Quando si può fare causa a un magistrato?


Quali sono le ipotesi di responsabilità civile di un giudice? Contro chi deve essere intrapresa l’azione per il risarcimento dei danni?

Contrariamente a quanto comunemente si creda, anche i giudici rispondono dei loro errori, dovendo pagare il risarcimento nelle ipotesi in cui, con la loro condotta, abbiano danneggiato un cittadino. In questo preciso contesto si pone il seguente quesito: quando si può fare causa a un magistrato?

La normativa vigente, che ha subito una significativa evoluzione nel corso degli anni, disciplina con rigore le fattispecie in cui l’operato dei giudici può essere oggetto di contestazione, distinguendo tra le sviste interpretative, che restano fuori dal perimetro della responsabilità, e le condotte connotate da negligenza inescusabile. Insomma: quando si può fare causa a un magistrato? Scopriamolo.

A chi si applica la responsabilità dei magistrati?

La disciplina della responsabilità civile coinvolge tutti i membri della magistratura, sia essa ordinaria, amministrativa, contabile, militare o speciale.

L’aspetto rilevante riguarda l’esercizio dell’attività giudiziaria in quanto tale, indipendentemente dalle specifiche funzioni svolte o dal grado di giudizio in cui si opera.

Oltre ai magistrati togati, la legge estende la propria efficacia anche a soggetti esterni all’ordine giudiziario che, a vario titolo, partecipano all’esercizio della funzione giurisdizionale.

Si pensi, ad esempio, ai magistrati onorari, ai cittadini che compongono le giurie popolari nelle Corti d’Assise o agli esperti che integrano i collegi in determinati settori tecnici.

In quali circostanze si può fare causa a un magistrato?

La possibilità di promuovere un’azione legale per ottenere il risarcimento dei danni subiti non è indiscriminata ma circoscritta a situazioni ben precise in cui l’attività giudiziaria ha prodotto un danno ingiusto.

Per la precisione, la responsabilità si configura quando un atto, un provvedimento o un comportamento del magistrato è frutto di dolo o di colpa grave.

Si è in presenza di dolo quando vi è l’intenzione deliberata di causare un danno o di agire contro la legge, mentre la colpa grave si riferisce a negligenze particolarmente gravi.

Non è possibile invocare la responsabilità per la normale attività di interpretazione delle norme giuridiche né per la valutazione dei fatti e delle prove.

Questo significa che una decisione sgradita o una lettura del diritto non condivisa da una delle parti non possono, da sole, giustificare una richiesta di indennizzo, a meno che non si sconfini nelle specifiche ipotesi previste dal legislatore.

Quali sono le ipotesi di colpa grave del giudice?

La normativa individua con precisione i casi che rientrano nella nozione di colpa grave.

In primo luogo, si considera tale la violazione manifesta della legge o del diritto dell’Unione Europea.

Per valutare tale gravità, si deve tenere conto della chiarezza delle norme violate e della natura inescusabile dell’errore.

Nel caso del diritto comunitario, si analizza anche se il magistrato abbia ignorato l’obbligo di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia o se abbia agito in palese contrasto con l’orientamento di quest’ultima.

Altre fattispecie tipiche riguardano:

  • il travisamento del fatto o delle prove, ovvero una percezione distorta della realtà processuale che non trova riscontro oggettivo;
  • l’affermazione di un fatto la cui esistenza è esclusa in modo inoppugnabile dagli atti del fascicolo;
  • l’emissione di provvedimenti cautelari che limitano la libertà personale o la disponibilità di beni al di fuori dei casi consentiti o senza una motivazione adeguata.

Che cos’è il diniego di giustizia?

Il termine diniego di giustizia non indica genericamente una sentenza sbagliata, ma si riferisce a una specifica inerzia del magistrato.

Il diniego di giustizia si configura quando vi è un rifiuto, un’omissione o un ritardo nel compiere atti legati all’ufficio.

Affinché sia legalmente rilevante, deve essere trascorso il termine stabilito dalla legge e la parte interessata deve aver presentato un’apposita istanza per sollecitare il provvedimento.

Se, dopo trenta giorni dal deposito di tale istanza in cancelleria, il magistrato non ha ancora provveduto senza un giustificato motivo, la condotta diventa contestabile.

Esistono tuttavia delle variazioni temporali. Il dirigente dell’ufficio giudiziario può, con un decreto motivato, prorogare il termine di ulteriori tre mesi.

