chi non comprende l’italiano può rifiutare l’alcoltest


La mancata comprensione dell’invito a sottoporsi all’etilometro giustifica l’annullamento della condanna per guida in stato di ebbrezza.

La Corte di Cassazione (n. 17103/2026) ha annullato la condanna per guida in stato di ebbrezza comminata all’imputato al quale la polizia si era rivolta in italiano e non in una lingua a lui comprensibile: ha vinto la tesi difensiva secondo cui l’uomo avrebbe rifiutato l’alcoltest non avendo compreso ciò che gli agenti gli stavano dicendo. Ma facciamo un passo indietro e spieghiamo dapprima cosa prevede la legge italiana nel caso di guida in stato di ebbrezza.

Polizia stradale: quando può usare l’etilometro?

Secondo il codice della strada (art. 187) la polizia stradale può sottoporre i conducenti «ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili» per verificare se è stato fatto abuso di sostanze alcoliche. Si tratta dei cosiddetti precursori (o pre-test) il cui esito permette solamente di verificare l’assunzione di alcolici senza però stabilirne la quantità.

Se l’esito è positivo, la polizia stradale può sottoporre il conducente al vero e proprio alcoltest, cioè all’etilometro; trattandosi di strumento invasivo, si ha diritto all’assistenza di un avvocato purché immediatamente reperibile (art. 114 disp. att. c.p.p.); altrimenti, la polizia può procedere ugualmente senza che l’atto possa dirsi invalidato.

Il rifiuto di sottoporsi all’etilometro comporta la contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza nella sua forma più grave, con sanzioni che prevedono l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro, l’arresto da sei mesi ad un anno e la sospensione della patente di guida da uno a due anni.

La polizia può procedere con l’etilometro anche in assenza di precursore, qualora il conducente sia rimasto coinvolto in un incidente stradale oppure si abbia motivo di ritenere che si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcol (eloquio sconnesso, ecc.).

Si può rifiutare l’etilometro se non si capisce la lingua italiana?

La Corte di Cassazione (n. 17103/2026) ha annullato la condanna per guida in stato di ebbrezza a carico della persona che, non parlando l’italiano, aveva rifiutato di sottoporsi all’alcoltest poiché non aveva compreso l’invito rivoltogli dalla polizia.

Nello specifico, veniva dedotta la mancata comprensione linguistica da parte dell’imputato, giacché dagli atti emergeva che egli non avesse pienamente compreso la richiesta degli agenti accertatori di sottoporsi all’alcoltest atteso che, sebbene lo stesso fosse di madrelingua tedesca, i verbalizzanti si erano rivolti a lui in lingua italiana per tutta la durata dell’accertamento.

L’art. 14, comma 1, d.P.R. n. 574/1988, in tema di atti del procedimento penale e di uso della lingua nella regione Trentino-Alto Adige, stabilisce che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedenti, quando devono porre in essere un atto nei confronti di una persona presente, devono chiedere alla persona destinataria dell’atto quale sia la sua lingua materna, se italiana o tedesca.

Applicando tali principi al caso di specie, la Corte di Cassazione ha evidenziato come i verbalizzanti non avessero provveduto a chiedere all’imputato quale fosse la sua lingua materna, verosimilmente sull’erroneo presupposto che comprendesse sia pure sommariamente la lingua italiana, oltre che per il fatto che nessuno degli agenti operanti conosceva la lingua tedesca.

Nel caso in oggetto, oltre alla richiesta di sottoporsi all’accertamento dell’alcolemia, si trattava di comprendere anche il significato dell’avviso relativo al diritto di farsi assistere da un difensore di fiducia (art. 114 disp. att. c.p.p.,), facoltà questa la cui comprensione richiede un livello avanzato di cognizione della lingua.

Ritiene la Corte che non sia sufficiente «una generica e non puntuale comprensione delle richieste dei verbalizzanti», atteso che «non si può esercitare compiutamente un diritto o una facoltà, se non se ne intende pienamente il significato e, conseguentemente, i limiti».

Alla luce di ciò, la Suprema Corte ha annullato la condanna per guida in stato di ebbrezza.

Si può contestare la guida in stato di ebbrezza a chi non parla italiano?

Il caso affrontato dalla Corte di Cassazione consente di affrontare il problema della comprensione della lingua italiana da parte di colui che ha commesso un reato.

Il codice di procedura penale, in diverse disposizioni (artt. 143, 293, 386, ecc.), tutela l’alloglotta, cioè la persona che non parla la lingua del territorio in cui si trova; questi ha diritto a un interprete e alla traduzione delle comunicazioni scritte che gli sono consegnate; la violazione di tali doveri può comportare diverse ipotesi di nullità capaci di invalidare il singolo atto oppure la misura adottata.

Ciò tuttavia non significa che il reo possa farla franca: semplicemente, le autorità devono rinnovare l’adempimento secondo le indicazioni stabilite dalla legge.

In altre parole, la mancata comprensione della lingua non giustifica la commissione del reato (a meno che non ne costituisca elemento determinante, come nel caso di colui che, non comprendendo l’invito a sottoporsi all’alcoltest, rifiuti di collaborare) ma può rendere necessario ripetere il compimento di determinati atti processuali, se si ritiene leso il diritto di difesa dell’imputato.

La Corte di Cassazione (15 giugno 2023, n. 31431), ad esempio, ha ritenuto legittima la convalida dell’arresto dello straniero che non parla l’italiano senza che si sia previamente proceduto al suo interrogatorio per l’impossibilità di reperire tempestivamente un interprete, ricorrendo in tale eventualità un caso di forza maggiore che non impedisce la decisione del giudice sulla legittimità dell’operato della polizia giudiziaria.

Orbene, nel caso dell’alcoltest, è pacifico come i risultati dell’etilometro siano nulli se non preceduti dall’invito a farsi assistere da un avvocato (Cass., n. 5396/2015).

A sommesso parere dello scrivente, alle stesse conclusioni deve giungersi qualora il conducente non comprenda l’invito a farsi assistere da un difensore perché rivoltogli in una lingua a lui sconosciuta.

Ovviamente, ciò non significa che sia sufficiente fingere di non capire per evitare l’accertamento, soprattutto se possiede la cittadinanza: secondo la legge (art. 143 c.p.p.), la conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.


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 Mariano Acquaviva

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