Saldo 2024 e acconti 2025 non versati o insufficienti si possono regolarizzare con il ravvedimento operoso. Le sanzioni scendono in base al ritardo. Ecco le regole e i calcoli.
La chiusura dei bilanci e la liquidazione delle imposte è il momento in cui molte aziende e professionisti scoprono che qualcosa non quadra: un acconto versato su base previsionale che si è rivelato insufficiente, un saldo dimenticato, un modello F24 a zero che non è mai stato trasmesso. Situazioni frequenti, con conseguenze fiscali che dipendono da quanto tempo è passato e da come ci si muove.
In molti si chiedono come funziona il ravvedimento operoso per sanare un versamento di imposte omesso o insufficiente e quanto costa farlo nel 2026. La risposta dipende da quando è scaduto il versamento, dalla data in cui si decide di regolarizzare e dalla disponibilità di crediti fiscali da utilizzare in compensazione. Il ravvedimento operoso consente di sanare la violazione con sanzioni ridotte, proporzionali al ritardo, senza attendere che arrivi un avviso del fisco — che a quel punto renderebbe l’operazione più costosa o impossibile. Le novità introdotte dal d.lgs. n. 87 del 2024 hanno ridisegnato il quadro sanzionatorio, e vale la pena ripercorrere le regole con qualche esempio concreto.
Il quadro generale: sanzione base e ravvedimento
La sanzione base per il tardivo o omesso versamento delle imposte è oggi del 25% dell’imposta non versata, ai sensi del d.lgs. n. 87 del 2024. Per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 la sanzione era del 30%.
Il ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997, consente di regolarizzare la violazione pagando una sanzione ridotta, proporzionale al tempo trascorso dalla scadenza. La condizione è che il versamento — imposta, sanzione ridotta e interessi — avvenga prima di ricevere un avviso di accertamento o bonario dal fisco, e che non siano già iniziati accessi o ispezioni.
Le sanzioni ridotte: quanto si paga a seconda del ritardo
Per i versamenti scaduti dal 1° settembre 2024 in poi, le sanzioni ridotte applicabili con il ravvedimento sono graduate come segue.
Nei primi 15 giorni di ritardo: la sanzione è pari a 1/15 per ogni giorno di ritardo del 12,5% (metà del 25%), quindi circa lo 0,083% al giorno. Per un versamento di 1.000 euro con 10 giorni di ritardo, la sanzione è di circa 8,33 euro.
Tra il 16° e il 30° giorno: la sanzione è 1/10 del 12,5%, pari all’1,25%.
Tra il 31° e il 90° giorno: la sanzione è 1/9 del 12,5%, pari all’1,3889%.
Entro un anno dalla scadenza (o entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione): la sanzione è 1/8 del 25%, pari al 3,125%.
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno della violazione: la sanzione è 1/7 del 25%, pari al 3,5714%.
Gli interessi moratori: come si calcolano
Oltre alla sanzione ridotta, il ravvedimento richiede il versamento degli interessi moratori calcolati con la formula dell’interesse semplice, sulla base del tasso legale annuo. I tassi rilevanti sono: 2,5% annuo nel 2024, 2% nel 2025, 1,6% dal 1° gennaio 2026.
Il calcolo si effettua dividendo l’importo per 365 (anche negli anni bisestili, per disposizione della Risoluzione n. 296/E del 2008), moltiplicando per il numero di giorni di ritardo e applicando il tasso vigente in ciascun periodo. Gli interessi vengono versati con un codice tributo separato rispetto all’imposta e alla sanzione.
Per esempio: ravvedere oggi un acconto scaduto il 1° dicembre 2025 significa calcolare interessi al 2% per i giorni dal 2 dicembre 2025 al 31 dicembre 2025 (30 giorni) e al 1,6% per i giorni dal 1° gennaio 2026 fino alla data del versamento.
