Se l’operazione è più complessa di quella prevista, la struttura sanitaria deve dimostrare che il paziente aveva accettato i rischi aggiuntivi.
Se un chirurgo decide di eseguire un’operazione differente o molto più rischiosa rispetto a quella concordata in origine, non spetta al paziente dimostrare che avrebbe rifiutato il bisturi. Al contrario, deve essere la struttura sanitaria a fornire la prova che il malato avrebbe accettato comunque il nuovo trattamento più invasivo. Questa è la regola definitiva che protegge il diritto all’autodeterminazione di chi finisce sotto i ferri. La Corte di cassazione (ord. n. 11608/2026) ha stabilito che l’onere della prova sul consenso informato grava interamente sull’ospedale. Non si può pretendere che un cittadino comune possieda le conoscenze tecniche di un medico specialista per intuire i pericoli di una manovra non programmata. Il malato deve ricevere indicazioni chiare e precise su ogni singola variazione chirurgica, altrimenti la responsabilità del fallimento ricade sulla clinica.
Il confine tra consenso generico e informazione specifica
Il consenso informato non è una semplice firma su un modulo burocratico ma rappresenta un vero e proprio dialogo tra medico e paziente. La legge stabilisce che il malato deve conoscere i rischi reali della procedura a cui si sottopone. Se la natura dell’intervento cambia durante lo svolgimento dell’operazione, la clinica non può rifugiarsi dietro un’autorizzazione firmata in precedenza per un trattamento più semplice. Un esempio pratico aiuta a chiarire: se una persona accetta la sostituzione di una piccola valvola cardiaca, non significa che accetti automaticamente la ricostruzione dell’intera radice dell’aorta. Si tratta di due manovre diverse con tassi di mortalità differenti. In queste situazioni la Cassazione chiarisce che la struttura deve provare il via libera all’operazione più complessa rispetto a quella prospettata all’inizio del ricovero. Il diritto del paziente a decidere cosa fare del proprio corpo resta sovrano.
La distribuzione dell’onere della prova nel processo civile
In tribunale la questione ruota attorno a chi deve dimostrare i fatti. Di norma chi subisce un danno deve provare la colpa altrui, ma nel campo della sanità la regola subisce una variazione importante. Quando il paziente lamenta di non essere stato informato su un intervento più invasivo del previsto, non tocca a lui dimostrare che, se avesse saputo la verità, non avrebbe dato il permesso. La Suprema corte ha ribadito un insegnamento già espresso in passato (Cass. 1443/2025). Il compito della prova spetta all’azienda ospedaliera. La clinica deve convincere il giudice che il paziente avrebbe comunque acconsentito al secondo e più pericoloso intervento. Questo principio serve a riequilibrare il potere tra il cittadino e l’ospedale, poiché solo quest’ultimo possiede la documentazione e le competenze per ricostruire quanto accaduto in sala operatoria. Senza questa prova l’ospedale perde la causa.
Il caso del Policlinico Sant’Orsola di Bologna
La vicenda nasce dal decesso di una donna durante un intervento al cuore presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna. Il marito ha intrapreso una battaglia legale sia in proprio che come erede della moglie. La donna doveva sottoporsi alla sostituzione della valvola aortica, un’operazione programmata e autorizzata. Tuttavia, durante l’intervento i medici hanno eseguito la procedura cosiddetta di Bentall e una plastica di ampliamento dell’aorta distale. Queste manovre aggiuntive, molto più ampie e diverse rispetto a quelle autorizzate, hanno portato alla morte della paziente. Il Tribunale di Bologna e la Corte di appello avevano rigettato le richieste di risarcimento del marito. I giudici di merito credevano che la donna fosse consapevole dei rischi generali e che non esistesse la prova di un suo possibile rifiuto se informata meglio. Questa tesi è stata però smentita totalmente dai giudici della Cassazione.
La smentita della tesi della consapevolezza presunta
La Corte di appello aveva attribuito alla condotta della donna una sorta di valore che esentava l’ospedale dalle sue colpe. Secondo i giudici bolognesi il fatto che la paziente avesse scelto quel chirurgo e quella struttura dimostrava che lei accettasse implicitamente ogni decisione medica. La Cassazione definisce questa ricostruzione come non convincente. In questo modo si attribuiscono al malato conoscenze simili a quelle di un cardiochirurgo o di un cardiologo, il che è impossibile. L’obbligo informativo non scompare solo perché il paziente si fida del medico. La struttura sanitaria non può scaricare sul cittadino il dovere di conoscere la complessità delle tecniche chirurgiche. La decisione della donna di operarsi riguardava esclusivamente la protesizzazione dell’aorta e non la sua sostituzione totale. La discrepanza tra quanto promesso e quanto eseguito è netta.
Le procedure non previste nel consenso informato
L’accertamento tecnico preventivo ha svelato la verità su quanto accaduto in sala. I medici hanno effettuato procedure che non comparivano affatto nel documento firmato dalla signora. Oltre alla sostituzione della valvola aortica, che era l’unica manovra consentita, sono state inserite altre tecniche non concordate. La legge impone che per ogni atto medico esista una prova del consenso specifico. Per istruire correttamente il lettore sulle garanzie attuali, ecco i punti cardine stabiliti dalla giurisprudenza:
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il paziente ha diritto a informazioni separate per ogni procedura aggiuntiva;
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l’onere di provare l’accettazione di rischi maggiori spetta sempre al medico;
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la firma generica non copre operazioni che cambiano la struttura degli organi;
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la struttura sanitaria risponde dei danni se l’intervento eseguito è diverso da quello programmato.
Il valore dell’insegnamento della Suprema corte
La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio perché non ha rispettato i principi sulla prova del consenso. Non si può presumere che una persona accetti un rischio di morte superiore solo perché ha deciso di curarsi. La struttura sanitariadeve produrre documenti o testimonianze che certifichino la volontà del paziente verso il trattamento specifico più invasivo. La difesa della vita e della salute passa per una comunicazione onesta tra camice bianco e cittadino. Questa sentenza (ord. n. 11608/2026) rafforza l’idea che il chirurgo non sia un monarca assoluto della sala operatoria, ma un professionista vincolato dal mandato ricevuto dal paziente. Se il contratto tra le parti prevede una riparazione semplice, il medico non può trasformarla in una ricostruzione totale senza un nuovo e consapevole accordo con il malato.
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Angelo Greco
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