quali misure alternative prevede la legge?


Dai settant’anni scatta la detenzione domiciliare ex art. 47-ter O.P., ma non per tutti i reati e mai in automatico.

L’ordinamento penitenziario italiano riconosce agli anziani una posizione di particolare tutela, fondata sul principio di umanità della pena e sul diritto alla salute. A questo punto ti chiederai da quale età scatti concretamente la possibilità di misure alternative alla detenzione, come la detenzione domiciliare prevista dall’articolo 47-ter dell’Ordinamento penitenziario, e quali reati restino esclusi da questo beneficio: cerchiamo di fare chiarezza su questo aspetto, ripercorrendo il quadro normativo applicabile agli ultrasettantenni, agli ultraottantenni e ai condannati di età ancora più avanzata, insieme agli strumenti collegati alle condizioni di salute particolarmente gravi.

Su quali principi costituzionali si fonda il favore riservato agli anziani?

Come chiarito dalla Corte costituzionale, il legislatore muove dalla presunzione che il carico di sofferenza associato alla permanenza in carcere cresca con l’avanzare dell’età, e con il conseguente sempre maggiore bisogno, da parte del condannato, di cura e assistenza personalizzate, che difficilmente gli possono essere assicurate in un contesto intramurario (Corte cost., sent. 56/2021). Questo principio si radica nell’articolo 27, comma 3, della Costituzione, sull’umanità della pena, e nell’articolo 32, sul diritto alla salute.

Una parallela disposizione si rinviene in materia cautelare nell’articolo 275, comma 4, del Codice di procedura penale, che impone di non disporre la custodia cautelare in carcere nei confronti di chi abbia compiuto settant’anni, salvo esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.

Cosa prevede l’articolo 47-ter, comma 01, dell’Ordinamento penitenziario?

L’articolo 47-ter, comma 01, dell’Ordinamento penitenziario, introdotto dall’articolo 7, comma 2, della legge 5 dicembre 2005, n. 251, prevede che la pena della reclusione per qualunque reato, con alcune eccezioni tassative, possa essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza, quando si tratti di persona che, al momento dell’inizio dell’esecuzione della pena, o dopo l’inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età, purché non sia stata dichiarata delinquente abituale, professionale o per tendenza, né sia stata mai condannata con l’aggravante prevista dall’articolo 99 del Codice penale.

Il dies a quo è dunque il compimento dei settant’anni, che può maturare sia prima dell’inizio dell’esecuzione sia successivamente. Non è richiesto alcun limite massimo di pena residua: la misura si applica indipendentemente dalla durata della pena da espiare, a differenza della detenzione domiciliare “generica” prevista dal comma 1-bis, limitata a pene non superiori a due anni.

Un condannato che compie settant’anni durante l’esecuzione della pena, e che deve scontare ancora molti anni di reclusione, può comunque accedere alla detenzione domiciliare prevista dal comma 01, senza alcun limite di pena residua, a differenza di quanto accade con la detenzione domiciliare generica riservata a pene non superiori a due anni.

La detenzione domiciliare per anziani è concessa automaticamente?

La misura non è concessa automaticamente. La magistratura di sorveglianza è sempre tenuta a valutarne discrezionalmente la meritevolezza e l’idoneità a facilitare il reinserimento sociale del condannato, come ribadito dalla Cassazione: la detenzione domiciliare non è misura che debba essere automaticamente concessa ai detenuti ultrasettantenni, ma è rimessa alla valutazione discrezionale della magistratura di sorveglianza (Cass., sez. I pen., sent. 12823/2026).

Un detenuto ultrasettantenne che chiede la detenzione domiciliare non ottiene automaticamente il beneficio per il solo fatto di aver superato quella soglia di età: il tribunale di sorveglianza deve comunque valutare se, nel caso concreto, la misura sia idonea a favorire il suo reinserimento sociale, tenendo conto anche di un’eventuale pericolosità residua.

Anche in presenza di gravi condizioni di salute, ove residui una pericolosità sociale, il tribunale può legittimamente negare la misura, motivando sulla concreta prognosi di recidiva (Cass., sez. I pen., sent. 38205/2025).

