scadenze e modalità di presentazione delle domande


Come andare in pensione dal 1° settembre 2027

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha informato le organizzazioni sindacali sui contenuti della circolare, di imminente pubblicazione, contenente le disposizioni per le cessazioni dal servizio del personale scolastico a partire dal 1° settembre 2027.

Scadenze per la presentazione delle domande

Le istanze di cessazione potranno essere inoltrate a decorrere dal 25 settembre 2026.

  • Personale docente, educativo e ATA: il termine ultimo per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie, di permanenza in servizio o di trasformazione del rapporto in part-time con contestuale pensione sarà il 21 ottobre 2026.
  • Dirigenti scolastici: la scadenza per la presentazione della domanda di cessazione è fissata al 1° marzo 2027.

Entro le medesime scadenze, gli interessati hanno la facoltà di revocare le istanze precedentemente inoltrate.

Requisiti pensionistici principali

  • Pensione di vecchiaia d’ufficio: 67 anni e 1 mese di età entro il 31 agosto 2027 e anzianità contributiva minima di 20 anni.
  • Pensione di vecchiaia a domanda: 67 anni e 1 mese di età entro il 31 dicembre 2027 e anzianità contributiva minima di 20 anni.
  • Pensione anticipata ordinaria: anzianità contributiva di 41 anni e 11 mesi per le donne, e di 42 anni e 11 mesi per gli uomini, entro il 31 dicembre 2027.
  • Quota 100: 38 anni di anzianità contributiva e 62 di età anagrafica entro il 31 dicembre 2021.
  • Quota 102: 38 anni di anzianità contributiva e 64 di età anagrafica entro il 31 dicembre 2022.
  • Pensione anticipata flessibile (Quota 103): 41 anni di anzianità contributiva e 62 di età anagrafica entro il 31 dicembre 2025. Per coloro che maturano i requisiti nel 2024 e nel 2025, l’assegno pensionistico viene determinato secondo le regole del sistema contributivo.
  • Opzione donna

    a) 35 anni di anzianità contributiva e 58 di età anagrafica entro il 31 dicembre 2021.
    b) 35 anni di anzianità contributiva e 60 anni di età anagrafica, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, entro il 31 dicembre 2022
    c) 35 anni di anzianità contributiva e 61 anni di età anagrafica, ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni, entro il 31 dicembre 2024.

I requisiti di cui ai punti b) e c) sono riferiti alle lavoratrici che si trovino in una delle condizioni indicate dalla legge (caregivers, invalide 74%…).

Come si presentano le istanze di cessazione

  • I dirigenti scolastici e il personale docente, educativo e ATA di ruolo devono utilizzare esclusivamente l’applicativo web POLIS “Istanze online” del Ministero.
  • Il personale in servizio all’estero e il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta presenta la domanda in formato analogico o digitale ai rispettivi Uffici competenti o sedi scolastiche.
  • Le istanze di trattenimento in servizio per progetti didattici internazionali devono essere presentate in formato analogico o digitale agli Uffici territoriali.
  • Per l’APE sociale o per la pensione anticipata per i lavoratori precoci la domanda di cessazione può essere presentata, in formato analogico o digitale, entro il 31 agosto 2027, previo riconoscimento INPS.

Come si inviano all’INPS le domande di pensione

  • Presentazione della domanda online accedendo al sito dell’Istituto attraverso SPID, CIE o CNS.
  • Presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164).
  • Presentazione telematica della domanda attraverso l’assistenza gratuita del Patronato.

Accertamento INPS e trattamento di fine servizio/rapporto (TFS/TFR) 

  • L’accertamento del diritto al trattamento pensionistico spetta alle sedi competenti dell’INPS, che dovranno fornire riscontro al Ministero entro il 21 aprile 2027.
  • Le scuole e gli uffici territoriali dovranno concludere l’attività di sistemazione dei conti assicurativi, utilizzando esclusivamente l’applicativo Nuova Passweb, entro la data ultima del 9 gennaio 2027.
  • La comunicazione dei dati giuridici ed economici utili all’elaborazione e liquidazione del TFS e del TFR dovrà avvenire unicamente in modalità telematica.

Il nostro commento

La FLC CGIL ha preso atto, in sede in sede di informativa, dell’innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso alla pensione; consapevole che si tratta della conseguenza di una norma di legge che peggiora il sistema previdenziale e scarica i suoi costi sulle nuove generazioni, delineando un futuro fatto di pensioni sempre più lontane e sempre più basse, rivendica una vera riforma previdenziale equa e solidale, che garantisca una qualità della vita dignitosa a tutte e tutti.

Nel merito della bozza di circolare presentata, ritiene il termine del 21 ottobre, senza possibilità di revoca successivamente alla scadenza, una forzatura che costringe le persone a effettuare una scelta irrevocabile con oltre 10 mesi di anticipo. Si tratta di un arco di tempo in cui le condizioni personali, familiari, economiche e di salute, spesso determinanti per la decisione da assumere, possono completamente cambiare. A maggior ragione andrebbero previste tempistiche coerenti con i termini contenuti nel CCNL in materia di preavviso per coloro che intendono presentare istanza di cessazione senza diritto a pensione.

La FLC CGIL ha ribadito la necessità di sollevare le segreterie scolastiche da compiti che non rientrano nelle loro competenze (utilizzo dell’applicativo Passweb) e sollecitato un intervento finalizzato a realizzare reciprocità operativa tra i sistemi informativi del MIM/MEF e quelli dell’INPS.

Occorrono, inoltre, indicazioni chiare rispetto ai requisiti di vecchiaia previsti per il personale assunto dopo il 1° gennaio 1996, che si trova nel regime contributivo puro, ovvero 71 anni e 1 mese di età anagrafica e 5 anni di contribuzione, se all’età di 67 anni e un mese non si sia raggiunto, oltre a 20 anni di contributi, l’importo soglia dell’assegno pensionistico pari almeno all’assegno sociale. È necessario anche ricordare che tale personale può usufruire della pensione anticipata a 64 anni e 1 mese, con 20 anni di contribuzione, qualora l’importo della pensione sia pari a 3 volte l’assegno sociale.

Anche quest’anno, nella bozza di circolare, risultano assenti i requisiti per la totalizzazione e per il computo in Gestione Separata.

La FLC CGIL auspica infine che la circolare, o una nota successiva, chiarisca definitivamente i criteri, le tempistiche e le modalità attraverso cui l’Amministrazione scolastica può disporre in modo discrezionale il trattenimento in servizio dei dipendenti che hanno superato i 67 anni e 1 mese di età.




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