esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo ai quali trovano applicazione gli indici sintetici di affidabilità fiscale.

Comunicazione CPB.
Comunicazione di adesione

La Comunicazione di adesione al Concordato preventivo biennale (“CPB”) per il periodo 2026 e 2027 può essere inviata, trasmettendo il modello CPB, con due distinte modalità:

a) in fase di invio della dichiarazione dei redditi e del modello ISA;
b) in via autonoma avvalendosi del solo Frontespizio del modello Redditi (in tal caso, la dichiarazione dei redditi e il modello ISA su cui si basa la proposta di CPB saranno trasmessi con separato invio).

Solo nel caso di trasmissione in via autonoma deve essere compilata la presente casella “Comunicazione CPB”, indicando il codice “1 – Adesione”.

In tal caso, nel Frontespizio dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione CPB e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. L’eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti.

 

Comunicazione di revoca

La revoca del CPB può essere effettuata con due distinte modalità:

a) in fase di invio della dichiarazione dei redditi, utilizzando la casella “Comunicazione CPB” con codice “3 – Revoca con flusso dichiarativo”. In tal modo, entro i termini di adesione al CPB, saranno revocate tutte le comunicazioni di adesione in precedenza Contestualmente alla comunicazione della revoca, può anche essere inviata una nuova comunicazione di adesione al CPB allegando alla dichiarazione anche la Comunicazione CPB;
b) in via autonoma, utilizzando la casella “Comunicazione CPB” con codice “2 – Revoca”. In tal caso, nel Frontespizio dovranno essere inserite soltanto le informazioni relative ai dati anagrafici, al soggetto firmatario della Comunicazione CPB e alla presentazione telematica da parte del soggetto incaricato. L’eventuale compilazione di altri campi del modello Redditi è inibita o è comunque considerata priva di effetti”.

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pagg. 16 e 17)

 

La comunicazione non incide sulla determinazione del reddito 2025, ma consente di esercitare nel modello 2026 una scelta destinata a produrre effetti sui periodi d’imposta 2026 e 2027. Va pertanto distinta dagli effetti del CPB 2025-2026 dichiarati nel quadro CP del Fascicolo 3.

 

Frontespizio modello REDDITI PF 2026: la casella «Comunicazione CPB» nella sezione «Tipo di dichiarazione».

 

Le novità del Fascicolo 1 applicabili al periodo d’imposta 2025

 

Irpef tre scaglioni e detrazione da lavoro dipendente elevata a 1.955 euro

 

Il modello recepisce a regime, dal 2025, la riduzione da quattro a tre degli scaglioni IRPEF e la conferma dell’innalzamento della detrazione per redditi di lavoro dipendente, esclusi i redditi di pensione e assegni equiparati, da 1.880 a 1.955 euro per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro.

 

Scaglioni di reddito e aliquote IRPEF: dall’anno 2025, è confermata la riduzione da quattro a tre degli scaglioni di reddito e delle corrispondenti aliquote;

 

Rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente: dall’anno 2025, è confermato l’innalzamento da 1.880 euro a 1.955 euro della detrazione prevista per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente, escluse le pensioni e assegni ad esse equiparati, e per taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in caso di reddito complessivo non superiore a 15.000 euro ”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 12)

 

CALCOLO DELL’IRPEF

 

 

Detrazioni per Familiari a carico

 

Per il periodo d’imposta 2025 le detrazioni per figli a carico spettano, in via ordinaria, per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni; oltre tale limite anagrafico la detrazione resta riconoscibile in presenza della condizione di disabilità prevista dalla legge. Per gli altri familiari, la detrazione viene circoscritta agli ascendenti conviventi con il contribuente.

 

Modifica delle detrazioni per figli a carico: sono abolite le detrazioni IRPEF per i figli a carico con più di 30 anni, in assenza di disabilità. La detrazione per i figli a carico è ora riconosciuta ai contribuenti che abbiano figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni, nonché figli di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Modifica delle detrazioni per altri familiari a carico: le detrazioni IRPEF per altri familiari fiscalmente a carico, diversi dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli, spettano ora in relazione ai soli ascendenti che convivano con il contribuente;

Modifica delle detrazioni spettanti per familiari a carico: dall’anno 2025, le detrazioni per familiari a carico non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio economico europeo, in relazione ai loro familiari residenti all’estero”;

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 13)

 

Il comma 11 dell’art. 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 ha modificato le lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 12 del TUIR e inserito, dopo il comma 2, il nuovo comma 2-bis.

Di seguito si riporta un estratto delle parti delle lettere c) e d) del comma 1 dell’art 12 del TUIR come modificate dalla suddetta legge di bilancio 2024 ed il nuovo comma 2-bis:

«c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104  (…)

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente (…).

