può essere sentito online o più vicino?


Quando il teste può chiedere di essere ascoltato a distanza, in un altro luogo o per iscritto: ecco come funzionano l’audizione online, la prova delegata e la testimonianza scritta.

Un lettore ci ha posto il seguente quesito: «Sono citato come testimone per un incidente automobilistico. Risiedo in una regione distante dal tribunale. Posso chiedere di essere ascoltato online o presso il tribunale a me più vicino?». In termini più generali, la domanda si pone così: il testimone che vive lontano dal tribunale può essere sentito online o più vicino al suo luogo di residenza, in modo da evitare lunghe trasferte e spese di viaggio?

Premettiamo che la risposta è positiva ed esistono diverse opzioni. Non è però una scelta automatica: serve una richiesta motivata e, soprattutto, occorre un provvedimento autorizzativo del giudice.

Attualmente, con l’entrata a regime della Riforma Cartabia della giustizia civile e penale, le soluzioni possibili sono essenzialmente tre. Nel processo civile si può chiedere l’assunzione della prova davanti al tribunale del luogo in cui il testimone si trova, cioè la cosiddetta prova delegata. In alcuni casi si può ricorrere alla testimonianza scritta. Nel processo penale, invece, è possibile l’esame a distanza del testimone, ma di regola occorre il consenso delle parti e il giudice deve disporre il collegamento secondo le garanzie previste dal codice.

La distanza, da sola, non dà sempre diritto a non comparire. Ma può essere un motivo serio da rappresentare subito all’avvocato che ha citato il testimone o alla cancelleria del giudice, soprattutto quando il viaggio comporta costi, tempi, problemi di salute, difficoltà lavorative o familiari.

Il testimone deve sempre presentarsi in tribunale?

La testimonianza è un obbligo. Chi viene regolarmente citato come testimone deve presentarsi all’udienza, salvo che abbia un giustificato motivo o ottenga dal giudice una diversa modalità di audizione.

Nel processo civile, se il testimone regolarmente intimato non compare senza giustificato motivo, il giudice può ordinare una nuova intimazione, disporre l’accompagnamento coattivo e condannarlo a una pena pecuniaria da 100 a 1.000 euro; in caso di ulteriore mancata comparizione ingiustificata, l’accompagnamento diventa obbligatorio e la sanzione va da 200 a 1.000 euro (per i dettagli, leggi “Testimone assente: come funziona la multa?“).

Per questo non è consigliabile “non andare” limitandosi a comunicare informalmente la difficoltà. La strada corretta è chiedere, prima dell’udienza, che il giudice autorizzi una modalità alternativa.

Posso chiedere di testimoniare online?

Sì, ma con una distinzione importante tra processo civile e processo penale.

Nel processo penale, il Codice di rito prevede espressamente che il giudice possa disporre, con il consenso delle parti, che l’esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e di altri soggetti processuali si svolga a distanza. Il collegamento deve garantire contraddittorio, effettiva partecipazione, visibilità reciproca e possibilità per tutti di udire quanto viene detto; di regola, chi partecipa a distanza si collega da un altro ufficio giudiziario o da un ufficio di polizia giudiziaria individuato dall’autorità giudiziaria.

Questo significa che, normalmente, il testimone non viene sentito semplicemente da casa con il proprio computer. Più spesso viene convocato presso un ufficio giudiziario, un tribunale, un giudice di pace o un ufficio di polizia giudiziaria vicino al luogo in cui si trova, da cui si collega con l’aula del processo.

Nel processo civile, invece, l’articolo 127-bis c.p.c. consente l’udienza mediante collegamenti audiovisivi quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi da difensori, parti, pubblico ministero e ausiliari del giudice. Poiché il testimone è un soggetto diverso da quelli indicati, la videoudienza civile non è sempre lo strumento più adatto per assumere una prova testimoniale.

Ci sono recenti prassi e alcune decisioni di merito che hanno valorizzato l’uso dei collegamenti audiovisivi, ma – come vedremo meglio fra poco – la soluzione più solida, nel civile, resta spesso la prova delegata o la testimonianza scritta quando ne ricorrono i presupposti.

Ecco alcune esperienze concrete: in una recente sentenza (n.579 del 18-09-2024), il Tribunale di Palmi ha documentato un’udienza svoltasi tramite collegamento audiovisivo sulla piattaforma Teams, ai sensi degli articoli 127-bis c.p.c. e 196-duodecies disp. att. c.p.c., durante la quale si è discusso anche dell’ammissione di prove testimoniali. Analogamente, il Tribunale di Lodi, in un altro caso (sent. n. 361 del 21-11-2023), ha tenuto un’udienza tramite collegamento audiovisivo, evidenziando come tali strumenti siano ormai parte integrante della prassi processuale.

Posso essere ascoltato nel tribunale più vicino?

