Nel mondo delle relazioni industriali ci sono passaggi che, a prima vista, sembrano procedurali. Sembrano questioni da addetti ai lavori: una comunicazione, una lista di candidati, un comitato elettorale, l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto, i locali per il seggio.
Eppure, dietro questi passaggi apparentemente tecnici, si gioca qualcosa di molto più importante: il pluralismo sindacale dentro l’azienda. Cioè la possibilità, per i lavoratori, di scegliere liberamente da chi farsi rappresentare.
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza 5 maggio 2026, n. 12815, affronta proprio questo tema. E lo fa con una decisione chiara: una volta avviata la procedura per l’elezione delle RSU, il sindacato che l’ha indetta non può più bloccarla unilateralmente.
Il caso nasce in Esselunga. La FILCAMS CGIL aveva indetto, il 13 marzo 2017, le elezioni per il rinnovo delle RSU. Successivamente, il 26 aprile 2017, la stessa organizzazione sindacale aveva comunicato la revoca o sospensione della procedura. Nel frattempo, però, USB Lavoro Privato Provinciale di Firenze aveva già presentato la propria lista di candidati.
A quel punto l’azienda aveva ritenuto decaduta la RSU e si era fermata. Non aveva fornito a USB l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto e non aveva indicato i locali nei quali svolgere le operazioni elettorali.
USB aveva quindi promosso ricorso ex art. 28 dello Statuto dei lavoratori, denunciando la condotta antisindacale dell’impresa. Il Tribunale di Firenze aveva accolto la domanda. La Corte d’Appello aveva confermato. Esselunga aveva proposto ricorso per cassazione.
La questione posta alla Suprema Corte era molto concreta: se il sindacato che ha indetto le elezioni RSU può poi revocare o sospendere la procedura, anche quando altri sindacati hanno già presentato la loro lista e intendono partecipare alla competizione elettorale.
La risposta della Cassazione è negativa. Il ragionamento della Corte parte dall’Accordo Interconfederale del 27 luglio 1994, che disciplina la costituzione e il rinnovo delle RSU. L’Accordo attribuisce ad alcuni soggetti il potere di iniziativa, cioè il potere di avviare la procedura elettorale. Ma questo potere serve solo ad aprire la competizione. Non attribuisce al sindacato promotore anche il potere di dominarla fino alla fine o di interromperla quando lo ritiene opportuno. Questo è il punto decisivo.
Una volta avviate le elezioni, la procedura non appartiene più al sindacato che l’ha indetta. Diventa una procedura comune, pluralistica, aperta a tutte le organizzazioni sindacali legittimate a presentare liste. Da quel momento il centro della procedura non è più il sindacato promotore, ma il Comitato elettorale.
Il Comitato elettorale è l’organo chiamato a garantire il corretto svolgimento delle elezioni. Riceve le liste, verifica la loro regolarità, costituisce i seggi, presidia le operazioni di voto, controlla lo scrutinio, decide eventuali contestazioni e proclama i risultati.
La funzione del Comitato è essenziale: impedire che la procedura elettorale sia nelle mani di una sola organizzazione sindacale. Proprio perché le RSU rappresentano tutti i lavoratori, la loro elezione deve svolgersi secondo regole imparziali, controllabili e pluralistiche.
La Cassazione dice, in sostanza, una cosa molto semplice: chi apre la porta della competizione elettorale non può poi richiuderla in faccia agli altri. Se si ammettesse il contrario, il sindacato che ha indetto le elezioni potrebbe bloccare la partecipazione di altre organizzazioni sindacali. Potrebbe avviare la procedura, verificare che un’altra sigla intende concorrere, e poi arrestare tutto. Sarebbe un risultato incompatibile con il principio di pluralismo sindacale.
Nel caso concreto, la CGIL aveva sì comunicato la sospensione della procedura e aveva ritirato o sospeso i propri componenti del Comitato elettorale. Ma questo non faceva venir meno il Comitato. L’Accordo Interconfederale prevede infatti che ogni organizzazione abilitata possa designare un componente del Comitato elettorale. “Possa”, non “debba”. La mancata designazione o il ritiro di alcuni componenti non paralizza l’intero organo, se altri componenti sono stati designati e il Comitato si è già costituito.
Il Comitato elettorale, dunque, era ancora operativo. E l’azienda avrebbe dovuto rapportarsi con esso. Da qui deriva l’obbligo dell’impresa: una volta avviata la procedura elettorale, il datore di lavoro deve collaborare con il Comitato elettorale. Deve fornire l’elenco dei dipendenti aventi diritto al voto. Deve mettere a disposizione i locali. Deve consentire lo svolgimento regolare delle operazioni elettorali. Non può arrestare la procedura perché il sindacato che l’ha promossa ha successivamente cambiato idea.
La Cassazione qualifica quindi come antisindacale il comportamento dell’impresa che, invece di collaborare con il Comitato elettorale, si ferma sulla base della revoca comunicata dal sindacato promotore. Il principio affermato è netto: in tema di elezione delle RSU, l’Accordo Interconfederale del 27 luglio 1994 non consente alcun potere di revoca o sospensione della procedura elettorale all’organizzazione sindacale che ha avviato la competizione.
La sentenza è importante per i sindacati, ma anche per le imprese. Per i sindacati, perché chiarisce che la procedura RSU non può essere gestita come una proprietà privata della sigla che l’ha avviata. Una volta indette le elezioni, tutti i sindacati legittimati devono poter partecipare secondo le regole. Nessuno può usare il potere di iniziativa come strumento di controllo politico della procedura. Per le imprese, perché chiarisce quale comportamento devono tenere. Il datore di lavoro non deve scegliere quale sindacato seguire. Non deve entrare nel conflitto tra sigle. Non deve valutare se la revoca comunicata dal sindacato promotore sia opportuna, conveniente o politicamente comprensibile.
Deve fare una cosa più semplice e più rigorosa: rispettare la procedura e collaborare con il Comitato elettorale. Il punto non è secondario. Nelle relazioni sindacali aziendali, l’impresa deve mantenere una posizione di neutralità. Se si arresta la procedura elettorale sulla base della volontà di una sola sigla, finisce oggettivamente per incidere sulla libertà sindacale degli altri soggetti legittimati a concorrere.
La condotta antisindacale, infatti, non richiede necessariamente un intento persecutorio o una volontà esplicita di colpire un sindacato. È sufficiente che il comportamento datoriale sia oggettivamente idoneo a impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale.
Nel caso esaminato, il rifiuto di fornire l’elenco degli aventi diritto al voto e i locali per le elezioni ha impedito a USB di partecipare effettivamente alla competizione elettorale già avviata. Questo è bastato per integrare la violazione dell’art. 28 dello Statuto dei lavoratori. La decisione della Cassazione ha quindi un valore che va oltre il caso Esselunga. Essa ricorda che le RSU sono uno strumento di rappresentanza dei lavoratori e non una procedura nella disponibilità esclusiva di chi l’ha inizialmente attivata.
L’indizione delle elezioni è l’atto di apertura. Dopo quell’atto, la procedura vive secondo le sue regole. E quelle regole servono a garantire trasparenza, parità di accesso e pluralismo. Per questo la sentenza può essere riassunta con una formula semplice: le elezioni RSU, una volta indette, non possono essere sequestrate né fermate da chi le ha promosse. È una regola di correttezza procedurale. Ma soprattutto è una regola di democrazia sindacale.
Biagio Cartillone
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