quando viene pagato, i termini per ogni causale


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L’anticipo del TFS da dodici a nove mesi, entrato nella legge di bilancio 2026, vale solo per chi lascia il servizio per raggiunti limiti di età, di servizio o per collocamento a riposo d’ufficio. Chi va in pensione presentando la domanda di cessazione, cioè la strada che percorre la maggior parte del personale scolastico, non è toccato: continua ad aspettare ventiquattro mesi, più i tre entro cui l’INPS deve pagare. La distinzione non è nostra: è scritta nella circolare INPS n. 30 del 27 marzo 2026, che rimette in fila tutti i termini.

Punti chiave

  • I nove mesi arrivano dall’articolo 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e valgono per chi matura i requisiti dal 1° gennaio 2027.
  • Si applicano solo alle cessazioni per limiti di età, limiti di servizio o collocamento a riposo d’ufficio.
  • Dimissioni volontarie: 24 mesi. È il caso di chi presenta domanda di pensione anticipata.
  • A ogni termine vanno sommati i tre mesi entro cui l’INPS deve poi pagare.
  • Chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2026 resta a dodici mesi, anche se incassa nel 2027.

La tabella dei termini, causale per causale

La circolare INPS chiarisce che il legislatore ha concentrato l’intervento “sulle cessazioni dal servizio correlate al conseguimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia e non anche alle fattispecie del pensionamento anticipato”. Ecco come restano i termini:

Motivo della cessazione Attesa Poi l’INPS paga entro
Inabilità o decesso 105 giorni
Limiti di età o di servizio, collocamento a riposo d’ufficio, requisiti maturati dal 1° gennaio 2027 9 mesi 3 mesi
Stesse causali, requisiti maturati entro il 31 dicembre 2026 12 mesi 3 mesi
Scadenza di un contratto a tempo determinato 12 mesi 3 mesi
Dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione 24 mesi 3 mesi
Altre causali non previste dal decreto-legge n. 79/1997 24 mesi 3 mesi

Quei tre mesi finali non sono un dettaglio burocratico. La norma fissa un termine dilatorio, durante il quale il pagamento non può avvenire, e solo dopo apre la finestra utile. Nove mesi, nel caso peggiore, diventano dodici.

Le due condizioni che devono valere insieme

Il testo della legge di bilancio è secco: “con effetto dal 1° gennaio 2027 e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla predetta data” le parole “dodici mesi” sono sostituite da “nove mesi”.

Sono due condizioni cumulative, e la seconda taglia fuori più persone di quanto sembri. Non basta che il pagamento cada nel 2027: servono requisiti maturati dal 1° gennaio 2027 in poi. Chi li matura il 30 dicembre 2026 resta a dodici mesi anche se la liquidazione arriverà molto più tardi.

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Perché nella scuola l’anticipo riguarda pochi

Chi esce dalla scuola lo fa quasi sempre presentando domanda di cessazione su POLIS entro la finestra di fine anno. Quella è una dimissione volontaria, e le dimissioni volontarie restano a ventiquattro mesi.

L’anticipo a nove mesi riguarda invece chi viene collocato a riposo perché ha raggiunto il limite di età, cioè arriva a 67 anni senza aver maturato prima i requisiti della pensione anticipata. Per il personale scolastico si aggiunge poi la regola dell’articolo 59, comma 9, della legge n. 449/1997, che la circolare richiama: la cessazione ha effetto dall’inizio dell’anno scolastico anche per chi matura il requisito entro il 31 dicembre dello stesso anno, e crea “un’unica finestra di accesso al trattamento pensionistico al 1° settembre di ogni anno”.

Mettendo insieme le due cose, la prima platea scolastica davvero interessata è quella che cessa dal 1° settembre 2027, e solo nella parte che esce per limiti di età.

Quota 100, cumulo, APE sociale: da quando contano i mesi

C’è un secondo equivoco che la circolare risolve, e riguarda chi è uscito o uscirà con una delle normative speciali. In quei casi i mesi non partono dalla cessazione dal servizio, ma dalla data in cui si sarebbero maturati i requisiti ordinari:

  • cumulo dei periodi assicurativi e APE sociale: il termine decorre dalla data in cui si raggiunge il limite di età per la pensione di vecchiaia;
  • quota 100, quota 102, pensione anticipata flessibile, lavoratori precoci: decorre dal raggiungimento dell’anzianità contributiva o, se più favorevole, dell’età anagrafica previste dall’articolo 24 del decreto-legge n. 201/2011.

È la ragione per cui qualcuno si trova ad aspettare la liquidazione molto più a lungo di un collega cessato nello stesso giorno. Non è un errore dell’INPS: è il punto di partenza del conteggio che è diverso.

La rateizzazione non cambia

L’anticipo tocca l’attesa, non il frazionamento, che resta quello fissato dalla legge n. 147/2013:

  • fino a 50.000 euro: pagamento in un’unica soluzione;
  • da 50.000 a 100.000 euro: due rate annuali, la prima da 50.000 euro e la seconda per il residuo;
  • oltre 100.000 euro: tre rate annuali.

Chi ha un TFS sopra i 50.000 euro, quindi, con l’anticipo riceve prima soltanto la prima rata: le successive continuano a scalare di anno in anno.

Il rovescio fiscale, in breve

Incassare prima ha anche un costo. La riduzione dell’aliquota sul TFS scatta solo dopo dodici mesi di attesa, e vale 1,5 punti su un imponibile fino a 50.000 euro: chi viene pagato a nove mesi non la matura, e può perdere fino a 750 euro. Il conto completo, con la tabella degli scaglioni e la clausola di salvaguardia del 2006, è nel nostro pezzo su cosa cambia davvero nella tassazione di TFR e TFS dal 2027.

Cosa conviene controllare adesso

La data in cui si maturano i requisiti, non quella della cessazione: è il discrimine fra nove e dodici mesi, e cade il 31 dicembre 2026.

La causale con cui si lascia. Fra domanda di cessazione e collocamento a riposo d’ufficio ballano quindici mesi.

Il regime con cui si accede alla pensione, perché con quota 100, cumulo o APE sociale il conteggio parte da una data diversa da quella dell’ultimo giorno di lavoro.

Domande frequenti

Vado in pensione anticipata nel 2027: prendo il TFS dopo nove mesi?

No, se lasci presentando domanda. Le dimissioni volontarie restano a ventiquattro mesi più tre. I nove mesi valgono per chi cessa per limiti di età o di servizio.

Maturo i requisiti a dicembre 2026 e cesso nel 2027: quale termine si applica?

Dodici mesi. La norma guarda alla data in cui maturano i requisiti, non a quella della cessazione.

L’anticipo vale anche per il TFR?

Sì. La modifica interviene sul termine del decreto-legge n. 79/1997, che regola sia il TFS sia il TFR dei dipendenti pubblici, con le stesse causali di cessazione.

Perché un collega cessato con me aspetta di più?

Probabilmente è uscito con una normativa speciale. Con quota 100, cumulo o APE sociale i mesi decorrono dalla data dei requisiti ordinari, non dalla cessazione.

Quando lo vedrà il personale della scuola?

La prima finestra utile è quella del 1° settembre 2027, e solo per chi cessa per raggiunti limiti di età.


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