Quali reati escludono l’accesso alla detenzione domiciliare per anziani?

La norma prevede tre categorie di esclusione dalla detenzione domiciliare prevista dal comma 01. La prima riguarda i reati ostativi per tipologia di illecito: sono esclusi i condannati per delitti contro la libertà sessuale (articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del Codice penale, e i delitti previsti dal Libro II, Titolo XII, Capo III, Sezione I), per i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale (associazione mafiosa, terrorismo, sequestro di persona a scopo estorsivo), e per i reati inclusi nel catalogo dell’articolo 4-bis dell’Ordinamento penitenziario.

Sul punto, la giurisprudenza è granitica nel ritenere che il rinvio all’articolo 4-bis operato dall’articolo 47-ter, comma 01, sia un rinvio recettizio al catalogo dei reati ivi elencati, senza che rilevino le distinzioni di disciplina interne alle varie “fasce” di cui allo stesso articolo 4-bis. La condanna per taluno dei reati previsti dall’articolo 4-bis è ostativa alla concessione della detenzione domiciliare, a nulla rilevando, in senso contrario, l’insussistenza di collegamenti del condannato con la criminalità organizzata (Cass., sez. I pen., sent. 31277/2025; sent. 28144/2021). Ciò vale anche per l’ultrasettantenne.

Un condannato ultrasettantenne per un reato incluso nel catalogo dell’articolo 4-bis, ma privo di qualsiasi collegamento con organizzazioni criminali, non può ottenere la detenzione domiciliare prevista dal comma 01, perché il rinvio operato dalla norma al catalogo dei reati ostativi opera in modo automatico, indipendentemente dalla concreta pericolosità mafiosa del singolo condannato.

Questo orientamento, ribadito anche dopo la riforma del 2022, è stato confermato dalla Cassazione con la precisazione che tale rapporto tra norme è rimasto inalterato anche all’indomani dell’intervento riformatore (Cass., sez. I pen., sent. 31277/2025). La Corte costituzionale, con la sentenza n. 50/2020, ha dichiarato non fondata la questione di illegittimità dell’articolo 47-ter, comma 1-bis, nella parte in cui esclude i condannati per reati di cui all’articolo 4-bis, ritenendo la preclusione non irragionevole.

La seconda causa ostativa è la dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza (articoli 102, 105 e 108 del Codice penale), che preclude in via assoluta l’accesso alla misura.

La recidiva esclude ancora oggi il beneficio per gli anziani?

La norma originariamente escludeva anche chi fosse stato mai condannato con l’aggravante prevista dall’articolo 99 del Codice penale, cioè la recidiva. Questa preclusione automatica è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 56/2021.

La Consulta ha ritenuto irragionevole un automatismo preclusivo che faceva discendere in modo automatico un effetto preclusivo della detenzione domiciliare da un giudizio svolto tempo prima dal giudice della cognizione, avente un oggetto affatto diverso da quello relativo alla concreta meritevolezza del condannato a essere ammesso alla misura alternativa.

Per effetto di questa pronuncia, la recidiva non è più causa ostativa assoluta: il tribunale di sorveglianza è chiamato a esaminare discrezionalmente la meritevolezza del condannato, tenendo conto anche dell’eventuale residua pericolosità sociale (Cass., sez. I pen., sent. 20106/2020).

Un condannato ultrasettantenne, precedentemente dichiarato recidivo, non viene più automaticamente escluso dalla detenzione domiciliare per anziani: il tribunale di sorveglianza deve comunque valutare la sua concreta meritevolezza al momento della richiesta, senza che la recidiva pregressa determini di per sé un rigetto automatico.

Come funziona l’esecuzione della pena per gli ultrasettantenni non detenuti?

Prima dell’introduzione dell’articolo 656, comma 9-bis, del Codice di procedura penale, per i condannati di età pari o superiore a settant’anni, non detenuti, per reati non ostativi, l’esecuzione di pene fino a quattro anni avveniva con emissione dell’ordine e contestuale sospensione, così da consentire la richiesta di misure alternative in stato di libertà.

