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Scade il 30 settembre 2026 il termine per esercitare l’opzione per il Gruppo IVA con effetti dal 1° gennaio 2027.
Il regime consente ai soggetti passivi legati da vincoli finanziari, economici e organizzativi di essere considerati come un unico soggetto IVA. Le operazioni effettuate tra i partecipanti diventano irrilevanti ai fini dell’imposta, con possibili vantaggi finanziari, amministrativi e contabili.
L’opzione può risultare particolarmente conveniente nei gruppi in cui operano soggetti con un diritto alla detrazione limitato, come avviene frequentemente nei settori bancario, finanziario, assicurativo e sanitario.
Gruppo IVA, come si esercita l’opzione
L’accesso al regime avviene mediante la presentazione telematica del modello AGI/1 all’Agenzia delle Entrate da parte del rappresentante del Gruppo.
La data di trasmissione determina la decorrenza dell’opzione. Se il modello viene presentato tra il 1° gennaio e il 30 settembre, il regime produce effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Di conseguenza, per costituire un Gruppo IVA dal 1° gennaio 2027, il modello deve essere inviato entro il 30 settembre 2026.
Se, invece, la comunicazione viene presentata dal 1° ottobre al 31 dicembre, gli effetti decorrono dal 1° gennaio del secondo anno successivo.
Requisiti per il Gruppo IVA
Possono partecipare al Gruppo IVA i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato che esercitano attività d’impresa, arte o professione e per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli previsti dall’articolo 70-ter del DPR 633/1972.
I rapporti richiesti sono di natura finanziaria, economica e organizzativa.
Particolare rilievo assume il vincolo finanziario, poiché, in presenza dello stesso, si presumono sussistenti anche i vincoli economico e organizzativo, salvo prova contraria.
Il vincolo finanziario sussiste quando tra i soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, n. 1), del Codice civile oppure quando gli stessi sono controllati da un medesimo soggetto.
Controllo entro il 1° luglio 2026
Perché l’opzione produca effetti dal 1° gennaio 2027, il rapporto di controllo deve sussistere almeno dal 1° luglio 2026.
La normativa richiede infatti che il vincolo finanziario esista almeno dal 1° luglio dell’anno precedente a quello in cui il Gruppo IVA inizia a produrre effetti.
Principio “all in, all out”
L’opzione per il Gruppo IVA ha carattere omnicomprensivo.
Trova applicazione il principio “all in, all out”, secondo il quale devono entrare nel Gruppo tutti i soggetti per i quali ricorrono i requisiti previsti dalla normativa.
Non è quindi possibile scegliere liberamente quali società includere o escludere.
La corretta individuazione del perimetro è essenziale sia in fase di costituzione sia per i Gruppi IVA già esistenti. L’opzione è inoltre vincolante per un periodo di tre anni.
Soggetti esclusi dal regime
Il Gruppo IVA è riservato ai soggetti passivi stabiliti in Italia che esercitano attività d’impresa, arte o professione.
Restano escluse le sedi e le stabili organizzazioni all’estero, nonché i soggetti privi della qualifica di soggetto passivo IVA, come può accadere nel caso delle holding statiche.
Sono inoltre previste esclusioni per le aziende sottoposte a sequestro giudiziario, in liquidazione ordinaria o interessate da procedure concorsuali.
Ulteriori limitazioni riguardano i soggetti non costituiti in forma societaria, come gli enti associativi, quando non risultano applicabili le regole relative all’esercizio del diritto di voto.
Nuovi partecipanti nei Gruppi IVA esistenti
La verifica dei requisiti riguarda anche i Gruppi IVA già costituiti.
Se nel 2026 viene acquisito entro il 1° luglio il controllo di diritto su un soggetto che in precedenza non rientrava nel perimetro, quest’ultimo deve essere incluso nel Gruppo dal 2027, salvo che venga dimostrata l’assenza dei vincoli economico o organizzativo.
L’inclusione deve essere comunicata tramite modello AGI/1 entro 90 giorni dall’instaurazione del vincolo.
Se il controllo nasce il 1° luglio 2026, il termine per la comunicazione scade il 29 settembre 2026.
Modello AGI/1, gli altri utilizzi
Il modello AGI/1 viene utilizzato anche per comunicare la revoca del Gruppo IVA. Per una revoca con effetti dal 2027, la scadenza è fissata al 30 settembre 2026.
Resta però necessario rispettare la durata minima triennale del regime. Possono quindi revocare l’opzione, in linea generale, i Gruppi costituiti con effetto dal 1° gennaio 2024 o da una data precedente.
Il modello AGI/1 deve essere utilizzato anche per comunicare:
- l’inclusione o l’esclusione di partecipanti,
- il subentro di un nuovo rappresentante,
- la variazione della denominazione o delle attività esercitate,
- la revoca dell’opzione,
- la cessazione del Gruppo.
Lo stesso modello consente inoltre di esercitare le opzioni contabili previste dagli articoli 36 e 36-bis del DPR 633/1972.
Operazioni esenti e articolo 36-bis
Se il Gruppo IVA svolge più attività gestite con contabilità separata, può scegliere di applicare la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti soltanto ad alcune di esse.
In questo caso il rappresentante deve barrare nel frontespizio del modello la casella relativa all’opzione 36-bis.
La scelta non si estende automaticamente a tutte le attività del Gruppo, ma resta limitata a quelle separate per le quali si intende beneficiare della dispensa.
Attività con lo stesso codice ATECO
Regole specifiche valgono anche per il quadro B del modello AGI/1. Se più attività alle quali viene applicata separatamente l’IVA hanno lo stesso codice ATECO, il codice deve essere indicato una sola volta, riportando nella descrizione l’attività principale.
Nello stesso rigo deve essere barrata la casella relativa all’applicazione separata dell’IVA.
La medesima modalità vale quando la stessa attività, con identico codice ATECO, viene svolta da più società del Gruppo.
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