Presidente: Pellegrino – Estensore: Nicastro
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 25 giugno 2025, la Corte d’appello di Trieste confermava la sentenza del 25 ottobre 2023 del Tribunale di Trieste, emessa in esito a giudizio ordinario, con la quale Immacolata G. era stata condannata alla pena di un anno e otto mesi di reclusione per il reato di denuncia di un sinistro non accaduto (art. 642 c.p.), aggravato dalla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, in concorso (con Renato B. e con Maria N.) di cui al capo f), oltre che al risarcimento del danno che era stato cagionato da tale reato alla compagna assicuratrice Allianz s.p.a.
2. Avverso l’indicata sentenza del 25 giugno 2025 della Corte d’appello di Trieste, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. Raffaele Pucci, Immacolata G., affidato a due motivi.
2.1. Il primo motivo è proposto in relazione all’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., con riferimento all’art. 195 dello stesso codice, e in relazione all’art. 606, comma 1, lett. b), d) ed e), c.p.p., con riferimento agli artt. 192 e 195 dello stesso codice, e riguarda l’affermazione di responsabilità per il suddetto reato di cui al capo f).
Immacolata G. premette che tale affermazione di responsabilità sarebbe stata basata sull’unico elemento probatorio costituito dalla dichiarazione di disconoscimento del sinistro – peraltro, non di quello di cui al capo f) ma di quello cui al capo b) – che era stata rilasciata da Elvis N.I., figlio di Tanta Ba., proprietaria dell’autocarro che avrebbe cagionato l’incidente stradale, a Mauro Br., investigatore incaricato da Allianz s.p.a., il quale N.I. aveva dichiarato di essere l’unico utilizzatore del suddetto autocarro e aveva, appunto, disconosciuto il sinistro che avrebbe visto coinvolto lo stesso autocarro e nel quale la G. avrebbe riportato lesioni personali.
Ciò premesso, la ricorrente deduce anzitutto che la propria difesa aveva chiesto che, con riguardo a quanto era stato riferito dal testimone Mauro Br., a norma dell’art. 195 c.p.p., fossero chiamati a deporre sia Elvis N.I. sia sua madre Tanta Ba.
La G. precisa che il N.I. era uno dei testimoni di cui il pubblico ministero aveva chiesto l’esame, che i propri difensori, con riguardo a quanto aveva riferito il testimone Mauro Br., avevano richiesto, nel corso delle udienze del 25 gennaio 2023 e del 22 marzo 2023 davanti al Tribunale di Trieste, che fosse sentito il N.I. ai sensi dell’art. 195 c.p.p., che «stante una irreperibilità di fatto, per mancata consegna della notifica e senza alcun accertamento ulteriore», il pubblico ministero, nonostante il dissenso dei difensori, rinunciava alla testimonianza del N.I., con la conseguente acquisizione, nel corso dell’udienza del 22 marzo 2023, della menzionata dichiarazione dello stesso N.I. di disconoscimento del sinistro.
La G. afferma pertanto che «il contributo conoscitivo offerto dal Br. nella parte in cui riferisce le dichiarazioni del Nica che, a sua volta, riporta le dichiarazioni della madre, non sia utilizzabile, ai sensi dell’art. 195 c.p.p., in assenza di una loro escussione dibattimentale», con la conseguente insufficienza degli elementi probatori a fondare il giudizio di responsabilità.
In secondo luogo, la G. deduce che l’elemento di prova costituito dalla menzionata dichiarazione del N.I., oltre a non essere entrato correttamente nel processo, atteso che sarebbe stato necessario esaminare in dibattimento sia lo stesso N.I. sia sua madre Tanta Ba. sia il conducente dell’autocarro Remus Florin C., non sarebbe neppure «rassicurante».