La compensazione con crediti fiscali
Il ravvedimento non richiede necessariamente un esborso di cassa. L’imposta omessa può essere compensata con crediti fiscali disponibili, presentando un modello F24 che utilizzi il credito per coprire il debito.
I crediti risultanti dalla dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati dal giorno successivo alla chiusura del periodo d’imposta, a condizione che siano effettivamente spettanti e indicati in dichiarazione. Per crediti superiori a 5.000 euro è necessario attendere dieci giorni dalla trasmissione della dichiarazione, con apposizione del visto di conformità.
Un aspetto importante: la compensazione deve avvenire con un credito già disponibile alla scadenza del versamento. Un credito sorto successivamente all’omissione può comunque essere usato per compensare il debito, ma in quel caso non si applica la sanzione fissa per l’F24 a zero — si applica la sanzione percentuale sull’imposta.
È anche possibile il ravvedimento parziale: si regolarizza solo una parte dell’imposta omessa, versando la sanzione e gli interessi proporzionati alla quota regolarizzata. Il residuo potrà essere ravveduto in un momento successivo, o pagato all’arrivo dell’avviso bonario — in quel caso con sanzione ridotta all’8,33% (un terzo del 25%).
Quattro esempi pratici
Il modello F24 non trasmesso. Il sig. Rossi aveva un saldo a debito per cedolare secca di 3.000 euro e un credito Irpef di 4.250 euro. L’F24 a zero del 30 giugno 2025 non è stato trasmesso. Entro il 30 giugno 2026 può trasmettere l’F24 versando la sola sanzione di 12,50 euro — pari a 1/8 della sanzione fissa di 100 euro — utilizzando il credito Irpef per 3.012,50 euro (imposta più sanzione).
La plusvalenza non prevista. La Bianchi Srl aveva versato acconti Ires 2025 su base previsionale per 10.000 euro, quando il metodo storico avrebbe richiesto 15.000. Una plusvalenza realizzata a dicembre ha reso insufficienti gli acconti. Ravvedendo entro il 30 aprile 2026 i due omessi versamenti in acconto di 2.500 euro ciascuno (scaduti il 21 luglio e il 1° dicembre 2025), la società versa sanzioni per 156,26 euro e interessi per 52,74 euro, oltre all’imposta.
Le imposte non versate. Il sig. Neri non ha versato acconti Irpef per 10.000 euro né il saldo di 3.000 euro per il 2024. Ravvedendo il 31 marzo 2026: il primo acconto da 4.000 euro (scaduto il 1° luglio 2024, quindi con sanzione al 30%) richiede sanzioni di 171,43 euro e interessi di 145,92 euro; il secondo acconto da 6.000 euro (scaduto il 2 dicembre 2024, con sanzione al 25%) richiede sanzioni di 214,29 euro e interessi di 155,59 euro; il saldo da 3.000 euro richiede sanzioni di 93,75 euro e interessi di 42,08 euro.
Il ravvedimento parziale. La F.lli Verdi Srl ha versato il secondo acconto Ires 2025 in misura insufficiente di 6.000 euro. Dal modello Iva 2026 emerge un credito di 2.000 euro. Con disponibilità finanziarie limitate, la società ravvede il 30 aprile 2026 solo 2.500 euro: versa 595,39 euro (2.500 di imposta più 78,13 di sanzioni più 17,26 di interessi, al netto dei 2.000 euro di credito Iva). I restanti 3.500 euro potranno essere ravveduti successivamente o pagati all’avviso bonario con sanzione all’8,33%.
Il ravvedimento nel concordato preventivo biennale
Una precisazione per chi ha aderito al concordato preventivo biennale. Anche questi contribuenti possono utilizzare il ravvedimento operoso per regolarizzare i versamenti delle imposte concordate, purché non abbiano ancora ricevuto un avviso bonario. Se l’avviso è già arrivato, il pagamento entro 60 giorni dalla ricezione consente comunque di non decadere dal concordato, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 13 del 2024, con sanzione ridotta a un terzo del 25%.
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