Scopri le differenze fiscali e legali tra modelle professioniste e influencer. Ecco come cambia la partita IVA, l’inquadramento giuridico e la gestione dei compensi secondo le norme.
Spesso capita di scorrere il feed dei social network e vedere personaggi noti posare con abiti firmati o promuovere prodotti. A un primo sguardo, sembra che facciano tutti lo stesso mestiere: sfruttare la propria immagine online per guadagnare. Anche l’Amministrazione Finanziaria, ultimamente, sta ponendo molta attenzione ai profili social con un alto numero di seguaci e contenuti sempre nuovi. Il rischio concreto è che il fisco faccia di tutta l’erba un fascio, assimilando indebitamente due figure che, in realtà, sono molto distanti tra loro: la modella professionista e l’influencer. Questa confusione nasce perché la popolarità sul web sembra identica, ma le regole del gioco sono diverse. Se vuoi sapere quali tasse pagano modelle e influencer, la risposta richiede un’analisi attenta. Non si tratta solo di quanti “like” si prendono, ma di come si è inquadrati dalla legge. Esistono profonde differenze giuridiche, lavoristiche e fiscali che separano nettamente queste due attività. Capire queste distinzioni è fondamentale per evitare errori nelle qualificazioni dei redditi e nel versamento dei contributi, proteggendosi da possibili contestazioni basate su redditi inesistenti o mal interpretati.
Come vengono inquadrate dalla legge queste professioni?
La prima grande differenza risiede nella qualificazione giuridica del lavoro svolto. La modella professionista lavora solitamente in un regime di lavoro autonomo. La sua attività rientra nel cosiddetto contratto d’opera (articoli 2222 e seguenti del Codice civile). Questo significa che lavora con professionalità e abitualità, ma senza essere subordinata: non riceve ordini direttivi rigidi come un dipendente, nemmeno dall’agenzia di moda che la rappresenta. Spesso esiste un contratto di esclusiva con l’agenzia, ma questo è lecito (articolo 2596 del Codice civile) purché sia limitato nel tempo e nello spazio. Tale vincolo non trasforma la modella in una dipendente; l’agenzia agisce semplicemente come una mandataria all’incasso (articoli 1703 e seguenti del Codice civile). In pratica, la modella emette la fattura per il suo compenso, che è ben distinto dalla provvigione che spetta all’agenzia. Inoltre, quando una modella cede i propri diritti di immagine, sta effettuando una prestazione di servizi autonoma (articolo 53, comma 1, del Tuir).
Dall’altra parte abbiamo l’influencer. Anche questa figura svolge un’attività autonoma (sempre articolo 2222 del Codice civile), ma la natura del lavoro è diversa: si tratta di un’attività promozionale online. Se l’influencer pubblica contenuti in modo continuativo e fa campagne ripetute, si parla di abitualità e scatta l’obbligo di aprire la partita Iva (articolo 5 del Dpr 633/1972). Se invece l’attività è sporadica, i guadagni finiscono tra i “redditi diversi” (articolo 67, comma 1, lett. l, del Tuir). Un aspetto unico per l’influencer è l’obbligo di trasparenza commerciale: chi guarda deve capire subito che si tratta di pubblicità. Le norme (articoli 20-26 del D.lgs 206/2005 e Guidelines Agcm 2023) impongono di segnalare i contenuti sponsorizzati per non incorrere in pratiche scorrette.
Qual è la differenza principale nell’attività svolta?
Per comprendere davvero la distinzione, bisogna guardare allo scopo del lavoro. L’attività dell’influencer ha un obiettivo preciso: orientare i consumi dei propri follower. L’influencer diffonde contenuti sui social media per promuovere l’acquisto di beni o servizi e, in cambio, riceve denaro o altre utilità.
Per le modelle, la situazione è differente. I loro compensi derivano da prestazioni specifiche come photoshooting, sfilate o promozione di brand. Tutto questo passa attraverso l’intermediazione delle agenzie. I vincoli di esclusiva che le modelle firmano spesso impediscono loro di svolgere attività parallele, compresa la monetizzazione diretta sui social network come farebbe un influencer. Tenere a mente questa separazione è importante per evitare che il fisco contesti alla modella redditi che non ha mai percepito, un principio che vale anche per sportivi o personaggi tv che hanno una popolarità online non finalizzata al guadagno diretto.
Come funziona l’IVA per modelle e influencer?
Entrambe le figure, muovendosi come prestatori indipendenti, sono soggette alle regole dell’IVA (articolo 5 del Dpr 633/1972). Non si applica loro l’esenzione prevista per i lavoratori subordinati (articolo 10 Direttiva 2006/112/CE), dato che operano in autonomia.
Per la modella, le prestazioni come le sfilate o i servizi fotografici sono considerate operazioni imponibili (articolo 3 del Dpr 633/1972). La cessione dei diritti di immagine, invece, è vista come un servizio “intangibile” e le tasse si pagano al momento dell’incasso effettivo. La base su cui si calcola l’IVA è il corrispettivo lordo, al netto di quanto trattenuto dall’agenzia mandataria (articolo 13 del Dpr 633/1972).