La ricorrente rappresenta che l’investigatore Mauro Br. era stato l’unico testimone escusso nel dibattimento, il quale, non essendo riuscito a escutere né la proprietaria (Tanta Ba.) né il conducente (Remus Florin C.) dell’autocarro, si era limitato a raccogliere la menzionata dichiarazione sottoscritta del «sedicente» figlio della proprietaria, appunto Elvis N.I., appena diciottenne al momento del sinistro (essendo nato il 4 gennaio 1998 ed essendo il sinistro del 9 dicembre 2016). Questi, «pur non avendo alcun rapporto formale con l’autocarro in questione», non essendone il proprietario, disconosceva il sinistro del 22 novembre 2017 che aveva visto coinvolto l’autocarro targato AN604DF, anch’esso intestato alla Ba., cioè il sinistro di cui al capo b) e non quello di cui al capo f), il quale era avvenuto nella diversa data del 9 dicembre 2016 e aveva visto coinvolto il diverso autocarro targato NAZ41103.
La ricorrente contesta che la Corte d’appello di Trieste, ignorando i rilievi difensivi su tale punto, con una motivazione generica, avrebbe ritenuto, «con una sorta di contagio probatorio», di utilizzare la suddetta «già problematica sorta di disconoscimento de relato extraprocessuale» anche in relazione al capo f).
Nel contestare la motivazione di cui al primo capoverso della pag. 15 della sentenza impugnata, la G. denuncia in particolare la contraddizione logica tra la premessa che «[i] mezzi in questione venivano utilizzati dal N.» I. e le affermazioni secondo cui lo stesso N.I. aveva «disconosciuto i sinistri in esame anche dopo essersi confrontato con i propri genitori» e aveva rilasciato al Br. una dichiarazione con la quale aveva disconosciuto il sinistro «anche per conto della madre», «quindi, dichiarando implicitamente di non essere l’unico utilizzatore del mezzo».
La dichiarazione del N.I. sarebbe stata comunque travisata atteso che, posto che, come si è detto, essa era relativa al diverso sinistro del 22 novembre 2017 di cui al capo b), la Corte d’appello di Trieste «ne estendeva automaticamente gli effetti anche a quello di cui si discute».
La G. denuncia ancora che, dalla dichiarazione del testimone Br., «e precisamente a pag. 5 della relazione», sarebbero emersi i seguenti dati, che erano stati evidenziati dalla difesa, che sarebbero stati ignorati dalla Corte d’appello di Trieste e che avrebbero dovuto indurre a una diversa valutazione degli elementi probatori, e segnatamente che: a) posto l’«allarmante» fatto che alla Ba. risultavano intestati ben 47 veicoli, si doveva ritenere poco credibile che suo figlio Elvis N.I. potesse, a distanza di anni dai sinistri, essere a conoscenza di tutti i veicoli che erano intestati alla madre, ricordarne targa e modello, nonché gli spostamenti ed esserne l’esclusivo utilizzatore, nonostante il fatto che, poiché il giorno del sinistro 9 dicembre 2016 il N.I. aveva compiuto da poco 18 anni, egli non poteva guidare veicoli di cilindrata superiore a 55 kw/t, quale era l’autocarro coinvolto nel sinistro, del quale egli, pertanto, non poteva «essere, nel periodo di riferimento, l’utilizzatore»; b) la difformità tra la firma del N.I. che figurava in calce alla dichiarazione di disconoscimento del sinistro del 29 ottobre 2019 e la firma dello stesso N.I. apposta sulla carta d’identità allegata alla relazione del Br. del 20 gennaio 2020.
Tali dati inficerebbero l’utilizzabilità del disconoscimento del sinistro «per l’omessa verifica circa la provenienza dell’autore del documento e delle dichiarazioni contenute nell’atto stesso, prodotti in giudizio», in relazione agli artt. 191 e 240 c.p.p., e, comunque, minerebbero la valutazione dello stesso disconoscimento che sarebbe stata operata dalla Corte d’appello di Trieste «sulla base di un principio di affidamento alle dichiarazioni rese, senza alcun controllo processuale, che, al…
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