MARTEDÌ 14 LUGLIO 2026
428ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE REFERENTE
(1786) Delega al Governo per la riforma e il riordino della legislazione farmaceutica in materia di accesso al farmaco, monitoraggio e controllo della spesa farmaceutica, prestazione di servizi sanitari sul territorio da parte delle farmacie e rafforzamento della rete assistenziale farmaceutica
(Seguito e conclusione dell’esame)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’8 luglio.
Il presidente ZAFFINI informa che la 1a Commissione ha espresso parere non ostativo sugli emendamenti precedentemente approvati.
Avverte quindi che si procederà alla votazione del conferimento del mandato al relatore.
Il senatore MAZZELLA (M5S) considera deludente l’andamento dell’esame, caratterizzato, nonostante gli auspici iniziali, dalla scarsa considerazione nei confronti delle proposte presentate dalle forze di opposizione. Segnala quindi il giudizio critico proveniente da esponenti della società civile, riguardante in special modo l’esame in sede consultiva svolto dalla Commissione bilancio, che troppo spesso ha determinato l’inammissibilità di emendamenti di notevole rilevanza, pur in assenza di ragioni evidenti. Preannuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.
La senatrice ZAMBITO (PD-IDP) considera l’esame svolto un’occasione mancata, in ragione della chiusura nei confronti delle proposte emendative che, nel caso della sua parte politica, erano state presentate in numero limitato, ponendo la massima attenzione alla qualità dei contenuti. Risultava infatti opportuno definire con sufficiente precisione principi di delega altrimenti eccessivamente vaghi, particolarmente riguardo agli elementi di debolezza del settore farmaceutico nazionale. Pertanto, anche in considerazione della ristrettezza dei tempi a disposizione per l’esercizio della delega legislativa, rimarca che il provvedimento in titolo ha natura prettamente propagandistica, in quanto privo di portata concreta in relazione alle necessità reali.
Dichiara infine il voto contrario del proprio Gruppo.
A giudizio del senatore MAGNI (Misto-AVS) non si è tenuto adeguatamente conto delle proposte di modifica presentate dai Gruppi di opposizione. Ritiene che il confronto sia risultato svuotato e che la trattazione sia stata alterata dalle imposizioni di Governo e maggioranza, anche a causa delle numerose dichiarazioni di inammissibilità determinate dai pareri espressi dalla 5a Commissione. Dichiara quindi il voto contrario del proprio Gruppo.
Intervenendo per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo, la senatrice FURLAN (IV-CR) manifesta rammarico relativamente all’accentuato atteggiamento di chiusura rispetto agli emendamenti presentati, anche nei casi di proposte caratterizzate dall’assenza di oneri. Ciò è a suo avviso particolarmente grave in rapporto alla questione della produzione nazionale: dimostrando irresponsabilità, il Governo e la maggioranza non hanno tenuto conto dei rischi connessi alla non autosufficienza di medicinali.
Ha la parola per dichiarazione di voto favorevole a nome del proprio Gruppo il senatore SATTA (FdI), il quale rammenta l’approvazione di diversi emendamenti, anche presentati da senatori appartenenti a Gruppi di opposizione. Fa inoltre presente che il confronto in Commissione è stato aperto e attento, mentre l’esame in sede consultiva degli emendamenti da parte della Commissione bilancio ha carattere esclusivamente tecnico-finanziario.
La senatrice MURELLI (LSP-PSd’Az) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ponendo in evidenza l’attenzione dedicata dal Governo ai temi oggetto degli emendamenti presentati. A suo giudizio, l’esame svolto si caratterizza positivamente nella prospettiva del miglioramento della legislazione farmaceutica, con particolare riguardo ad aspetti determinanti, quali la produzione e la disponibilità dei medicinali.
La senatrice TERNULLO (FI-BP-PPE) valuta positivamente gli esiti dell’esame svolto, specialmente in un’ottica di semplificazione, nonché di promozione della produzione e dell’innovazione sostenibile. Dichiara pertanto il voto favorevole del proprio Gruppo.
La Commissione conferisce infine mandato al relatore Zullo a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo, così come modificato, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento e formali eventualmente necessarie.