Nel processo civile, questa è spesso la soluzione più pratica. L’articolo 203 c.p.c. prevede che, se i mezzi di prova devono essere assunti fuori dalla circoscrizione del tribunale, il giudice delega il giudice istruttore del luogo, fissando anche il termine entro cui la prova deve essere assunta. Il giudice delegato procede poi all’assunzione della prova e trasmette il verbale al giudice del processo principale.

In parole semplici: se la causa si svolge, ad esempio, a Milano, ma il testimone vive in Sicilia, la parte interessata può chiedere che il testimone venga sentito presso l’ufficio giudiziario competente per il luogo in cui si trova. Sarà poi quel giudice a raccogliere la deposizione, seguendo i capitoli di prova già ammessi nel processo principale.

C’è anche l’articolo 255 c.p.c., che riguarda l’ipotesi in cui il testimone si trovi nell’impossibilità di presentarsi: in tal caso il giudice può recarsi nella sua abitazione o nel suo ufficio; se questi si trovano fuori dalla circoscrizione del tribunale, delega l’esame al giudice istruttore del luogo.

Attenzione però: la prova delegata non è un diritto automatico del testimone. Di regola è la parte che ha chiesto la testimonianza a dover sollecitare il giudice, spiegando perché l’assunzione fuori sede è opportuna. Il testimone può comunque segnalare tempestivamente il problema, così da consentire all’avvocato o alla parte interessata di presentare l’istanza.

Si può testimoniare per iscritto?

Nel processo civile esiste anche la testimonianza scritta. Questa modalità è prevista dall’articolo 257-bis c.p.c. e dall’articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione; il giudice può autorizzarla su accordo delle parti, tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza.

Il testimone riceve un modulo con i quesiti sui quali deve rispondere, sottoscrive le risposte e, di regola, deve far autenticare la firma. Il Ministero della Giustizia precisa anche che la testimonianza scritta può essere utilizzata nell’ipotesi di prova delegata e che il giudice, dopo aver esaminato le risposte, può comunque disporre che il testimone venga chiamato a deporre oralmente davanti a lui.

Questa soluzione può essere utile quando la testimonianza riguarda fatti semplici, circostanze documentali o aspetti non particolarmente controversi. È meno adatta, invece, quando le parti devono fare domande, contestare la versione del testimone o chiarire dinamiche complesse, come spesso accade negli incidenti stradali.

Cosa deve fare concretamente il testimone lontano?

La prima cosa da fare è leggere bene l’atto di citazione: indica il tribunale, la data dell’udienza, il procedimento e spesso anche la parte o l’avvocato che ha richiesto la testimonianza.

A quel punto conviene contattare subito l’avvocato che ha citato il testimone, spiegando la situazione: residenza in altra regione, distanza chilometrica, costi del viaggio, eventuali problemi di salute, lavoro, assistenza a familiari o altre difficoltà concrete. È preferibile farlo per iscritto, così da lasciare traccia della richiesta.

Il testimone può chiedere che venga presentata al giudice un’istanza per essere ascoltato presso il tribunale più vicino, per essere esaminato a distanza quando consentito, oppure, nel civile, per valutare la testimonianza scritta se le parti sono d’accordo.

Se non riceve risposte, può inviare una comunicazione alla cancelleria del tribunale indicato nella citazione, allegando copia dell’atto ricevuto e motivando la richiesta. Tuttavia, la cancelleria non decide: la decisione spetta al giudice.

Posso mandare una PEC al tribunale e non presentarmi?

No. La PEC o la comunicazione alla cancelleria servono a segnalare il problema, ma non sostituiscono l’autorizzazione del giudice.

Finché non viene disposto diversamente, la citazione resta valida e il testimone è tenuto a comparire. Per questo è importante muoversi con anticipo, senza aspettare il giorno prima dell’udienza.

Come funziona il rimborso delle spese?

Il testimone ha diritto al rimborso delle spese, ma con regole e limiti. Il Testo unico sulle spese di giustizia prevede indennità e rimborsi per i testimoni. Ai testimoni non residenti spetta il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo in classe economica se autorizzato dall’autorità giudiziaria; sono previste anche piccole indennità giornaliere per viaggio e soggiorno. La domanda va presentata all’autorità presso cui si è stati chiamati a testimoniare entro 100 giorni dalla testimonianza.

Il lavoratore può assentarsi per testimoniare?

Sì. La comparizione come testimone costituisce un motivo giustificato di assenza dal lavoro. Il dipendente deve avvisare il datore di lavoro e, dopo l’udienza, può chiedere alla cancelleria un’attestazione di presenza da consegnare in azienda.

Anche in questo caso, però, è opportuno informare il datore di lavoro appena si riceve la citazione, soprattutto se il viaggio comporta uno o più giorni di assenza.