2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea o di uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero.»

 

L’aggiornamento del 28 maggio 2026 ha evidenziato che, per gli ascendenti non conviventi che percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria, non spettando le detrazioni per carichi di famiglia, non deve essere compilata la colonna 7 «Percentuale» dei righi da 3 a 5.

(Cfr. aggiornamento delle istruzioni del modello REDDITI PF 2026 del 28 maggio 2026, Fascicolo 1, intervento riferito a pag. 26)

 

 

Modello REDDITI PF 2026: prospetto «Familiari a carico»: righi da 3 a 5 e colonna 7 «Percentuale», interessata dall’aggiornamento del 28 maggio 2026. 

 

Lavoratori dipendenti: somma non imponibile, ulteriore detrazione, mance e neoassunti

 

Le istruzioni raccolgono più modifiche riferite al lavoro dipendente. Per l’anno 2025, ai titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo; ai contribuenti con reddito complessivo superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro spetta, invece, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda.

Vengono inoltre rimodulati il trattamento delle mance nel settore turistico-alberghiero e il regime delle somme erogate ai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel 2025 per canoni di locazione e manutenzione di fabbricati locati, escluse da imposizione nei limiti previsti dalle istruzioni.

Somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo non superi i 20.000 euro, una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo;

Ulteriore detrazione: per l’anno 2025, è riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente, il cui reddito complessivo sia superiore a 20.000 euro ma non superiore a 40.000 euro, un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda;”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 13)

 

Sezione V del Quadro RC del modello REDDITI PF 2026: area interessata dalle nuove misure per il lavoro dipendente e dal successivo aggiornamento delle istruzioni del rigo RC14. 

 

Detrazioni per oneri: nuovo limite per redditi superiori a 75.000 euro

 

Dal periodo d’imposta 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese detraibili, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione entro il limite determinato dalla nuova disciplina. L’intervento impone una verifica d’insieme delle spese: il controllo non può più esaurirsi nell’esame atomistico del singolo documento detraibile.

“Rimodulazione delle detrazioni per oneri: dall’anno 2025, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro, gli oneri e le spese, considerati complessivamente, per i quali è prevista una detrazione dall’imposta lorda, sia dal TUIR sia da altre disposizioni normative, sono ammessi in detrazione fino a un determinato ammontare;”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 13)

 

Bonus edilizi: aliquote 2025 

 

Per le spese documentate sostenute nel 2025 relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, le istruzioni indicano, in via generale, la detrazione del 36 per cento, elevata al 50 per cento qualora gli interventi siano realizzati dal titolare del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per le spese 2025 rientranti nel Superbonus, salvo eccezioni, la percentuale indicata è il 65 per cento.

“Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici: le agevolazioni fiscali previste per interventi di risparmio energetico, riqualificazione edilizia e antisismici, spettano per le spese documentate sostenute nell’anno 2025 nella misura fissa pari al 36 per cento. La percentuale è elevata al 50 per cento nel caso in cui gli interventi siano realizzati dai titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 13)

Aggiornamento del 28 maggio. Per la Sezione III-A del quadro RP, le parole «A partire dal 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024)» sono state sostituite dal riferimento «A partire dal 31 marzo 2024 (successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 39 del 2024)». Tale rettifica deve essere recepita nei richiami alla disciplina della comunicazione dell’opzione e delle limitazioni collegate agli interventi agevolati.

 

 

Sezione III A del Quadro RP del modello REDDITI PF 2026 – Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus

Si ricorda che la legge di bilancio 2026 (articolo 1, comma 22, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha previsto che, per le spese sostenute negli anni 2025 e 2026, la detrazione spetta nella misura del 36% (ovvero del 50% in caso di abitazione principale) su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare; invece, per le spese sostenute nel 2027, la detrazione è del 30% (ovvero del 36% in caso di abitazione principale), sempre su un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Da questo trattamento sono esclusi gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

 

 

Crediti d’imposta per la montagna: abitazione di servizio e acquisto della prima casa

 

Il modello introduce la gestione dei crediti d’imposta per i dipendenti delle strutture sanitarie e delle scuole di montagna che prendano in locazione o acquistino, mediante finanziamento, un immobile ad uso abitativo per finalità di servizio nel comune interessato o in comune limitrofo.

Un ulteriore credito riguarda le persone fisiche under 41 che acquistino o ristrutturino l’abitazione principale sita in un comune di montagna, in presenza di un finanziamento stipulato dopo il 20 settembre 2025.

