Le dimissioni per giusta causa richiedono il requisito dell’immediatezza — valutato in senso relativo ma comunque essenziale. La Cassazione con l’ordinanza n. 13173/2026 afferma che chi si dimette sei mesi e mezzo dopo l’evento che avrebbe giustificato il recesso non può invocare la giusta causa, perché la prosecuzione del rapporto dimostra che le circostanze non erano tali da impedire la continuazione del lavoro. La stessa ordinanza chiarisce che è legittima la clausola contrattuale che estende il preavviso in caso di dimissioni oltre il minimo del CCNL, purché sia previsto un corrispettivo economico per il lavoratore.
Un lavoratore riceve un provvedimento di trasferimento e mutamento di mansioni che ritiene illegittimo. Non si dimette subito. Continua a lavorare per sei mesi e mezzo. Poi rassegna le dimissioni dichiarando la giusta causa — e sostiene di non dover rispettare il periodo di preavviso contrattualmente previsto, né pagare l’indennità sostitutiva.
La risposta alla domanda su se le dimissioni per giusta causa debbano essere immediate è sì — almeno in senso relativo. La Cassazione con l’ordinanza n. 13173 del 7 maggio 2026 chiarisce che sei mesi e mezzo di prosecuzione del rapporto dopo l’evento addotto come giusta causa esclude il requisito dell’immediatezza e, con esso, la giusta causa stessa.
Le dimissioni: regola generale e preavviso
Le dimissioni sono l’atto unilaterale con cui il lavoratore recede dal contratto di lavoro. La regola generale, prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, è che il lavoratore che si dimette deve rispettare un periodo di preavviso — un intervallo di tempo durante il quale continua a lavorare, consentendo al datore di trovare un sostituto e organizzare la transizione.
La durata del preavviso varia a seconda del CCNL applicabile, del livello di inquadramento e dell’anzianità di servizio. Se il lavoratore non vuole o non può lavorare durante il preavviso, può pagare al datore di lavoro una indennità sostitutiva— una somma pari alla retribuzione che avrebbe percepito durante quel periodo.
I contratti individuali di lavoro possono prevedere periodi di preavviso più ampi rispetto a quelli stabiliti dal CCNL — e su questo punto l’ordinanza n. 13173/2026 fornisce un chiarimento importante che esamineremo separatamente.
Le dimissioni per giusta causa: l’eccezione alla regola del preavviso
L’art. 2119 cod. civ. prevede che ciascuno dei contraenti possa recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato senza preavviso quando si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Questa norma vale sia per il licenziamento — il datore che licenzia per giusta causa non deve il preavviso — sia per le dimissioni — il lavoratore che si dimette per giusta causa non deve rispettare il preavviso né pagare l’indennità sostitutiva.
La giusta causa nelle dimissioni si configura quando il comportamento del datore è talmente grave da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto anche solo temporaneamente — un trasferimento illegittimo, una dequalificazione professionale grave, mobbing, mancato pagamento delle retribuzioni, condotte discriminatorie.
Il requisito dell’immediatezza: perché esiste e cosa significa
La Cassazione ha elaborato nel tempo un orientamento consolidato: le dimissioni per giusta causa devono presentare il requisito dell’immediatezza — devono essere rassegnate in un tempo ragionevole rispetto all’evento che le giustifica.
La ragione è logica prima ancora che giuridica: la giusta causa è per definizione una circostanza che rende impossibile la prosecuzione del rapporto, anche solo temporanea. Se il lavoratore continua a lavorare per mesi dopo quell’evento, dimostra — con il suo stesso comportamento — che quelle circostanze non erano tali da impedire la continuazione del lavoro. La prosecuzione prolungata contraddice la gravità che la giusta causa richiede.
L’immediatezza va valutata in senso relativo — non significa che le dimissioni debbano seguire l’evento il giorno dopo. Dipende dalla natura dell’evento, dalla complessità della situazione, dal tempo necessario per valutare le conseguenze e per decidere. Un lavoratore che si dimette dopo due o tre settimane per riflettere su una grave condotta datoriale non perde necessariamente il beneficio della giusta causa. Ma sei mesi e mezzo è un’altra cosa.
Il caso concreto: sei mesi e mezzo non sono compatibili con la giusta causa
Nel caso esaminato, il lavoratore aveva ricevuto un provvedimento di trasferimento e mutamento di mansioni che riteneva illegittimo. Aveva continuato a lavorare per sei mesi e mezzo — dal provvedimento contestato alle dimissioni. Le dimissioni stesse erano state rassegnate con decorrenza a partire da due mesi dopo la loro comunicazione.
La Corte d’Appello di Milano e poi la Cassazione hanno ritenuto che questo lasso di tempo — sei mesi e mezzo di prosecuzione del rapporto, più altri due mesi di preavviso offerto — escludesse in modo inequivoco il requisito dell’immediatezza.
