Il lavoratore deve provare l’ammissione al passivo o l’impossibilità di insinuarsi per chiusura anticipata del fallimento. Prima serve un titolo esecutivo contro il datore tornato in bonis.
L’azienda fallisce. Il lavoratore non ha ricevuto il TFR. Si rivolge al Fondo di Garanzia dell’INPS per ottenere il pagamento. Ma l’INPS non è tenuto a pagare automaticamente: il lavoratore deve dimostrare di aver percorso una serie di passaggi obbligatori, e in alcuni casi — quando il fallimento si chiude prima ancora che si tenga l’udienza per l’esame del passivo — la strada si complica ulteriormente.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione lavoro, con la sentenza n. 457 dell’8 aprile 2026, chiarisce questi passaggi con precisione, affrontando in particolare il caso in cui il fallimento venga chiuso anticipatamente per insufficienza di attivo prima che il lavoratore abbia potuto insinuarsi al passivo.
La domanda su come ottenere il TFR dal Fondo di Garanzia INPS quando il datore è fallito richiede di conoscere la natura giuridica di questa prestazione, i presupposti per ottenerla e le modalità procedurali — anche nelle situazioni più complesse.
La natura del diritto al Fondo di Garanzia: prestazione previdenziale, non obbligazione solidale
Il punto di partenza è fondamentale: il diritto del lavoratore di ottenere dall’INPS il pagamento del TFR — e delle ultime tre mensilità retributive — attraverso il Fondo di Garanzia non è la stessa cosa del credito vantato nei confronti del datore di lavoro.
Il Tribunale di Lagonegro ribadisce che si tratta di un diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito verso il datore. Non si applica la disciplina delle obbligazioni solidali: l’INPS non è coobbligato in solido con il datore, ma assume un’obbligazione autonoma di natura solidaristica, che nasce solo al verificarsi di presupposti specifici.
Questa distinzione ha una conseguenza pratica importante sulla prescrizione: il termine di prescrizione del diritto nei confronti del Fondo di Garanzia non si interrompe e non si sospende durante la procedura fallimentare a carico del datore di lavoro. Le vicende del fallimento — compresa l’interruzione della prescrizione del credito verso il datore — non si trasmettono automaticamente al diritto nei confronti dell’INPS.
I presupposti per ottenere il pagamento: quando nasce il diritto
Il diritto nei confronti del Fondo di Garanzia nasce — e la prescrizione inizia a decorrere — non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti dall’art. 2 della legge n. 297/1982, richiamato dagli artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 80/1992.
Questi presupposti sono: l’insolvenza del datore di lavoro accertata con sentenza dichiarativa di fallimento; la domanda di ammissione al passivo fallimentare da parte del lavoratore; la verifica dell’esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo; il deposito dello stato passivo reso esecutivo dal Giudice delegato.
Prima che tutti questi presupposti si verifichino, nessuna domanda può essere rivolta all’INPS e la prescrizione non decorre.
Il caso ordinario: ammissione al passivo
Nel caso ordinario, il lavoratore che vuole ottenere il TFR dal Fondo di Garanzia deve dimostrare di essere stato ammesso al passivo fallimentare — cioè di aver presentato domanda di insinuazione al passivo e di essere stato riconosciuto creditore del datore nella procedura fallimentare, con indicazione dell’ammontare del credito.
L’ammissione al passivo svolge una funzione essenziale: consente all’INPS — che è terzo rispetto al rapporto di lavoro — di conoscere e verificare la misura del TFR maturato. L’INPS non ha accesso diretto al rapporto contrattuale tra lavoratore e datore: ha bisogno di un atto che cristallizzi l’ammontare del credito in modo giuridicamente verificabile.
Il caso difficile: fallimento chiuso prima dell’udienza sullo stato passivo
Il Tribunale di Lagonegro affronta un caso più complesso, che ricorre quando il Giudice fallimentare — constatando che non può essere acquisito alcun attivo da distribuire ai creditori — chiude il fallimento con decreto prima ancora che si tenga l’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. Il lavoratore non ha potuto insinuarsi al passivo perché la procedura si è chiusa prima.
In questa situazione, il comma 5 dell’art. 2 della legge n. 297/1982 prevede una strada alternativa. La chiusura anticipata del fallimento fa sì che il datore di lavoro torni in bonis — cioè riacquisti la piena capacità di agire e rispondere dei propri debiti. A quel punto, il lavoratore deve:
- procurarsi un titolo esecutivo nei confronti del datore tornato in bonis — attraverso un decreto ingiuntivo o una sentenza del giudice del lavoro;
- promuovere l’azione esecutiva nei confronti del datore;
- dimostrare che il patrimonio del datore è incapiente — che l’esecuzione è risultata infruttuosa.
Solo dopo aver percorso questi passaggi il lavoratore può rivolgersi al Fondo di Garanzia INPS.
Il titolo esecutivo non è un onere inutile: è un presupposto logicamente necessario
Il Tribunale chiarisce perché questo percorso non è un mero ostacolo burocratico. Il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore insolvente non è un onere inutilmente dispendioso — è un presupposto logicamente necessario.
L’INPS è terzo rispetto al rapporto di lavoro e non conosce autonomamente la misura del TFR maturato. Ha bisogno di uno strumento — l’ammissione al passivo o il titolo esecutivo — che consenta di determinare con certezza l’ammontare della propria obbligazione. Senza questa determinazione, l’intervento del Fondo non ha un parametro su cui misurarsi.
Lo stesso vale nel caso in cui il datore sia stato cancellato dal registro delle imprese: in quel caso il titolo esecutivo può essere ottenuto — e l’azione esecutiva promossa — nei confronti dei soci, che rispondono dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione.
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Angelo Greco
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