L’influencer, invece, fattura direttamente per servizi pubblicitari, come la pubblicazione di post o storie sponsorizzate. C’è anche una particolarità: la permuta (articolo 11 del Dpr 633/1972). Se un influencer riceve beni gratuiti in cambio di visibilità (il classico “cambio merce”), e c’è un accordo di reciprocità, anche quel valore può rientrare nel calcolo IVA. L’abitualità è il requisito chiave confermato dalla prassi (Risposta AE n. 700/2021) per l’applicazione dell’IVA agli influencer.
Come si pagano le tasse sui redditi (IRPEF)?
Dal punto di vista dell’IRPEF, sia la modella che l’influencer abituale generano un reddito di lavoro autonomo (articolo 53 del Tuir). Questo vuol dire che possono dedurre le spese sostenute per la loro attività in modo analitico (articoli 54 e 54-ter del Tuir). Una novità importante riguarda i rimborsi spese: dal 2025 non concorreranno a formare il reddito (D.lgs 192/2024).
Di norma, su questi compensi si applica una ritenuta d’acconto del 20% (articolo 25 del Dpr 600/1973). Attenzione però: se l’attività dell’influencer viene riqualificata come quella di un agente di commercio, la ritenuta sale al 23% (articolo 25-bis).
Entrambe le categorie possono accedere al regime forfetario (L 190/2014), che prevede una tassazione agevolata e l’esonero dall’IVA, a patto di rispettare certi limiti di ricavi.
Discorso a parte per l’influencer occasionale: in questo caso non serve partita IVA e i guadagni sono tassati come “redditi diversi” (articolo 67 del Tuir), con una base imponibile specifica (articolo 71 del Tuir) e la solita ritenuta del 20%.
A chi bisogna versare i contributi previdenziali?
Quando si parla di pensione e previdenza, le strade delle modelle e degli influencer si dividono nuovamente. La modella deve gestire una doppia posizione. Per i compensi che riceve dalle sue prestazioni lavorative, deve iscriversi al Fondo Pensione Lavoratori Spettacolo gestito dall’Inps (D.lgs 479/1994). Per quanto riguarda invece i guadagni derivanti dalle licenze di sfruttamento della propria immagine, la cassa di riferimento è la Gestione Separata (art. 2, co. 26, L 335/1995).
Diversa è la situazione per l’influencer. Questa figura fa riferimento esclusivamente alla Gestione Separata, con un’aliquota che si attesta al 28% nel 2025. C’è però un’eccezione importante che riguarda chi svolge questa attività in modo sporadico: se si rientra nel caso dell’occasionalità e i compensi restano sotto la soglia dei 5.000 euro annui, non scatta l’obbligo contributivo (art. 44, DL 269/2003).
Quando scatta il pagamento dell’Irap?
Un altro dubbio frequente riguarda l’Irap, l’Imposta regionale sulle attività produttive. La buona notizia è che, in linea generale, entrambe le figure sono esenti (L 234/2021). La legge tende a escludere queste categorie a meno che non esista una “autonoma organizzazione” che superi il minimo indispensabile. Questo concetto è stato chiarito anche dai giudici per le modelle (Cass. sent. n. 2714/2022): se non c’è una struttura complessa alle spalle, l’imposta non è dovuta. Anche la giurisprudenza più recente (Cgt Piemonte sent. 219/2023) conferma che la gestione professionale della propria immagine si qualifica come lavoro autonomo e non comporta il pagamento dell’Irap se ci si avvale di agenzie che agiscono come meri mandatari.
Come evitare accertamenti fiscali sbagliati?
Sarebbe molto utile un intervento ufficiale dell’Amministrazione finanziaria, magari attraverso una prassi, per mettere nero su bianco queste differenze operative. La distinzione è netta: le modelle professioniste, spesso legate da un rapporto di agenzia esclusiva, non usano i propri profili social personali per fare cassa e non ricavano denaro direttamente dai propri follower.
Gli influencer, al contrario, hanno un codice ATECO specifico, ottengono pagamenti diretti dai brand o dalle piattaforme e devono rispettare obblighi di “disclosure” (ovvero dichiarare che un contenuto è pubblicitario), obblighi che non toccano le modelle.
A fare un po’ di chiarezza ci pensa la circolare dell’istituto di previdenza (Circ. Inps 44/2025), che definisce la categoria dei content creators, nella quale rientrano gli influencer, tenendola ben distinta dalle professioni tradizionali come quella della modella. Questa demarcazione è fondamentale per proteggere le modelle da accertamenti induttivi infondati. Se il fisco non coglie la differenza, potrebbe presumere guadagni social che non esistono. Mantenere la distinzione garantisce la corretta qualificazione autonoma e l’accesso ai regimi agevolati previsti.
Quali accorgimenti devono adottare le agenzie?
Gli operatori del settore, come le agenzie professionali di moda e i brand, hanno oggi una grande responsabilità. Sono obbligati a formalizzare nei contratti queste distinzioni in modo chiaro e significativo. Questo passaggio è necessario per garantire il corretto adempimento di tutti gli obblighi di compliance relativi a Iva, Irpef e contributi.
Scrivere contratti precisi serve a evitare sanzioni pesanti per mancata trasparenza o per una errata riqualificazione del rapporto di lavoro. Comprendere a fondo queste differenze permette di evitare distorsioni fiscali e favorisce la nascita di un fisco più equo, capace di trattare in modo corretto sia le nuove professioni digitali sia quelle che devono considerarsi ancora tradizionali.
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Angelo Greco
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