La Cassazione precisa un aspetto importante: la giusta causa può sussistere anche quando le dimissioni non seguono immediatamente i fatti e anche quando la giusta causa viene addotta solo successivamente al recesso. Ma non può sussistere quando il lavoratore, nel comunicare le dimissioni, dichiara di essere disposto a continuare l’attività per tutto o parte del periodo di preavviso. In quel caso è il lavoratore stesso a escludere, con il proprio comportamento, la ravvisabilità di circostanze tali da impedire la prosecuzione anche solo temporanea del rapporto.
Se un lavoratore si dimette dicendo “mi dimetto per giusta causa a causa del trasferimento illegittimo, con effetto immediato”, la giusta causa può essere valutata nel merito — anche se il trasferimento era avvenuto qualche settimana prima. Se invece il lavoratore dice “mi dimetto per giusta causa, ma sono disponibile a lavorare ancora per sei mesi durante il preavviso”, si contraddice: non si può sostenere simultaneamente che la situazione è intollerabile e che si è disposti a lavorarci altri sei mesi.
La clausola di preavviso prolungato: quando è legittima
La seconda questione affrontata dall’ordinanza riguarda la clausola del contratto individuale che prevedeva un preavviso di 12 mesi in caso di dimissioni — molto superiore al minimo previsto dal CCNL.
Il lavoratore sosteneva la nullità di questa clausola, ritenendola uno squilibrio eccessivo imposto dal datore di lavoro.
La Cassazione la ritiene invece legittima, affermando un principio preciso: è valida la clausola del contratto individuale che prevede un termine di preavviso più ampio rispetto al CCNL purché quell’obbligo sia posto in rapporto di corrispettività con specifiche utilità economiche riconosciute al lavoratore.
Nel caso concreto, il prolungamento del preavviso era stato accompagnato dalla corresponsione di un assegno ad personam non assorbibile — una voce retributiva aggiuntiva, garantita nel tempo, non riducibile in futuro anche in caso di progressioni salariali. Questo assegno rappresentava il corrispettivo economico dell’impegno a garantire al datore un periodo di preavviso più lungo in caso di uscita.
La logica è quella della sinallagmaticità del contratto: il datore offre qualcosa di più al lavoratore — una retribuzione aggiuntiva stabile nel tempo — e in cambio ottiene una maggiore stabilità nella gestione delle risorse umane, con un preavviso più lungo che gli consente di organizzare la sostituzione.
Perché il preavviso prolungato non è una clausola abusiva
La previsione di un preavviso più lungo rispetto al CCNL in caso di dimissioni non viola l’equilibrio contrattuale quando esiste un corrispettivo economico reale e permanente. Il CCNL fissa dei minimi — le tutele che non possono essere ridotte — ma non impedisce alle parti di negoziare condizioni migliorative per entrambe, purché il lavoratore ottenga qualcosa in cambio.
Un assegno ad personam non assorbibile ha un valore economico concreto e misurabile: si aggiunge alla retribuzione base, non viene eroso dagli aumenti contrattuali futuri, rappresenta un vantaggio reale per tutta la durata del rapporto. È un corrispettivo adeguato per l’impegno di garantire un preavviso più lungo.
Diversa sarebbe la situazione se il preavviso prolungato fosse stato imposto senza alcun vantaggio economico per il lavoratore — in quel caso si potrebbe ragionare di clausola squilibrante nulla ai sensi dell’art. 1341 cod. civ. o per contrasto con i principi di buona fede.
Cosa deve fare chi vuole dimettersi per giusta causa
Chi intende dimettersi per giusta causa deve agire con coerenza tra la motivazione e il comportamento.
Innanzitutto, le dimissioni devono essere rassegnate in un tempo ragionevole rispetto all’evento addotto come giusta causa. Non c’è un termine fisso — la valutazione è relativa — ma più si aspetta, più si indebolisce la tesi della giusta causa. Sei mesi e mezzo sono già troppi.
In secondo luogo, le dimissioni per giusta causa devono essere rassegnate con effetto immediato o comunque senza offrire di lavorare durante il preavviso. Chi dichiara di essere disponibile a continuare a lavorare durante il preavviso si contraddice e perde il beneficio dell’esonero dal preavviso stesso.
In terzo luogo, chi ha nel proprio contratto individuale una clausola di preavviso prolungato deve verificare se esiste un corrispettivo economico che la giustifichi. Se c’è — un assegno ad personam, un benefit specifico, un trattamento economico superiore al CCNL esplicitamente collegato a quella clausola — la clausola è valida e vincolante.
La regola pratica in sintesi
Le dimissioni per giusta causa esonerano dal preavviso solo se rassegnate con immediatezza rispetto all’evento che le giustifica — e se il lavoratore non offre egli stesso di proseguire il rapporto durante il preavviso. Chi aspetta sei mesi prima di dimettersi dimostra con il proprio comportamento che la situazione non era intollerabile, e perde il beneficio della giusta causa. La clausola contrattuale che estende il preavviso oltre il CCNL è legittima se esiste un corrispettivo economico reale e stabile per il lavoratore.
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Angelo Greco
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