Quando la sede legale è straniera ma le decisioni direzionali sono prese in Italia, scatta l’esterovestizione. Ecco i criteri usati dai giudici per individuare la vera residenza fiscale.
Aprire una società oltre confine è il sogno di molti imprenditori, spesso attratti da una tassazione più leggera o da una burocrazia più snella. Sulla carta sembra tutto perfetto: si sceglie un Paese, si registra l’azienda e si inizia a operare. Tuttavia, bisogna fare molta attenzione a non cadere in un errore che può costare carissimo: pensare che basti un indirizzo straniero per non dover rendere conto al Fisco italiano. Se la “testa” che comanda rimane in Italia, anche il portafoglio deve restare qui. Questo fenomeno si chiama “esterovestizione”. In pratica, si “veste” da straniera una società che, nella sostanza, è italiana. In questo articolo ci occuperemo di società all’estero e vedremo quando le tasse si pagano in Italia? Scopriremo come l’Agenzia delle Entrate e i giudici riescano a smascherare queste situazioni. Scopriremo che non contano tanto i muri o le targhe sulla porta, quanto il luogo dove vengono prese le decisioni che contano. Analizzeremo quali sono le prove schiaccianti, dalle e-mail alle riunioni, che dimostrano che l’attività è gestita dal nostro Paese, rendendo inutile il tentativo di nascondersi dietro la libertà di stabilimento europea.
Cos’è l’esterovestizione societaria?
Il concetto base da comprendere è che per il Fisco la forma conta meno della sostanza. In tema di esterovestizione, la residenza fiscale di una società non è determinata automaticamente da ciò che c’è scritto nello statuto o dal luogo di costituzione formale, ma dal luogo in cui vengono concretamente adottate le decisioni dirigenziali (Ctr Marche, sent. 784/4/20).
La normativa italiana è molto chiara: si considerano residenti in Italia le società che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno nel territorio dello Stato la sede legale, la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale della loro attività (articolo 73, comma 3, Tuir). Se l’Agenzia delle Entrate scopre che una società formalmente estera è in realtà amministrata dall’Italia, la considera “esterovestita”. Questo significa che quella società dovrà pagare le tasse in Italia su tutti i suoi redditi, proprio come se fosse un’azienda italiana a tutti gli effetti, smontando di fatto il vantaggio fiscale ricercato.
Quali indizi controlla il Fisco per scoprire la sede reale?
Per capire dove batte il cuore pulsante dell’azienda, ovvero dove si trova la sua “sede effettiva”, i giudici seguono una serie di criteri precisi dettati dalla Corte di Cassazione (Cassazione, sent. 33234/18). Non si limitano a guardare la sede statutaria, ma indagano su dove si trova l’amministrazione centrale.
Gli elementi principali che vengono esaminati sono:
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il luogo di riunione dei dirigenti societari;
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il luogo, che solitamente è sempre lo stesso, in cui si adotta la politica generale della società.
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Ma l’indagine non si ferma qui. Possono essere presi in considerazione anche altri elementi secondari ma significativi, come il domicilio dei principali dirigenti, il luogo dove si svolgono le assemblee generali, il posto in cui sono conservati i documenti amministrativi e contabili e, molto importante, il luogo dove si svolge la maggior parte delle attività finanziarie, in particolare quelle bancarie. Se tutti questi indizi portano all’Italia, la residenza estera crolla.
Le e-mail e le riunioni provano che decidi tutto dall’Italia?
Spesso sono proprio le comunicazioni interne a tradire l’imprenditore. Per dimostrare che la regia è italiana, il Fisco analizza come fluiscono le informazioni. Se, ad esempio, le e-mail acquisite durante un controllo dimostrano che il responsabile della società estera invia settimanalmente o mensilmente in Italia i report della produzione e delle vendite, è un chiaro segnale che il controllo è in Italia.
Ancora più evidente è il caso in cui i formali amministratori della società estera inviano costantemente e-mail in Italia per ottenere l’approvazione definitiva e collegiale sulle decisioni chiave da prendere per la compagine. Se per ogni mossa importante serve l’ok dall’Italia, significa che l’autonomia della sede estera è solo apparente. Anche le riunioni fisiche sono determinanti: se si tiene nel nostro Paese la riunione mensile in cui si stabiliscono le sorti dell’azienda, si discutono le problematiche e si decide l’organizzazione, allora la “testa” dell’azienda è inequivocabilmente italiana.
Basta avere un amministratore straniero per essere in regola?
Molti pensano che nominare un amministratore formale all’estero o avere dei soci che risiedono oltre confine basti a proteggersi. Non è così. I giudici vanno a vedere chi prende le decisioni sostanziali. Anche la scelta iniziale di delocalizzare l’impresa all’estero dopo una fusione, se presa in Italia, è un indizio (Ctr Marche, sent. 784/4/20).
Se i soggetti indicati come amministratori della società estera sono italiani e si recano presso la sede straniera solo un paio di volte l’anno, è difficile sostenere che l’azienda sia gestita da lì. Un altro campanello d’allarme suona quando i progetti e gli investimenti da compiere all’estero vengono decisi in Italia. Anche la burocrazia formale può essere una trappola: se i verbali di assemblea dei soci (ad esempio per l’approvazione dei bilanci) vengono redatti materialmente all’estero ma poi spediti in Italia per essere sottoscritti dall’amministratore delegato o da chi ha il potere di firma, si rafforza l’idea che il vero centro decisionale sia nel Belpaese.
Posso difendermi invocando la libertà di stabilimento Ue?
Di fronte a un accertamento per esterovestizione, il contribuente prova spesso a difendersi citando il principio comunitario della libertà di stabilimento, che permette a un cittadino europeo di aprire un’attività in qualsiasi Stato membro. Tuttavia, questa difesa viene regolarmente respinta se l’Agenzia delle Entrate ha correttamente individuato i presupposti dell’esterovestizione (Ctr Marche, sent. 784/4/20).
La libertà di stabilimento non copre le costruzioni di puro artificio create allo scopo di eludere le tasse. Se i criteri dell’articolo 73 del Tuir e gli insegnamenti della Cassazione dimostrano che la sede estera è fittizia perché la direzione è in Italia, il principio europeo non può essere usato come scudo per evitare la tassazione nazionale.
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Angelo Greco
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