In situazioni di estrema complessità, specialmente per sentenze particolarmente articolate, è possibile un’ulteriore proroga di tre mesi.

Al contrario, quando il ritardo riguarda la libertà personale di un imputato, il termine per provvedere è drasticamente ridotto a soli cinque giorni, che non possono essere prorogati, data la delicatezza del diritto coinvolto.

Come si fa causa a un magistrato?

Un aspetto caratteristico del sistema italiano è che il cittadino danneggiato non agisce direttamente contro il magistrato ma deve citare in giudizio lo Stato.

Il legittimato passivo, ovvero la figura che rappresenta lo Stato in questa controversia, è il Presidente del Consiglio dei Ministri.

La causa deve essere incardinata presso il Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’Appello, individuato secondo criteri specifici volti a garantire la massima imparzialità del giudicante.

Prima di poter avviare questa procedura, è indispensabile aver esaurito tutti i rimedi ordinari previsti dal codice di rito; ciò significa che devono essere stati esperiti gli appelli, i ricorsi per Cassazione o i rimedi contro i provvedimenti cautelari.

L’azione di risarcimento è esperibile solo quando il provvedimento non è più modificabile o revocabile e il grado di giudizio in cui si è verificato l’evento dannoso si è concluso.

Il termine per presentare la domanda è di tre anni, che decorrono dal momento in cui l’azione diventa possibile o, nel caso del ritardo, dalla scadenza dei termini per provvedere sull’istanza.

Il magistrato può intervenire nel processo civile?

Sebbene il giudizio risarcitorio veda contrapposti il cittadino e lo Stato, il magistrato il cui operato è sotto accusa ha il diritto di intervenire nella causa.

La legge prevede che egli debba ricevere una comunicazione ufficiale del procedimento almeno quindici giorni prima della prima udienza. Questo gli permette di partecipare attivamente per difendere la legittimità delle proprie scelte professionali.

È interessante notare che, qualora il magistrato scelga di non intervenire volontariamente, la decisione finale emessa contro lo Stato non ha un valore vincolante nei suoi confronti nel successivo ed eventuale giudizio di rivalsa.

Allo stesso modo, l’esito della causa civile non condiziona automaticamente l’eventuale procedimento disciplinare avviato dal Consiglio Superiore della Magistratura o dagli organi competenti, mantenendo una separazione tra la responsabilità patrimoniale dell’ente pubblico e la valutazione deontologica della condotta del singolo.

Quando il comportamento del giudice diventa reato?

Oltre alla responsabilità civile, esiste la possibilità che la condotta del magistrato integri una fattispecie di natura penale.

Se il danno subito dal cittadino deriva da un fatto che costituisce reato (si pensi a ipotesi gravi come la corruzione in atti giudiziari), la tutela per il danneggiato si amplia.

In questo scenario, il soggetto leso ha il diritto di chiedere il ristoro dei danni sia al magistrato direttamente, sia allo Stato in quanto responsabile civile.

In queste circostanze si seguono le regole ordinarie del codice di procedura penale. Se lo Stato viene condannato a risarcire il danno causato da un reato del magistrato, ha l’obbligo di esercitare l’azione di regresso per recuperare le somme pagate.

Cos’è l’azione di rivalsa contro il magistrato?

Una volta che lo Stato ha risarcito il cittadino, il Presidente del Consiglio dei Ministri può agire contro il magistrato attraverso la cosiddetta azione di rivalsa.

Questa procedura deve essere avviata entro due anni dal momento in cui è avvenuto il pagamento al danneggiato.

La rivalsa non è ammessa per ogni tipo di errore ma solo in casi più circoscritti, come il diniego di giustizia o la violazione manifesta della legge dovuta a dolo o negligenza inescusabile.

Per quanto riguarda l’entità economica della rivalsa, il legislatore ha previsto un tetto massimo: la somma richiesta non può superare la metà dello stipendio annuale percepito dal magistrato al momento della domanda di risarcimento, calcolato al netto delle tasse.

Questo limite serve a preservare la serenità economica del giudice, evitando che il timore di sanzioni eccessive ne paralizzi l’attività.

Tuttavia, tale tetto scompare totalmente se viene accertato che il magistrato ha agito con dolo.

Anche in fase di esecuzione, le trattenute sullo stipendio non possono superare un terzo della mensilità netta, garantendo comunque i mezzi di sussistenza.




#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
 Mariano Acquaviva

Source link

Di