Corte di cassazione, sezione IV penale, sentenza 24 febbraio 2026, n. 10970



Presidente: Serrao – Estensore: D’Auria

RITENUTO IN FATTO

1. Valerio T., con sentenza del Tribunale di Ancona dell’11 febbraio 2016, irrevocabile il 16 febbraio 2023, veniva condannato per il reato di bancarotta fraudolenta; in data 18 aprile 2023, la Procura generale presso la Corte di appello di Perugia – previo cumulo della pena con altra derivante da pregressa condanna, in forza della quale il T. era ristretto in regime di detenzione domiciliare con fine pena al 16 agosto 2023 – chiedeva al Magistrato di sorveglianza di Ancona la revoca della detenzione domiciliare, a seguito della quale l’odierno ricorrente veniva tradotto in carcere; con sentenza del 20 luglio 2023 questa Corte di legittimità, accogliendo il ricorso ex art. 625-bis c.p.p., revocava la sentenza del 16 febbraio 2023 ed annullava senza rinvio la sentenza della Corte di appello di Perugia del 23 novembre 2021, per essere il reato di bancarotta fraudolenta estinto per prescrizione; in data 25 luglio 2023, la difesa avanzava istanza con la quale chiedeva il ripristino della detenzione domiciliare, che veniva disposto dal Magistrato di sorveglianza in data 4 agosto 2023.

Con istanza alla Corte di appello di Perugia il T. chiedeva la riparazione per l’ingiusta detenzione, sia in relazione alla errata messa in esecuzione della condanna per il reato di bancarotta fraudolenta, che avrebbe dovuto essere annullata per legge, essendo il reato prescritto, sia in ordine all’inerzia del Magistrato di sorveglianza, che, a fronte di un’istanza di ripristino della detenzione domiciliare avanzata il 25 luglio 2023, decideva dopo dieci giorni; con ordinanza del 5 novembre 2025 il giudice della riparazione dichiarava inammissibile l’istanza.

2. Il T., a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 314 c.p.p., 3 e 4 Cost., 5 CEDU, nonché contraddittorietà ed illogicità manifesta della motivazione. Rappresenta che la Corte territoriale ha respinto l’istanza in considerazione del fatto che non vi è stato un proscioglimento nel merito del T., ma solo la declaratoria di avvenuta estinzione del reato per intervenuta prescrizione; che tale conclusione si pone in contrasto con la giurisprudenza costituzionale, che ha esteso l’ambito della tutela riparatoria anche alle ipotesi in cui venga patita una ingiusta detenzione a causa di errori verificatisi in sede di esecuzione della pena, posto che, a mente dell’art. 5 CEDU, sussiste un preciso diritto alla riparazione per tutte le vittime di arresto o detenzione, senza distinzione di sorta; che altrettanto priva di pregio è l’affermazione secondo la quale l’ordine di esecuzione del 18 aprile 2023 sarebbe stato in ogni caso correttamente adottato, atteso che, per un verso, non tiene conto che dopo circa tre mesi fu emendato e, per altro verso, si pone in modo apertamente dissonante con la ratio dell’art. 314 c.p.p., volto a riconoscere un indennizzo di fronte a qualsivoglia errore dell’Autorità giudiziaria che comprima la libertà personale oltre i limiti consentiti dalla legge; che, dunque, è evidente l’errore in cui è incorso il Procuratore generale nel richiedere la revoca della detenzione domiciliare; che, peraltro, la motivazione è illogica nella parte in cui pone a fondamento del rigetto la circostanza per cui si tratterebbe non di rimessione in libertà, ma di semplice ripristino; che, invero, non è in contestazione la mancata remissione in libertà, quanto piuttosto l’ingiustificato ritardo nel far uscire dall’istituto di pena un condannato che non avrebbe mai dovuto farvi ingresso.

3. In data 3 febbraio 2026, è pervenuta memoria dell’Avvocatura generale dello Stato per il Ministero dell’economia e delle finanze, con cui si conclude per la declaratoria di inammissibilità del ricorso o, in subordine, per il suo rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

1.1. Deve esser premesso che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione è configurabile anche nel caso in cui la restrizione della libertà, correlata a vicende successive alla condanna, relative alle modalità di esecuzione della pena, derivi da un errore dell’autorità che procede all’emissione dell’ordine di esecuzione, al quale non abbia concorso un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato (Sez. 4, n. 13543 del 30 gennaio 2025, La Mantia, Rv. 287737-01; Sez. 4, n. 42632 del 29 ottobre 2024, Ministero Economia e Finanze, Rv. 287112-01; Sez. 4, n. 9721 del 1° dicembre 2021, dep. 2022, Sica, Rv. 282857-01; Sez. 4, n. 44978 del 4 novembre 2021, Venturi, Rv. 282247-01; Sez. 4, n. 17118 del 14 gennaio 2021, Marinkovic Petar, Rv. 281151-01; Sez. 4, n. 57203 del 21 settembre 2017, Paraschiva, Rv. 271689-01).

È stato, altresì, specificato che l’errore dell’autorità procedente non può mai rinvenirsi nell’esercizio di un potere di apprezzamento discrezionale, potendo essere ravvisato unicamente nelle eventuali violazioni di legge (Sez. 4, n. 42632/2024, cit.; Sez. 4, n. 26951 del 20 giugno 2024, Boccuti, n.m.; Sez. 4, n. 38481 del 17 settembre 2024, Cimmino, n.m.; Sez. 4, n. 26532 del 10 maggio 2023, Iannonte, n.m.; Sez. 4, n. 25092 del 25 maggio 2021, Iorio, Rv. 281735-01; Sez. 4, n. 57203/2017, cit., in motivazione). Tale opzione ermeneutica si fonda sulla distinzione tra irrevocabilità della condanna e definitività della pena, che sono concetti che non coincidono, in quanto, mentre il primo sta ad indicare la pena definita da una sentenza irrevocabile, il secondo indica la pena determinata all’esito della complessiva gestione giudiziale del trattamento sanzionatorio (Sez. 4, n. 57203/17, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 37234 del 28 settembre 2022, Pansera, n.m.).

In altri termini, l’errore che può dar luogo alla riparazione per ingiusta detenzione deve essere oggettivo e consistere in una palese deviazione dalla norma; viceversa, una valutazione di merito che incida sulla durata della detenzione, che sia conseguenza di una scelta discrezionale operata all’interno dei poteri che la legge stessa conferisce al giudice, proprio perché effettuata tra un ventaglio di possibili opzioni operative, tutte legittime, non dà luogo ad un errore dell’autorità procedente nel senso sopra specificato, non costituendo violazione di legge. Dunque, una cosa è l’errore, che si concretizza nella violazione di una norma, altra cosa è l’esercizio del potere discrezionale attribuito al giudice, che gli offre la possibilità di scegliere tra più soluzioni, tutte consentite, con la conseguenza che in tale ultima ipotesi l’errore va escluso per definizione.

Ciò posto, va ancora premesso che l’art. 314, comma 4, seconda parte, c.p.p. – a mente del quale «Il diritto alla riparazione è escluso […] per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all’applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo» – esclude il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione per il periodo in cui le limitazioni della libertà conseguenti alla custodia cautelare ingiusta siano state sofferte anche in forza di un altro titolo. In tale ipotesi, la accertata ingiustizia del provvedimento coercitivo risulta assorbita dalla legittimità di un altro provvedimento incidente sulla libertà personale, non avendo l’interessato concretamente patito…


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