Il diritto al risarcimento per i danni da incidente stradale si prescrive in due anni dal giorno dell’incidente — o dalla data in cui il danneggiato ha avuto conoscenza del danno, se successiva. Per i danni alla persona derivanti da reato, il termine può salire fino a quello previsto per il reato stesso. Interrompere la prescrizione con una raccomandata o un atto giudiziario è fondamentale per non perdere il diritto.
Un incidente stradale. Qualcuno ha avuto la peggio. Le lesioni sono guarite, ma è rimasto un danno permanente. Passano i mesi, la trattativa con l’assicurazione si trascina, nessuno dice nulla di definitivo. A un certo punto qualcuno chiede: ma quanto tempo c’è per fare causa?
La risposta alla domanda su quanto tempo si abbia per fare causa dopo un incidente stradale è due anni — ma con eccezioni importanti che possono allungare o accorciare questo termine a seconda delle circostanze. E soprattutto: sapere da quando decorre quel termine è spesso più importante di sapere quanto dura.
Il termine di prescrizione per i danni da sinistro stradale
Il Codice delle Assicurazioni Private — D.Lgs. n. 209/2005 — fissa in due anni il termine di prescrizione per i diritti derivanti dal contratto di assicurazione e per le azioni nei confronti del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Questo termine si applica alla maggior parte delle richieste di risarcimento derivanti da incidenti stradali.
Il termine decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto che ha dato diritto al risarcimento — nella maggior parte dei casi, la data dell’incidente. Ma se il danneggiato non ha avuto conoscenza del danno subito il giorno stesso dell’incidente — per esempio perché certe lesioni si sono manifestate o sono state diagnosticate solo successivamente — il termine decorre dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.
L’incidente avviene il 15 marzo 2024. Il giorno stesso il danneggiato non sembra aver riportato lesioni significative. Tre mesi dopo, una risonanza magnetica rivela un’ernia al disco causata dall’urto. Il termine di prescrizione per quella lesione specifica potrebbe decorrere dal momento della diagnosi, non dalla data dell’incidente.
Quando il termine diventa più lungo: il caso del reato
Se il fatto che ha causato il danno costituisce anche un reato — come la lesione personale colposa aggravata dalla violazione delle norme del codice della strada — il termine di prescrizione per l’azione civile risarcitoria si allunga. In questo caso si applica il termine di prescrizione previsto per il reato, se più lungo di quello civile ordinario.
Per la lesione personale colposa, la prescrizione penale è di tre anni — o di sei anni in caso di circostanze aggravanti. Se la violazione del codice della strada ha aggravato la condotta, il termine per l’azione civile può arrivare a sei anni.
Questo principio — sancito dall’art. 2947, comma 3, cod. civ. — è particolarmente rilevante nei casi di danni gravi, dove i tempi di recupero sono lunghi e la trattativa con l’assicurazione può trascinarsi per anni.
Come interrompere la prescrizione: gli strumenti a disposizione
Aspettare che la trattativa con l’assicurazione si concluda senza fare nulla per interrompere la prescrizione è uno degli errori più frequenti — e più costosi — che si possano commettere dopo un incidente.
La prescrizione si interrompe con qualsiasi atto che manifesti inequivocabilmente la volontà di far valere il proprio diritto. I modi principali sono tre.
Il primo è la lettera di messa in mora — una raccomandata con avviso di ricevimento inviata al responsabile del sinistro o alla sua compagnia assicurativa, in cui si richiede il risarcimento del danno. Da quel momento la prescrizione si interrompe e inizia a decorrere di nuovo dall’inizio.
Il secondo è la richiesta di risarcimento formale alla compagnia assicurativa — quella prevista obbligatoriamente dalla procedura di indennizzo diretto. Se inviata correttamente, produce effetti interruttivi della prescrizione.
Il terzo è il ricorso in giudizio — il deposito del ricorso o della citazione presso il tribunale competente. È l’atto interruttivo più definitivo, ma anche il più costoso e definitivo.
La cosa importante da capire è che ogni atto interruttivo fa ripartire il termine da zero. Se si invia una raccomandata nel 2024, la prescrizione biennale ricomincia a decorrere da quella data — non dalla data dell’incidente.
La trattativa con l’assicurazione non sospende la prescrizione
Questo è il punto che più spesso sorprende chi non si è mai occupato di diritto: il fatto che l’assicurazione stia esaminando la pratica, che siano in corso trattative, che l’assicuratore abbia fatto un’offerta — tutto questo non sospende né interrompe automaticamente la prescrizione.
La prescrizione scorre indipendentemente dalla trattativa. Se si attendono due anni senza inviare nulla di scritto, contando sul fatto che “l’assicurazione sa che ci siamo” o che “la pratica è aperta”, si rischia di perdere il diritto al risarcimento anche se la colpa era chiaramente dell’altro conducente.
La prassi corretta è quella di inviare formalmente la richiesta di risarcimento entro tempi ragionevoli dall’incidente — non aspettare di avere tutti i documenti o di essere completamente guariti. Si può sempre integrare successivamente la richiesta con la documentazione definitiva sulle lesioni subite.
I danni alle cose e i danni alla persona: termini diversi?
In linea generale il termine biennale si applica sia ai danni alle cose — il veicolo danneggiato — sia ai danni alla persona — le lesioni fisiche. Ma nella pratica la gestione dei due tipi di danno è spesso diversa.
I danni al veicolo si quantificano quasi immediatamente dopo l’incidente e la trattativa per il loro risarcimento si risolve di regola in tempi brevi. Il rischio di prescrizione su questa voce è limitato.
I danni alla persona sono quelli per cui il rischio di prescrizione è concreto. Le lesioni si valutano definitivamente solo dopo la stabilizzazione — cioè dopo che le condizioni di salute si sono stabilizzate e il medico legale può quantificare l’invalidità permanente residua. Questo processo può richiedere mesi, a volte anni. Nel frattempo la prescrizione scorre.
La soluzione pratica è inviare una lettera di messa in mora appena possibile dopo l’incidente — anche prima di avere la valutazione medico-legale definitiva — per bloccare il decorso della prescrizione. La quantificazione del danno può avvenire successivamente.
La prescrizione e il procedimento penale
Se parallelamente al procedimento civile è in corso un procedimento penale contro l’altro conducente — per omicidio colposo, lesioni personali colpose — la prescrizione civile è sospesa per tutta la durata del processo penale e riprende a decorrere dalla data in cui la sentenza penale passa in giudicato.
Questo meccanismo — previsto dall’art. 75 cod. proc. pen. — garantisce che chi aspetta l’esito del procedimento penale prima di agire in sede civile non venga penalizzato dalla prescrizione. Ma non è automatico: occorre che l’azione civile sia stata esercitata nel processo penale come parte civile, oppure che la prescrizione civile sia stata comunque interrotta prima della sospensione.
La regola pratica in sintesi
Dopo un incidente stradale, la cosa più importante sul piano legale — oltre alle cure mediche — è non aspettare passivamente che la situazione si risolva da sola. Entro i primi mesi dall’incidente, è opportuno inviare una richiesta formale di risarcimento alla compagnia assicurativa — anche in forma semplice, anche senza la quantificazione definitiva del danno. Questo blocca la prescrizione e preserva il diritto a fare causa in un momento successivo, quando tutte le informazioni necessarie saranno disponibili.
Chi non lo fa rischia di trovarsi, due anni dopo l’incidente, con un diritto al risarcimento formalmente esistente ma non più esercitabile.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Angelo Greco
Source link





