Il nuovo decreto svela un paradosso inaccettabile: mentre l’Erario punisce chi evade, i Comuni sono costretti a perdonare anche i furbi.
L’ipocrisia di fondo dell’attuale legislazione fiscale italiana si manifesta in tutta la sua dirompente evidenza quando si mettono a confronto le regole imposte allo Stato centrale con quelle scaricate sulle spalle degli enti locali. Con la recente conversione in legge del dl n. 38/2026, assistiamo a un cortocircuito istituzionale e morale di proporzioni gigantesche, un dettaglio che la stampa generalista ha colpevolmente derubricato a mera nota tecnica. Mentre l’amministrazione centrale si erge a paladina della giustizia tributaria, chiudendo le porte in faccia agli evasori incalliti, le amministrazioni periferiche vengono obbligate a spalancare le braccia a chiunque non abbia pagato il dovuto. Attraverso il meccanismo della rottamazione quinquies, il governo impone una sanatoria generalizzata che azzera la differenza tra il cittadino in reale difficoltà economica e il “furbetto” seriale che ha scientemente ignorato le scadenze. Questa asimmetria non è un semplice scivolone giuridico, ma una precisa scelta politica che svuota di significato il concetto stesso di accertamenti e calpesta chi, magari stringendo i denti, ha regolarmente versato le proprie entrate nelle casse pubbliche.
Quali sono i confini normativi di questa operazione fiscale?
L’architettura giuridica delineata dal Parlamento si fonda su una palese distorsione del principio di equità orizzontale tra contribuenti. I Comuniitaliani hanno ora la facoltà di approvare una specifica delibera consiliare per aderire alla rottamazione quinquies, un provvedimento che copre come un gigantesco colpo di spugna tutti i crediti affidati all’agente della riscossione, ovvero Ader, nel lunghissimo lasso di tempo che va dall’anno 2000 fino al 2023.
Un arco temporale abnorme, lungo quasi un quarto di secolo, che rischia di premiare l’inerzia e l’illegalità diffusa a discapito della legalità. L’unico paletto reale posto dalla normativa, l’unica vera eccezione in questo mare di clemenza, riguarda i carichi derivanti da pronunce di condanna definitive emesse dalla Corte dei conti. Per il resto, il liberi tutti è servito.
Si tratta di un perimetro di applicazione sterminato, che cozza violentemente con le logiche rigoriste sbandierate nei mesi scorsi. Il legislatore ha voluto inserire questa estensione nei meandri normativi incrociando l’articolo 10-quinquies del dl n. 38/2026 con i commi da 82 a 101 della legge n. 199/2025.
Questa lettura sistematica delle norme non è affatto agevole per gli addetti ai lavori, e nasconde un’insidia burocratica: l’oggetto della sanatoria per le entrate erariali è radicalmente diverso da quello previsto per le entrate locali, pur condividendo una procedura molto simile. La vera differenza risiede nella platea dei beneficiari e nella tipologia di debito che lo Stato decide di cancellare con un semplice tratto di penna.
Come si configura il doppio standard tra i debiti statali e quelli locali?
Il legislatore ha scientemente costruito un binario a due velocità, in cui lo Stato tutela rigorosamente il proprio portafoglio mentre costringe i sindaci a svendere il bilancio cittadino. L’ambito di attuazione della sanatoria per quanto riguarda le entrate dell’Erario è stato mantenuto estremamente ristretto, limitandosi, ad esempio, ai soli ruoli che derivano dai cosiddetti controlli automatizzati delle dichiarazioni dei redditi. In questo perimetro, rimangono rigorosamente esclusi tutti i carichi derivanti da un vero e proprio accertamento.
All’epoca della stesura della manovra, il governo giustificò questo limite ferreo con un argomento dal forte richiamo etico: l’esigenza impellente di venire incontro unicamente ai contribuenti trovatisi in reale difficoltà finanziaria, escludendo fermamente da ogni forma di aiuto gli evasori per scelta. Un ragionamento inattaccabile, che però viene letteralmente stracciato quando si passa a parlare dei bilanci dei municipi, dove questa distinzione morale e tecnica è stata dichiarata impossibile.
La sanatoria riservata agli enti locali, infatti, non fa prigionieri e abbraccia indiscriminatamente ogni tipologia di pendenza. Riguarda tutte le entrate, sia di natura patrimoniale sia prettamente tributarie, comprese quelle derivanti da omissioni storiche come la vecchia Tarsu (che un tempo veniva riscossa in maniera diretta tramite ruolo) e, fatto gravissimo, persino i debiti scaturiti da accertamentitributari approfonditi.
