L’arbitrato previsto dal regolamento di condominio è legale?


Se il regolamento contrattuale impone arbitri privati, non basta invocare il Codice del Consumo per annullarlo. Serve provare lo squilibrio e l’unanimità per modificarlo.

Quando si acquista una casa in condominio, spesso si firma un regolamento già predisposto dal costruttore. Tra le tante clausole scritte in piccolo, a volte si nasconde l’obbligo di non andare dal giudice ordinario in caso di liti, ma di rivolgersi a un collegio di arbitri privati. Molti acquirenti pensano che questa imposizione sia ingiusta e che, in quanto “consumatori”, abbiano il diritto automatico di cancellarla appellandosi alla legge che protegge i contraenti più deboli. Tuttavia, la realtà giuridica è più complessa e non sempre il Codice del Consumo agisce come una gomma da cancellare magica. Una recente decisione ha chiarito che queste clausole, se inserite nei regolamenti contrattuali, sono resistenti e difficili da rimuovere. Per capire come difendersi e quali sono i propri obblighi, è fondamentale rispondere alla domanda: l’arbitrato previsto dal regolamento di condominio è legale? In questo articolo spiegheremo perché l’assemblea non può decidere a semplice maggioranza di tornare alla giustizia ordinaria e perché, per invalidare l’arbitrato, non basta lamentarsi, ma bisogna dimostrare uno squilibrio economico preciso nel contratto di compravendita originario.

Come funziona l’arbitrato irrituale nel condominio?

Per capire la disputa, bisogna prima comprendere cosa prevede esattamente questa clausola spesso inserita nei regolamenti. Nel caso analizzato dai giudici, il testo imponeva che le controversie nate da opposizioni alle delibere o questioni simili non finissero in tribunale, ma venissero gestite internamente.

Il meccanismo prevedeva la nomina di un collegio arbitrale composto da tre persone:

  • uno nominato dal proprietario dell’unità immobiliare interessata;

  • uno nominato dall’amministratore;

  • il terzo scelto di comune accordo dai primi due (o dal Presidente del Tribunale in caso di litigio).

Questi arbitri non decidono secondo le rigide procedure della legge, ma come amichevoli compositori. Significa che cercano una soluzione equa senza formalità, depositando la loro decisione (il lodo) entro tre mesi. Questo termine può essere prorogato solo se tutti sono d’accordo. Se i tre mesi passano senza una decisione, la clausola decade e si può tornare dal giudice statale. Si tratta, in sostanza, di un patto di rinuncia all’azione giudiziaria e alla giurisdizione dello Stato (Tribunale di Verbania, sent. 373 del 19-11-2025).

Si può cancellare la clausola arbitrale a maggioranza?

Il cuore del problema nasce quando i condòmini, stanchi di questa procedura, decidono di eliminarla votando in assemblea. È quello che è successo nella vicenda di Verbania: l’assemblea aveva approvato la modifica del regolamento per abolire l’arbitrato.

Tuttavia, il giudice ha bloccato tutto. Il motivo è che quella clausola aveva natura negoziale ed era inserita in un regolamento di condominio contrattuale (quello predisposto dal costruttore e accettato nei singoli atti di acquisto).

Le regole nate da un contratto non possono essere cambiate a colpi di maggioranza, nemmeno se qualificata. Per eliminare una previsione contrattuale serve l’unanimità dei consensi di tutti i condòmini. Se anche un solo proprietario non è d’accordo o è assente, la modifica è nulla. Quindi, la delibera che pretendeva di cancellare l’arbitrato è stata annullata perché non rispettava questo requisito fondamentale.

Il Codice del Consumo annulla sempre l’arbitrato?

Qui entra in gioco la difesa del condòmino, che ha provato a giocare la carta della tutela del consumatore. La tesi era semplice: “Sono un consumatore, questa clausola mi svantaggia, quindi è nulla a prescindere dal voto dell’assemblea”.

Il giudice ha respinto questa visione automatica.

È vero che il Codice del Consumo protegge dalle clausole vessatorie, ma bisogna guardare dove è scritta la regola. La clausola compromissoria non era in un contratto diretto tra l’attuale amministratore e il condòmino, ma nel regolamento originario predisposto dalla società costruttrice.

Per sostenere che il condòmino acquirente non abbia validamente accettato tale obbligo, bisogna dimostrare che la clausola abbia determinato un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto di compravendita concluso con il costruttore-venditore. Non basta dire che l’arbitrato è scomodo.

Chi deve provare lo squilibrio dei diritti?

L’onere della prova cade tutto su chi si lamenta. Chi impugna la clausola è tenuto a dimostrare concretamente che vi sia, a carico del consumatore, uno squilibrio tale da incidere sul sinallagma della vendita.

In parole semplici, bisogna provare che quella clausola ha alterato il rapporto tra la casa acquistata (prestazione traslativa del bene) e il prezzo pagato.

La Cassazione ha chiarito che l’obbligo del venditore di contribuire alle spese condominiali per le unità invendute è estraneo a questo equilibrio (Cass. ordinanza 20007/2022).

Nel caso specifico, l’attore non aveva indicato alcuna motivazione concreta o plausibile su come l’arbitrato avesse squilibrato il suo contratto di acquisto.

Inoltre, c’è un requisito processuale fondamentale: se si contesta una clausola del contratto di vendita, la società venditrice (il costruttore) deve essere parte del giudizio. Se non viene chiamata in causa, il giudice non può decidere sulla nullità del suo contratto.

Che differenza c’è con l’arbitrato rituale?

Il Tribunale ha tenuto a precisare la natura specifica di questo accordo. Si trattava di arbitrato irrituale. A differenza di quello rituale (che è un vero e proprio processo privato regolato dal codice di procedura civile), l’arbitrato irrituale ha natura negoziale.

La decisione degli arbitri non è una sentenza, ma un contratto che le parti si impegnano a rispettare per risolvere la lite.

Proprio per questa sua natura contrattuale, all’arbitrato irrituale non si applicano le norme dettate per quello rituale, compreso l’articolo 819 ter del Codice di procedura civile (Cass. ordinanza 1158/2013).

Questo rafforza il concetto che si tratta di una libera scelta contrattuale delle parti (o del costruttore e dell’acquirente) che non può essere smontata facilmente invocando principi generali, ma richiede prove rigorose dello squilibrio economico subito dal consumatore.


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 Angelo Greco

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