Con il dl 4 luglio 2024, n. 92, convertito nella legge 8 agosto 2024, n. 112, è stato introdotto il comma 9-bis dell’articolo 656, che prevede una procedura di detenzione domiciliare provvisoria per gli ultrasettantenni già in stato di custodia cautelare in carcere per il titolo in esecuzione. La Cassazione ha chiarito che questa norma non ha inteso irrigidire il trattamento di favore, ma favorire l’accesso più rapido a misure extracarcerarie per coloro che, già detenuti, non possono beneficiare della sospensione ordinaria prevista dal comma 5. Resta ferma l’esclusione per i reati di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del Codice di procedura penale e 4-bis dell’Ordinamento penitenziario (Cass., sez. I pen., sent. 34479/2025).

Quali strumenti esistono per gli anziani affetti da patologie gravi?

Accanto alla specifica misura per gli ultrasettantenni, l’ordinamento penitenziario prevede ulteriori strumenti applicabili agli anziani affetti da patologie. L’articolo 47-ter, comma 1, lettera c, prevede la detenzione domiciliare per condizioni di salute particolarmente gravi che richiedono costanti contatti con i presidi sanitari territoriali, applicabile con pena residua non superiore a quattro anni, con esclusione dell’area ostativa prevista dall’articolo 4-bis.

L’articolo 47-ter, comma 1-ter, prevede invece la detenzione domiciliare in deroga sia al limite di pena residua sia alla ostatività dell’articolo 4-bis, applicabile quando ricorrano le condizioni per il differimento obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione, previste dagli articoli 146 e 147 del Codice penale. In questo caso il tribunale deve operare una doppia valutazione: verificare prima la sussistenza delle condizioni per il differimento, poi valutare se disporre la detenzione domiciliare in alternativa alla sospensione, contemperando esigenze umanitarie e tutela della collettività (Cass., sez. I pen., sent. 41407/2025; ord. 29471/2025).

Un detenuto gravemente malato, condannato per un reato incluso nel catalogo dell’articolo 4-bis e quindi escluso dalla detenzione domiciliare ordinaria per motivi di salute, può comunque accedere alla detenzione domiciliare prevista dal comma 1-ter, che deroga proprio a questa preclusione, quando ricorrano le condizioni per il differimento dell’esecuzione della pena previste dagli articoli 146 e 147 del Codice penale.

La valutazione della compatibilità tra regime detentivo e condizioni di salute deve essere effettuata in concreto, con riguardo all’istituto in cui il soggetto è ristretto e alle cure effettivamente disponibili. Ove i dati clinici orientino verso l’incompatibilità, il giudice ha l’obbligo di approfondire la questione anche mediante perizia (Cass., sez. I pen., sent. 41731/2025; sent. 16177/2026).

Cosa cambia per gli ultraottantenni e per i condannati di età ancora più avanzata?

La norma non distingue tra settantenni e condannati di età più avanzata: il meccanismo premiale si attiva al compimento dei settanta anni e si mantiene per tutta la vita del condannato, senza soglie ulteriori legate all’età. Tuttavia, l’età più avanzata, e il connesso aggravamento delle condizioni di salute, rafforza le argomentazioni a favore della misura alternativa, sia ai sensi del comma 01 sia ai sensi del comma 1-ter.

Un condannato ottantenne, rispetto a uno che ha appena compiuto settant’anni, non gode di un beneficio più ampio previsto espressamente dalla legge, ma può contare su un peso maggiore delle proprie condizioni di salute e della propria età avanzata nella valutazione discrezionale del tribunale di sorveglianza, che dovrà motivare in modo tanto più rigoroso quanto più critiche risultino le condizioni psico-fisiche del detenuto.

Quanto più avanzata è l’età e compromesse le condizioni di salute, tanto più stringente diventa l’obbligo motivazionale del tribunale di sorveglianza nel negare la misura (Cass., sez. I pen., sent. 12823/2026), dovendosi sempre confrontare con i principi di umanità della pena e di tutela del diritto alla salute che permeano l’intera disciplina esaminata.




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 Angelo Greco

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