Le tre soluzioni a confronto: vantaggi e peculiarità

Attualmente, il nostro ordinamento prevede tre strade principali per evitare lo spostamento fisico del testimone residente fuori distretto.

Videoconferenza (testimonianza online)

È la soluzione più moderna e rapida. Grazie agli articoli 127-bis c.p.c. e 196-duodecies disp. att. c.p.c., il giudice può disporre che l’udienza si svolga tramite collegamento audiovisivo a distanza.

Solitamente si utilizza la piattaforma Microsoft Teams. Il giudice invia un link e il testimone si collega da remoto. Ma precisamente da dove? Sebbene la norma consenta il collegamento da postazioni private, il giudice potrebbe richiedere al testimone di recarsi presso l’ufficio giudiziario (Tribunale o Giudice di Pace) più vicino alla sua residenza per garantire una corretta identificazione e la genuinità del racconto.

Quanto alla procedura la parte che ha citato il teste deve presentare un’istanza motivata al giudice istruttore, evidenziando la notevole distanza geografica.

Testimonianza scritta

Prevista dall’articolo 257-bis c.p.c., permette di rispondere ai quesiti comodamente da casa, ma richiede condizioni stringenti:

  • consenso unanime: tutte le parti in causa devono essere d’accordo;

  • il modulo: riceverai un modello con le domande ammesse dal giudice. Dovrai rispondere per iscritto, firmare (con firma autenticata o firma digitale) e restituire il documento;

  • nota bene: il giudice può comunque decidere di chiamarti di persona se ritiene che le tue risposte scritte necessitino di chiarimenti.

Esame delegato (rogatoria interna)

È la modalità “classica” per chi non ha dimestichezza con la tecnologia. In base all’articolo 255 c.p.c., se risiedi troppo lontano, il giudice della causa può delegare l’audizione al giudice del tribunale più vicino a te.

In questo caso, ti recherai fisicamente nel tribunale della tua città. Il verbale della tua deposizione verrà poi inviato al tribunale dove pende il processo principale.

In sintesi: cosa può chiedere il testimone che abita lontano?

Il testimone residente in una regione distante può chiedere di non recarsi fisicamente nel tribunale in cui si celebra il processo, ma non può deciderlo da solo. Deve attivarsi prima dell’udienza e chiedere che il giudice autorizzi una soluzione alternativa.

Nel processo civile, le strade più solide sono la prova delegata presso il tribunale del luogo in cui il testimone si trova e, quando le parti sono d’accordo, la testimonianza scritta. Nel processo penale è possibile l’esame a distanza, di regola con il consenso delle parti e con le garanzie tecniche previste dal codice.

Possiamo schematizzare il tutto così:

Modalità Requisiti  Vantaggio Svantaggio
Videoconferenza Autorizzazione del Giudice Rapidità e zero carta Possibili problemi tecnici
Testimonianza scritta Accordo di tutte le parti Massima comodità Procedura formale (firma autenticata)
Esame delegato Impossibilità di trasferta Procedura tradizionale sicura Tempi burocratici più lunghi

Attenzione: Non ignorare la citazione. La testimonianza è un obbligo di legge. Se non ti presenti senza una valida giustificazione (o senza aver concordato una modalità a distanza), il giudice può disporre l’accompagnamento coattivo tramite le forze dell’ordine e condannarti al pagamento di una sanzione pecuniaria.

Conclusione

Un testimone che risiede in una regione distante dal tribunale dove pende la causa ha diverse possibilità per evitare un viaggio disagevole:

  • chiedere di essere ascoltato a distanza (online), tramite un’istanza motivata al giudice, che deciderà se disporre il collegamento audiovisivo;
  • sperare in un accordo tra le parti per la testimonianza scritta, una modalità più rapida ma che richiede il consenso di tutti i litiganti e l’approvazione del giudice;
  • beneficiare di una delega (rogatoria), che permette di essere ascoltati dal giudice del tribunale più vicino, come previsto dall’art. 255 c.p.c..

La scelta tra queste opzioni dipende dalle circostanze specifiche del caso, dalla volontà delle parti e, in ultima analisi, dalla decisione del giudice, che bilancerà le esigenze di celerità e semplificazione con la necessità di garantire un corretto accertamento dei fatti e il pieno rispetto del contraddittorio.

Se sei un testimone, la regola pratica da tenere a mente è è semplice: non ignorare la citazione, non limitarti a non presentarti e comunica subito la difficoltà. La distanza può giustificare una richiesta, ma solo il giudice può stabilire se il testimone sarà sentito online, presso un ufficio giudiziario vicino o con altra modalità. Il testimone non può decidere da solo di essere sentito online e, soprattutto nel civile, la videoudienza non è sempre la strada più lineare quando devono essere escussi testimoni.


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 Paolo Remer

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