La separazione e il divorzio non cancellano i debiti contratti durante il matrimonio. Dipende dalla natura del debito — personale o contratto nell’interesse della famiglia — e dal regime patrimoniale scelto. I debiti verso terzi rimangono a carico di chi li ha contratti, indipendentemente dagli accordi interni tra coniugi. Il mutuo sulla casa cointestata è il caso più frequente e delicato.
Una coppia si separa. Hanno un mutuo cointestato sulla casa, un prestito per l’auto, qualche debito con la banca. Lei vuole andarsene e non avere più niente a che fare con i debiti di lui. Lui sostiene che nell’accordo di separazione lei si è presa la casa e quindi è lei che deve pagare il mutuo. La banca nel frattempo manda estratti conto a entrambi.
La risposta alla domanda su cosa succeda ai debiti in caso di separazione o divorzio è che la separazione e il divorzio regolano i rapporti tra i coniugi — ma non cambiano automaticamente i rapporti con i creditori terzi. La banca che ha concesso il mutuo a entrambi non è vincolata dagli accordi privati tra marito e moglie.
Il principio fondamentale: i debiti verso terzi non si dividono con la separazione
Quando due persone contraggono un debito insieme — firmano entrambi un mutuo, cointestano un prestito, si rendono solidalmente responsabili verso un creditore — quel creditore può rivolgersi a entrambi per il pagamento dell’intero importo. Questa è la solidarietà passiva già illustrata in questa chat a proposito dei coinquilini e del conto corrente cointestato.
La separazione e il divorzio sono eventi che modificano lo stato civile e i rapporti patrimoniali interni tra i coniugi — ma non producono effetti verso i terzi creditori. La banca che ha concesso un mutuo a entrambi i coniugi non è parte dell’accordo di separazione e non è vincolata dalla clausola che attribuisce il pagamento del mutuo a uno solo di loro.
Se nell’accordo di separazione si stabilisce che il mutuo è a carico della moglie, e la moglie non paga, la banca può comunque agire contro il marito per il pagamento. Il marito che paga può poi rivalersi sulla moglie in base all’accordo — ma intanto ha dovuto pagare.
Il regime patrimoniale: comunione o separazione dei beni
Il punto di partenza per capire la situazione patrimoniale di una coppia che si separa è il regime patrimoniale scelto al momento del matrimonio.
La comunione legale dei beni — il regime che si applica automaticamente in assenza di scelta diversa — fa sì che i beni e i debiti contratti durante il matrimono nell’interesse della famiglia appartengano a entrambi i coniugi in parti uguali. I debiti contratti da uno solo dei coniugi per bisogni della famiglia — le spese quotidiane, le rate del mutuo sulla casa coniugale, le utenze — obbligano entrambi verso il creditore.
La separazione dei beni — il regime alternativo che richiede una scelta esplicita davanti al notaio — mantiene distinte le sfere patrimoniali dei coniugi. I beni acquistati da ciascuno rimangono propri, e i debiti contratti da uno non obbligano l’altro salvo che abbiano firmato insieme.
Con la separazione legale o il divorzio, la comunione dei beni cessa automaticamente. Ma i debiti già contratti in comunione rimangono — non scompaiono con lo scioglimento del regime.
Il mutuo cointestato: il caso più frequente e più delicato
Il mutuo sulla casa familiare è quasi sempre il debito più rilevante che una coppia deve gestire in sede di separazione. Ed è il caso in cui la distanza tra gli accordi interni e la realtà verso la banca è più evidente.
Esistono essenzialmente tre scenari.
Il primo è la vendita dell’immobile: i coniugi vendono la casa, estinguono il mutuo con il ricavato e dividono l’eventuale differenza. È la soluzione più pulita sul piano dei debiti — azzera il problema.
Il secondo è il subentro di uno dei coniugi: uno dei due vuole tenere la casa e accollarsi il mutuo. In questo caso bisogna distinguere tra l’accollo interno — accordo tra coniugi che non libera l’altro verso la banca — e l’accollo esterno con liberazione, che richiede il consenso della banca. Solo se la banca accetta formalmente di liberare il coniuge uscente, questi cessa di essere obbligato verso di essa. Senza il consenso della banca, il coniuge che ha lasciato la casa rimane comunque coobbligato verso la banca stessa.