IN SEDE CONSULTIVA
(1903) Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)
In riferimento ai profili di competenza, la relatrice MANCINI (FdI) rileva innanzitutto che i principi e criteri direttivi generali recati dall’articolo 2 comprendono l’individuazione dei compiti peculiari e delle attività del personale della polizia locale e della sua specifica professionalità.
L’articolo 3, comma 1, contiene i principi e criteri direttivi specifici. In particolare, la lettera b) elenca i casi nei quali il prefetto non può conferire o deve ritirare la qualifica di agente di pubblica sicurezza, comprendenti la destituzione o il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da una pubblica amministrazione.
La successiva lettera c) dispone che siano disciplinati le funzioni del comandante del corpo di polizia locale e i requisiti di accesso alla relativa qualifica, prevedendo in particolare: i criteri della procedura pubblica di selezione da parte di commissioni tecniche – ai cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati – sulla base di comprovate professionalità ed esperienza e del possesso dei titoli professionali richiesti per l’accesso alla carriera dirigenziale pubblica; il conferimento dell’incarico a tempo determinato.
La lettera e) prevede l’attribuzione alla contrattazione collettiva – nell’ambito di apposite sezioni per la polizia locale istituite dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali e della separata area dirigenziale – della facoltà di utilizzare risorse specifiche da destinare al trattamento accessorio e alla valorizzazione professionale.
La lettera f) prevede il riconoscimento, nell’ambito delle sezioni negoziali di cui alla lettera e), dei criteri generali di rappresentatività sindacale di cui agli articoli 42, comma 10, e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
La lettera g) concerne l’introduzione di disposizioni in materia assistenziale, assicurativa e infortunistica, con particolare riferimento all’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio e ai connessi benefìci relativi al rimborso delle spese di degenza e all’erogazione del corrispondente equo indennizzo, anche prevedendo l’istituzione di classi di rischio specifiche, nonché alla conferma dell’applicazione al personale della polizia locale della disciplina vigente in materia di elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari ove previsto.
La lettera h) dispone la ricognizione della disciplina relativa al documento di valutazione dei rischi, redatto dalle amministrazioni locali, prevedendo l’individuazione di capitoli dedicati ai rischi derivanti da aggressione fisica, colluttazione e minaccia a mano armata.
La lettera i) concerne la facoltà di avvalersi del patrocinio legale di un libero professionista di fiducia con attribuzione del pagamento delle spese legali all’ente di appartenenza o del patrocinio dell’avvocatura dell’ente di appartenenza, per il personale della polizia locale che agisca in qualità di agente di pubblica sicurezza o di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, in relazione a fatti compiuti in servizio e relativi all’uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.
La lettera m) dispone il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale per la definizione delle qualifiche e della progressione di carriera.
L’articolo 4 reca disposizioni volte al coordinamento fra Stato, regioni ed enti locali relativamente alla formazione e all’aggiornamento professionale del personale della polizia locale.
L’articolo 5 reca principi e criteri direttivi specifici relativi ai regolamenti del servizio di polizia locale, ai fini tra l’altro dell’individuazione e dell’assegnazione dei dispositivi di tutela dell’incolumità.
È inoltre specificato che i suddetti regolamenti devono individuare i requisiti minimi di ammissione per la partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale dei corpi di polizia locale, nel rispetto del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché determinare la dotazione organica complessiva del corpo di polizia locale e delle singole qualifiche.
Intervenendo sull’ordine dei lavori, il senatore MAZZELLA (M5S) ritiene che la complessità della materia richieda di proseguire l’esame sulla base di un adeguato approfondimento.
Il presidente ZAFFINI fornisce rassicurazione al riguardo, specificando che la discussione generale potrà svolgersi in una successiva seduta, ferma restando l’opportunità di rendere il parere entro il termine fissato dalla Commissione di merito per la presentazione di emendamenti (20 luglio, ore 14).
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO
Il presidente ZAFFINI comunica che l’ordine del giorno è integrato, a partire dalla prossima seduta, con la discussione in sede redigente del disegno di legge n. 535 (Istituzione dell’Autorità garante dei diritti delle persone anziane).
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 15,05.
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