Se il licenziamento è dovuto a eventi esterni alla volontà delle parti — come la revoca del permesso al lavoro esterno — il ticket non è dovuto. Se invece la causa è “ordinaria”, il ticket va versato. Lo chiarisce l’INPS con la circolare n. 59/2026, mentre la Cassazione con l’ordinanza n. 15066/2026 apre al diritto alla NASPI per i detenuti.
Un’azienda assume un detenuto in regime di lavoro esterno. Dopo un anno, l’amministrazione penitenziaria revoca il permesso al lavoro esterno. Il rapporto di lavoro cessa. L’azienda deve versare il ticket di licenziamento — il contributo che i datori pagano all’INPS ogni volta che interrompono un rapporto di lavoro subordinato? E il detenuto che per anni ha lavorato in cucina all’interno del carcere, quando smette di lavorare, ha diritto alla NASPI?
Due domande diverse, due risposte che la giurisprudenza e la prassi amministrativa del 2026 hanno finalmente iniziato a chiarire — anche se con qualche incertezza residua che vale la pena conoscere.
Il ticket di licenziamento: cos’è e perché esiste
Il ticket di licenziamento — tecnicamente contributo NASPI — è un importo che il datore di lavoro deve versare all’INPS ogni volta che un rapporto di lavoro a tempo indeterminato si interrompe in modo tale da far sorgere in capo al lavoratore il diritto alla NASPI. È una misura introdotta dalla L. n. 92/2012 con la logica di far partecipare i datori al costo delle politiche di sostegno al reddito dei disoccupati: chi licenzia contribuisce al fondo che paga l’indennità di disoccupazione.
Il ticket non è dovuto in tutti i casi di cessazione: esistono esenzioni per i licenziamenti per giusta causa, per le dimissioni, per il raggiungimento dei requisiti pensionistici, e — come ora chiarito dall’INPS — per alcune cessazioni legate al lavoro penitenziario.
La circolare INPS n. 59/2026: la regola per il lavoro carcerario
L’INPS, con la circolare n. 59/2026, ha finalmente fornito indicazioni sistematiche su una materia che fino ad ora era gestita in modo disomogeneo. Il punto di partenza è il seguente: la giurisprudenza ha progressivamente assimilato il rapporto di lavoro dei detenuti agli ordinari rapporti di lavoro subordinato, al fine di ampliare le tutele riconosciute a questi lavoratori. Ma questa assimilazione non è automatica su tutti i profili — e il ticket di licenziamento è uno di quelli che richiedono una valutazione specifica.
La regola che emerge dalla circolare è semplice nella sua formulazione, ma complessa nella sua applicazione: il ticket non è dovuto quando la cessazione del rapporto è dovuta a eventi esterni e non riconducibili alla disponibilità delle parti — né del datore né del lavoratore. Il ticket è dovuto quando la causa della cessazione rientra nelle ipotesi ordinarie.
I tre casi tipici e come si trattano
L’INPS individua tre situazioni ricorrenti nel lavoro penitenziario, con esiti diversi.
Revoca del permesso al lavoro esterno: il caso più semplice. Il permesso è concesso dall’amministrazione penitenziaria e può essere revocato in qualsiasi momento per ragioni che non dipendono né dal datore di lavoro né dal detenuto-lavoratore. È un evento esterno, imprevedibile, sottratto alla volontà delle parti. In questo caso il ticket non è dovuto.
La Srl Alfa ha assunto Mario, detenuto in regime di semilibertà, come magazziniere. L’amministrazione penitenziaria revoca il permesso di lavoro esterno per motivi di sicurezza. Il rapporto cessa. La srl Alfa non deve versare il ticket: la causa è esterna e non dipende dalla sua scelta né da quella di Mario.
Scarcerazione a fine pena: caso più delicato. Quando il detenuto viene scarcerato perché ha scontato la pena, il datore di lavoro — in teoria — potrebbe mantenere il rapporto di lavoro: il lavoratore è ora libero e potrebbe continuare a svolgere le stesse mansioni. Il ticket è esente solo se il datore accerta e comprova adeguatamente l’impossibilità di proseguire il rapporto. Non basta la scarcerazione in sé: bisogna dimostrare perché non è possibile continuare.