Non vi è limite all’indulgenza: sono magicamente inclusi nella rottamazione i mancati pagamenti per le rette scolastiche, i debiti per le multe stradali e svariate altre pendenze. Il meccanismo prevede che tutte queste poste possano essere totalmente estinte dal debitore senza che egli debba corrispondere un solo centesimo di interessi, di sanzioni o di aggi di riscossione. Addirittura, per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese le tanto temute violazioni al Codice della strada, la legge stabilisce che non siano dovuti gli interessi, comunque essi vengano denominati, andando ad azzerare anche la famigerata maggiorazione semestrale. Un premio indiscutibile per chi ha violato le regole e ha atteso furbescamente il condono di turno.
Quale margine di autonomia viene realmente concesso ai sindaci?
L’autonomia decisionale degli enti locali di fronte a questa manovra è una pura finzione giuridica, un paravento dietro cui il governo centrale nasconde un’imposizione calata dall’alto. Il municipio si ritrova con le mani legate: dovrà limitarsi a votare l’approvazione o il rigetto dell’adesione in toto, senza avere alcuna facoltà di entrare nel merito delle singole posterottamabili.
Non esiste, per le amministrazioni, alcuna possibilità di fare selezione, di variare la tipologia di debito che si ritiene giusto sanare o di restringere le annualità interessate. I contorni del condono sono decisi inderogabilmente dalla legge nazionale. È prendere o lasciare, un ricatto morale che pesa sulle spalle dei consiglieri comunali, i quali devono valutare l’impatto di rinunciare a incassi futuri a fronte della chimera di recuperare qualche spicciolo immediato.
La pressione sui tempi procedurali è asfissiante e denota una scarsa considerazione per i complessi ingranaggi della macchina burocratica locale. Salvo provvidenziali proroghe dell’ultima ora, i margini per deliberare sono strettissimi: l’atto consiliare di adesione diventa formalmente efficace solo in seguito alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune, adempimento che deve avvenire tassativamente entro e non oltre il 30 giugno.
Questo limite temporale potrebbe, tuttavia, subire ancora delle modifiche parlamentari per permettere di deliberare anche a quegli enti che, proprio in questo frangente, stanno procedendo al rinnovo dei rispettivi consigli in seguito alle elezioni. La procedura si aggrava ulteriormente poiché, trattandosi di un atto a valenza regolamentare, è obbligatorio acquisire il parere preventivo e vincolante dell’organo di revisionecontabile. Per tentare di arginare il caos amministrativo, i Comuni avranno la facoltà di adottare lo schema di delibera precompilato già predisposto da Ifel (Istituto per la Finanza e l’Economia Locale). Questo documento, tuttavia, non è un semplice modulo da firmare: richiede un minimo di indagine analitica sui carichi complessivamente affidati alla riscossione, sui residui attivi che risultano ancora iscritti a bilancioe sull’effettivo grado di svalutazione già contabilizzato, passaggi obbligati per la necessaria verifica degli effetti che questo gigantesco colpo di spugna produrrà sugli equilibri di bilancio delle nostre città.
In che modo verranno gestite tecnicamente le procedure di adesione?
Il monopolio totale della gestione operativa dell’intera sanatoria è saldamente nelle mani dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, esautorando di fatto gli uffici comunali da ogni controllo diretto sui propri crediti. Sarà proprio Ader ad avere la competenza esclusiva per la complessa verifica delle posteche possono rientrare nel beneficio.
L’ente di riscossione metterà a disposizione dei debitori un prospetto informativo contenente i dati relativi ai soli carichi considerati “definibili”, nascondendo invece tutta la restante esposizione debitoria non sanabile. Questo flusso di informazioni sarà accessibile a partire dal prossimo 15 settembre, aprendo una finestra temporale brevissima per le scelte dei cittadini.
I debitori avranno poco più di un mese per decidere se approfittare del regalo di Stato. La formale dichiarazione di adesione dovrà essere trasmessa telematicamente esclusivamente nel periodo compreso tra il 16 settembre e il 31 ottobre.
A chiudere il cerchio burocratico sarà nuovamente Ader, che avrà tempo fino al 31 dicembre per inviare una comunicazione ufficiale a coloro che hanno presentato validamente la richiesta. In questo documento di liquidazione verranno cristallizzati i nuovi importi: l’ammontare esatto delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, l’importo delle singole rate concesse (che la legge fissa a un minimo inderogabile di non meno di 100 euro per singola tranche) e, infine, il prospetto con la data di scadenza precisa di ciascun pagamento. Un processo standardizzato che solleva i furbi dalle loro responsabilità originarie, dilazionando nel tempo un conto che è stato decurtato a tavolino dai costi della loro stessa inadempienza, mentre il cittadino onesto continua, in silenzio, a pagare tutto e subito.
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Angelo Greco
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