Il terzo scenario — il più problematico — è quello in cui uno dei coniugi smette di pagare la propria quota del mutuo senza accordi chiari. L’altro coniuge deve scegliere se pagare anche la quota dell’ex per evitare la segnalazione alla Centrale Rischi e le conseguenze sulla propria storia creditizia — oppure lasciare che la rata non venga pagata con tutte le conseguenze del caso, incluso il rischio di pignoramento dell’immobile.
I debiti personali dell’ex coniuge: quando non riguardano l’altro
Non tutti i debiti contratti durante il matrimonio sono debiti comuni. I debiti personali — quelli contratti nell’interesse esclusivo di uno dei coniugi, non nell’interesse della famiglia — rimangono a carico di chi li ha contratti anche in regime di comunione legale.
Il marito ha contratto un debito di gioco, o ha firmato personalmente una fideiussione per un amico, o ha un debito professionale derivante dalla sua attività autonoma. Questi debiti non obbligano la moglie verso il creditore — a meno che non li abbia firmati anche lei.
La distinzione tra debiti familiari e debiti personali non è sempre netta e può essere oggetto di controversia. Il criterio è l’interesse per cui il debito è stato contratto: se era nell’interesse della famiglia — acquisto della casa, vacanze della famiglia, spese di salute dei figli — è un debito familiare. Se era nell’interesse esclusivo di uno dei coniugi, è personale.
L’accordo di separazione e i debiti: cosa si può e cosa non si può fare
Nell’accordo di separazione consensuale i coniugi possono liberamente stabilire come si dividono i debiti tra loro. Possono stabilire che il mutuo è a carico di uno, che il prestito dell’auto è a carico dell’altro, che le spese condominiali della casa vengono assunte da chi ci abita.
Questi accordi sono pienamente validi nei rapporti interni tra i coniugi — e chi non li rispetta risponde verso l’altro per inadempimento contrattuale.
Ma come già detto, non vincolano i creditori terzi. Come ricordato nella sentenza della Cassazione n. 16637/2026 sulle elargizioni dei genitori e il mantenimento — prodotta in questa chat — i terzi non sono parti dell’accordo di separazione e non sono vincolati dalle sue clausole.
L’unico modo per liberare uno dei coniugi da un debito comune verso un creditore terzo è ottenere il consenso di quel creditore alla modifica del contratto originario — cosa che le banche e gli istituti finanziari concedono raramente, perché preferisce avere due debitori piuttosto che uno.
I debiti fiscali: attenzione alla responsabilità solidale
Un capitolo spesso trascurato riguarda i debiti fiscali contratti durante il matrimonio in regime di comunione legale. Le dichiarazioni dei redditi congiunte, le imposte non pagate, i debiti verso l’Erario possono in certi casi obbligare solidalmente entrambi i coniugi.
Anche in questo caso la separazione non libera automaticamente dall’obbligazione tributaria. Il coniuge che non ha mai saputo nulla dei debiti fiscali dell’altro può trovarsi a ricevere cartelle di pagamento per imposte che non sapeva di dovere.
In questi casi esistono strumenti di tutela — l’istituto del contribuente ignaro, i rimedi di autotutela davanti all’Agenzia delle Entrate — ma richiedono una gestione attenta e tempestiva.
Come proteggersi in sede di separazione: le clausole da inserire
Chi si trova a negoziare un accordo di separazione dovrebbe prestare attenzione specifica alla gestione dei debiti comuni. Alcune clausole possono non risolvere il problema verso i terzi ma creano una tutela concreta nei rapporti interni.
La clausola di manleva e indennizzo stabilisce che il coniuge che assume su di sé un debito si impegna a tenere indenne l’altro da qualsiasi conseguenza derivante da quel debito — incluse le spese legali per difendersi da eventuali azioni dei creditori. Se il coniuge inadempiente non paga e la banca agisce contro l’altro, quest’ultimo può rivalersi sul primo per tutto quello che ha dovuto pagare.
La clausola di sostituzione nel contratto — che impegna il coniuge che rimane nella casa a ottenere entro un certo termine la liberazione formale dell’altro dal mutuo — crea un obbligo preciso con una scadenza. Se non viene rispettato, il coniuge leso può agire per far valere l’inadempimento dell’accordo di separazione.
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Angelo Greco
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