La compilazione, pertanto, richiede la verifica congiunta della qualifica del beneficiario, dell’ubicazione dell’immobile, della destinazione ad abitazione o a esigenze di servizio, del requisito anagrafico e della data di accensione del finanziamento. A tal fine nel quadro CR è stato inserito un nuovo rigo CR16. In attesa dell’emanazione dei decreti ministeriali attuativi delle disposizioni previste dagli art. 6, 7 e 27 della Legge 12 settembre 2025, n. 131, il rigo CR16 al momento non può essere compilato (scarto della dichiarazione senza possibilità di conferma).

 

Sezione VIII del Quadro CR del modello REDDITI PF 2026 Crediti d’imposta Zone Montane

 

 

Cripto-attività e rideterminazione del valore: le innovazioni che incidono sui redditi 2025

 

 

Nel Fascicolo 2 assumono rilievo, per l’anno 2025, la soppressione della soglia di esenzione di 2.000 euro per le plusvalenze e gli altri proventi derivanti da operazioni in cripto-attività e la facoltà di assumere, per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, il valore esistente a tale data in luogo del costo o valore di acquisto.

Disposizioni in materia di plusvalenze da cripto-attività: è eliminata la soglia di esenzione pari a 2 mila euro precedentemente prevista ai fini della tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi derivanti dalle operazioni in cripto-attività. È prevista, inoltre, la facoltà di assumere per ciascuna cripto-attività posseduta al 1° gennaio 2025, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore esistente in tale data;”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 13)

 

Sezione XI  del Quadro RT del modello REDDITI PF 2026 – – Cripto-attività: valutazione al valore normale

 

 

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: sostitutiva al 18 per cento per il 2025

 

La dichiarazione recepisce la stabilizzazione dell’agevolazione in materia di rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni. Per le fattispecie rilevanti nel 2025, l’imposta sostitutiva è indicata nella misura del 18 per cento. La valutazione professionale dovrà raffrontare l’onere dell’affrancamento con l’imposizione potenziale della plusvalenza in caso di successiva cessione.

 

Rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni: confermata a regime l’agevolazione fiscale. Per i terreni posseduti al 1° gennaio di ciascun anno, è consentito […] rivalutare il costo o valore di acquisto tramite versamento di imposta sostitutiva che, dal 2025, è aumentata al 18 per cento.

 

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 1, istruzioni, pag. 13)

 

Concordato preventivo biennale: imposta sostitutiva 2025-2026 e uscita dei forfetari

 

Il quadro CP viene aggiornato per il concordato preventivo biennale 2025-2026. Le nuove caselle «comma 1-bis» dei righi CP1 e CP2 consentono la gestione dell’imposta sostitutiva; i righi CP3, CP4 e CP5 accolgono l’eventuale imponibile concordato ricevuto per trasparenza. Le istruzioni segnalano inoltre che, a seguito dell’abrogazione delle disposizioni relative al CPB dei forfetari, nel quadro LM non è più applicabile il reddito concordato ai contribuenti in regime forfetario.

“Nella sezione I del quadro CP, nei righi CP1 e CP2, dedicati, rispettivamente, al reddito d’impresa e al reddito di lavoro autonomo, sono state inserite le nuove caselle “comma 1-bis” per gestire le novità previste dall’art. 20-bis, comma 1-bis del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, riguardanti il regime d’imposta sostitutiva per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026 (art. 8 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81); nei righi CP3, CP4 e CP5, è stato previsto un campo ove il socio dichiarante espone l’eventuale quota di imponibile concordata, ricevuta per trasparenza, da assoggettare all’aliquota d’imposta sostitutiva prevista dal citato comma 1-bis; nei righi CP6 e CP8, i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale a partire dal biennio 2025-2026 includono, tra i componenti che non concorrono alla formazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo oggetto di concordato, anche la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni (art. 13, comma 1, lett. a) e b) del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81); nei righi CP11 e CP12, sono state previste nuove cause di esclusione e di cessazione dal concordato preventivo biennale (art. 9 del decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 81); a seguito dell’abrogazione degli articoli da 23 a 33 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, nel quadro LM non è più applicabile il reddito concordato, da parte dei contribuenti che aderiscono al regime forfetario di determinazione del reddito di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 3, istruzioni, pag. 3)

Aggiornamento del 13 maggio. Nelle istruzioni della Sezione V del quadro CP, la causa di cessazione in precedenza abbinata al codice «6» è associata al nuovo codice «9». Il dato è particolarmente rilevante nei controlli di coerenza sulle cause di cessazione o decadenza indicate nei righi CP11 e CP12.

 

Quadro CP del Modello REDDITI PF 2026 – Imposta sostitutiva, imponibile ricevuto per trasparenza e Sezione V «Cessazione o decadenza».