Trasferimento a un diverso penitenziario: analogamente, il trasferimento del detenuto non determina automaticamente l’esenzione dal ticket. Il datore deve verificare se il rapporto di lavoro può comunque proseguire — ad esempio se la distanza è tale da rendere materialmente impossibile la continuazione, o se invece esistono soluzioni organizzative praticabili. Solo in caso di impossibilità concreta e documentata il ticket non è dovuto.
La NASPI per i detenuti: la Cassazione apre uno spiraglio
Separato ma collegato è il tema della NASPI per i detenuti che lavorano all’interno degli istituti penitenziari. La Cassazione, con l’ordinanza n. 15066/2026, ha ribaltato le decisioni di merito che avevano negato la NASPI a un detenuto che aveva lavorato per cinque anni come operaio addetto alla cucina all’interno di un carcere.
Il caso era questo: il detenuto aveva lavorato dal 2017 al 2022 con turni organizzati dall’amministrazione penitenziaria. Alla cessazione dell’attività aveva chiesto la NASPI. L’INPS l’aveva inizialmente concessa, poi revocata. Il Tribunale e la Corte d’Appello di Firenze avevano confermato la revoca: le pause tra i turni di lavoro non costituivano disoccupazione involontaria, ma una fisiologica sospensione di un unico rapporto di lavoro. La NASPI — secondo questa impostazione — è pensata per il mercato del lavoro libero, non per il lavoro intramurario a finalità rieducative.
La Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio e ha indicato un percorso valutativo diverso: il lavoro penitenziario, pur inserito in un contesto rieducativo, è lavoro subordinato e deve essere valutato caso per caso. Le pause tra i turni non sono automaticamente equivalenti a disoccupazione, ma non sono nemmeno automaticamente irrilevanti. Occorre verificare se il rapporto di lavoro sia realmente cessato — nel qual caso la NASPI può spettare — o se continui all’interno di un unico programma organizzato, nel qual caso no.
L’errore da non ripetere: l’istruttoria mancante
La Cassazione ha identificato con precisione l’errore della Corte d’Appello: non aveva svolto un adeguato accertamento istruttorio sulla natura delle interruzioni lavorative. Aveva applicato una regola generale — le pause nei turni non sono disoccupazione — senza verificare le circostanze concrete: come erano organizzate le turnazioni, quale documentazione amministrativa regolava il rapporto, se la cessazione del 2022 era una vera interruzione definitiva o una sospensione temporanea.
Questo significa che la Corte d’Appello di Firenze, nel nuovo giudizio, dovrà riesaminare quegli elementi specifici e rispondere a una domanda concreta: il rapporto di lavoro di questo detenuto era davvero cessato nel 2022, o continuava formalmente anche nei periodi di inattività?
Le conseguenze pratiche: chi deve fare cosa
Per i datori di lavoro che impiegano detenuti in regime di lavoro esterno: al momento della cessazione del rapporto, documentare con cura la causa della cessazione. Se è la revoca del permesso — conservare la comunicazione dell’amministrazione penitenziaria. Se è la scarcerazione — valutare se esiste la possibilità concreta di mantenere il rapporto e, se non esiste, documentare le ragioni. I codici istituiti dall’INPS nel flusso UniEmens per queste cessazioni devono essere utilizzati correttamente.
Per i detenuti e gli ex detenuti che ritengono di avere diritto alla NASPI: la strada non è chiusa, ma richiede di dimostrare la natura della cessazione del rapporto. L’ordinanza della Cassazione apre uno spiraglio — ma non risolve la questione in astratto. Ogni caso va valutato in concreto, con la documentazione del rapporto di lavoro e delle circostanze della cessazione.
Una materia in evoluzione
Il lavoro penitenziario è da sempre un territorio di frontiera del diritto del lavoro — un’area dove le finalità rieducative si intrecciano con i diritti del lavoratore, dove le regole ordinarie si applicano con adattamenti non sempre chiari.
Il 2026 ha portato due contributi importanti: una circolare INPS che fornisce criteri operativi sul ticket, e una sentenza della Cassazione che impone una valutazione caso per caso sulla NASPI invece di negazioni aprioristiche. Non è ancora un quadro stabile e definitivo. Ma è un punto di partenza più solido di quanto esistesse prima.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Paolo Florio
Source link


