Presidente: Bellucci – Estensore: Picone
FATTO E DIRITTO
La ricorrente Fondazione Orizzonte Speranza è autorizzata all’esercizio dell’attività sanitaria in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e diurno, presso la Casa di cura privata “Stella del Mattino” in via Mellana a Boves (CN), per 60 posti letto, accredita ai sensi dell’art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992. Eroga prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale, alle condizioni stabilite contrattualmente.
Con deliberazioni del 2020 e del 2021, la Giunta regionale approvò disposizioni in materia di copertura dei costi del rinnovo contrattuale del personale sanitario non medico, stabilendo che la Regione, tramite le Aziende sanitarie, avrebbe versato un acconto del 50% dei maggiori oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi al secondo semestre 2020, nel limite di complessivi euro 4.387.721,25, riservandosi di provvedere sul conguaglio in esito alla revisione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 18 ottobre 2012. Con provvedimento dirigenziale del 2021, la Regione Piemonte assegnò alla A.S.L. CN1 l’importo totale di euro 91.560,15, di cui euro 59.713,14 riferibili alla Fondazione Orizzonte Speranza a titolo di acconto. In sede di liquidazione del corrispettivo dovuto per la mensilità di luglio 2025, l’Azienda sanitaria ha trattenuto l’importo di euro 59.713,14 in pretesa compensazione. La ricorrente Fondazione ha contestato la compensazione e richiesto chiarimenti, con lettere del 26 settembre 2025 e del 29 ottobre 2025 (doc. 9). Finalmente, con nota dell’11 novembre 2025 (doc. 10), l’Azienda sanitaria ha comunicato alla Fondazione di aver “applicato la modalità di registrazione contabile dell’acconto … indicata dai funzionari regionali competenti per scritto nel 2021”, che «l’ASL si è confrontata con la Direzione regionale e con i dirigenti regionali competenti e fino ad oggi, non sono pervenute diverse disposizioni rispetto alla compensazione dell’acconto erogato (iscritto a credito al conto 1220155 “Altri crediti verso erogatori privati accreditati e convenzionati di prestazioni sanitarie”)», che “l’ASL conferma la propria disponibilità alla restituzione dell’acconto, modificandone la natura rispetto a quanto sopra richiamato, a seguito di una disposizione scritta della Regione Piemonte”.
Con istanza di accesso ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 1990, la Fondazione ha rappresentato il proprio interesse a conseguire il pagamento dell’importo trattenuto ed a conoscere e verificare la motivazione e le direttive della Regione Piemonte ed ha richiesto copia: del documento scritto dei “funzionari regionali competenti”, richiamato nella nota della A.S.L. CN1 dell’11 novembre 2025, con il quale la Regione Piemonte avrebbe indicato la modalità di registrazione contabile dell’acconto dovuto ai soggetti accreditati; di ogni altro documento o corrispondenza intercorsa fra la A.S.L. CN1 e la Regione Piemonte avente ad oggetto le modalità di registrazione contabile dell’acconto ed il diritto della A.S.L. CN1 al suo recupero.
Con l’impugnata lettera del 14 gennaio 2026, la A.S.L. CN1 ha trasmesso copia del provvedimento dirigenziale del 2021 (non richiesto dalla Fondazione, in quanto pubblicato e già nella sua disponibilità) ed ha negato l’accesso all’ulteriore documentazione “in quanto l’istanza si presenta generica ed esplorativa, avente ad oggetto un complesso non individuato di atti di cui non si conosce neppure con certezza la consistenza e il contenuto o finanche l’effettiva sussistenza; non risulta, inoltre, rinvenibile il nesso strumentale tra la documentazione di cui viene richiesto l’accesso e le esigenze della istante”.
La ricorrente deduce la violazione degli artt. 22, 24 e 25 della l. n. 241 del 1990.
Si è costituita l’Azienda sanitaria, chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 23 aprile 2026 la causa è passata in decisione.
Il ricorso è fondato.
L’istanza di accesso della Fondazione è motivata come appresso: “(…) In attuazione della DGR 5-2435 / 2020 e della DD n. 588/2021, a copertura dei costi per rinnovo contrattuale del personale non medico, Fondazione Orizzonte Speranza – ETS ricevette dall’ASL CN1 l’acconto di euro 59.713,14 previa emissione di fattura n. 49E/2021. In sede di liquidazione dei corrispettivi relativi alla mensilità luglio 2025, l’ASL CN1 ha tuttavia trattenuto il suddetto importo a titolo di compensazione. A seguito di richiesta di chiarimenti della Fondazione, l’ASL CN1, con nota 11 novembre 2025 prot. 0150541, ha asserito trattarsi di proprio credito secondo quanto indicato per iscritto dai funzionari regionali competenti nel 2021. La Fondazione contesta la trattenuta e ha interesse a conoscere e verificare la motivazione e le indicazioni regionali cui l’ASL CN1 rinvia e alle quali si è attenuta”.
L’istanza, che muove da un interesse attuale e concreto della Fondazione alla conoscenza delle comunicazioni intercorse tra la Regione Piemonte e l’Azienda sanitaria, non può essere qualificata come meramente esplorativa.
Non è, infatti, generica una richiesta che individui i documenti detenuti dall’amministrazione, senza riportarne gli estremi di data e protocollo, ove l’interessato non possa averne conoscenza piena, essendo sufficiente che l’amministrazione sia posta nelle condizioni di comprendere la portata ed il contenuto della richiesta e di selezionare i documenti ai quali l’istante ha interesse ad accedere (cfr., tra molte: T.A.R. Lazio, Sez. II-bis, n. 15819 del 2023; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, n. 876 del 2023).
Nella specie, è stata la stessa A.S.L. CN1 a motivare espressamente l’avvenuta decurtazione del corrispettivo reclamato dalla Fondazione ricorrente sulla base delle interlocuzioni intercorse con i dirigenti regionali competenti e della “modalità di registrazione contabile dell’acconto (…) indicata dai funzionari regionali competenti per scritto nel 2021”.
Ne discende l’illegittimità del diniego all’accesso, che va annullato.
Le spese processuali seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
annulla il provvedimento di diniego del 14 gennaio 2026, prot. 4717;
condanna la A.S.L. CN1 a consentire, mediante estrazione di copia, l’accesso ai documenti richiesti dalla ricorrente con l’istanza del 15 dicembre 2025;
condanna la A.S.L. CN1 al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, nella misura di euro 2.000,00 (oltre accessori di legge).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
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