 

Liquidazione ordinaria dell’impresa individuale: utilizzo delle perdite residue

 

Il frontespizio e i quadri RF, RG, RD e RS sono adeguati alla nuova disciplina della liquidazione ordinaria prevista dall’art. 182 del TUIR, modificato dall’art. 18, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 (in “Finanza & Fisco” n. 35-36/2024, pag. 2180) . A determinate condizioni, la nuova disciplina consente l’utilizzo delle perdite d’impresa residue alla data di chiusura della liquidazione a riduzione del reddito dell’ultimo esercizio compreso nella liquidazione e, progressivamente, dei precedenti esercizi.

Nel frontespizio e nei quadri RF, RG, RD e RS è stata gestita la nuova disciplina della liquidazione ordinaria prevista dall’art. 182 del TUIR che, a determinate condizioni, prevede la possibilità di utilizzare le perdite d’impresa che residuano alla data di chiusura della liquidazione a riduzione del reddito dell’ultimo degli esercizi compresi nella liquidazione e, progressivamente, di quello degli esercizi precedenti […].

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 3, istruzioni, pag. 3)

La disposizione deve essere verificata per le liquidazioni interessate dalla nuova disciplina, potendo incidere già sulla dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2025. Per l’imprenditore individuale la corretta compilazione richiede una ricostruzione analitica dei risultati dei periodi coinvolti e delle perdite ancora disponibili alla chiusura.

 

Lavoro autonomo: rimborsi, tracciabilità e rigo RE15

 

Il quadro RE è interessato da due modifiche di impatto immediato per il periodo d’imposta 2025. Da un lato, nel rigo RE15 viene eliminato il riferimento alle spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande addebitate analiticamente al committente. Dall’altro, le somme percepite a rimborso delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea concorrono al reddito di lavoro autonomo quando i relativi pagamenti non risultano tracciabili.

“Nel quadro RE nel rigo RE15, tra le spese deducibili relative alle prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione, è stato eliminato il riferimento alle spese addebitate analiticamente in capo al committente, di cui all’art. 54, comma 2, lett. b) del TUIR (art. 6, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192).”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 3, istruzioni, pag. 3)

“Nel quadro RE sono state gestite le novità riguardanti le disposizioni di cui all’art. 54, comma 2-bis del TUIR, le quali prevedono che le somme percepite a titolo di rimborso delle spese relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea, concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 giugno 2025, n. 84)” (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108 in “Finanza & Fisco” n. 20-21/2025, pag. 809). 

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 3, istruzioni, pag. 3)

Effetti operativi. Per il professionista il fascicolo documentale deve contenere non solo i giustificativi delle spese e la prova del riaddebito, ma anche l’evidenza del mezzo di pagamento. L’assenza della tracciabilità può mutare il trattamento fiscale del rimborso e della spesa.

 

Quadro RE del Modello REDDITI PF 2026: il rigo RE15 e l’area delle spese del professionista interessate dalla nuova disciplina.

 

 

Affrancamento delle riserve ed estromissione degli immobili strumentali: le nuove scelte nel quadro RQ

 

Nel quadro RQ sono concentrate due opzioni di particolare rilievo per l’imprenditore individuale. La Sezione VII gestisce l’affrancamento straordinario dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione d’imposta esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e ancora residui al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025. La Sezione XXII, righi RQ81 e RQ82, consente invece l’estromissione agevolata degli immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, mediante imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP nella misura dell’8 per cento.

È stata aggiornata la sezione VII del quadro RQ riservata ai contribuenti che optano per l’affrancamento dei saldi attivi di rivalutazione, delle riserve e dei fondi in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2025 […].”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 3, istruzioni, pag. 3)

“nel quadro RQ è stata inserita la sezione XXII (righi RQ81 e RQ82), riservata agli imprenditori individuali che escludono dal patrimonio dell’impresa i beni immobili strumentali di cui all’art. 43 comma 2 del TUIR, applicando un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP in misura dell’8% […].”

(Cfr. modello REDDITI PF 2026, Fascicolo 3, istruzioni, pag. 3)

L’affrancamento richiede la verifica delle poste in sospensione e della loro permanenza al termine del 2025; l’estromissione esige la ricostruzione del valore normale e del costo fiscalmente riconosciuto dell’immobile, nonché la verifica della sua strumentalità ai sensi dell’art. 43, comma 2, del TUIR.

 

Sezione VII «Affrancamento straordinario delle riserve» e Sezione XXII «Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa» del Quadro RQ del Modello REDDITI PF 2026.


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 Redazione fiscale

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