La Cassazione estende la Tabella unica nazionale oltre i sinistri stradali. Diventa parametro generale dell’equità, ma penalizza l’invalidità temporanea rispetto alle tabelle milanesi.
Quando si subisce un danno alla salute, il problema centrale è uno: quanto vale quel danno in termini economici? Chi ha il diritto di essere risarcito deve poter contare su una valutazione equa, prevedibile e uniforme. Per decenni, la risposta a questa domanda dipendeva spesso dalla città in cui si trovava il tribunale che decideva la causa: le Tabelle del Tribunale di Milano erano diventate il riferimento nazionale più diffuso, ma non erano obbligatorie, e i giudici potevano discostarsene.
Adesso qualcosa sta cambiando. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8630/2026, ha compiuto un intervento di sistema che ridisegna i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale.
In tema di danno biologico, la Tabella unica nazionale cambia i risarcimenti, e lo fa in modo più ampio di quanto il legislatore avesse originariamente previsto. La Tabella unica nazionale, nata per i sinistri da circolazione stradale, diventa parametro privilegiato del giudizio equitativo anche per i danni derivanti da altri eventi, e anche per fatti verificatisi prima del 5 marzo 2025. Ma questa evoluzione ha un lato oscuro: i valori fissati per l’invalidità temporanea sono significativamente inferiori a quelli delle Tabelle milanesi, con conseguenze concrete per molti danneggiati. In questo articolo analizzeremo la portata della decisione, le sue implicazioni pratiche, e i rischi che comporta per chi subisce un danno alla salute.
Che cos’è la Tabella unica nazionale e perché è stata introdotta?
La Tabella unica nazionale (TUN) è uno strumento di liquidazione del danno biologico introdotto dal legislatore nell’ambito del Codice delle assicurazioni. La sua finalità originaria era precisa e circoscritta: fornire un parametro uniforme per la liquidazione del danno biologico da lesioni macropermanenti nei sinistri derivanti dalla circolazione stradale.
Prima della TUN, il panorama era frammentato. I giudici italiani si affidavano a tabelle di origine pretoria, elaborate dai Tribunali di Milano e di Roma, che nel tempo erano diventate i riferimenti nazionali più utilizzati. Le Tabelle milanesi in particolare erano adottate dai giudici di tutto il paese come criterio orientativo, pur non avendo forza vincolante. Ma il loro utilizzo creava comunque disomogeneità: non tutti i giudici le applicavano allo stesso modo, e i valori potevano variare significativamente da caso a caso.
La TUN nasce dall’esigenza di uniformità: un parametro unico, di fonte normativa, che garantisca trattamenti omogenei su tutto il territorio nazionale. Sul piano dei valori per le lesioni permanenti, la TUN ha aggiornato e in molti casi incrementato i risarcimenti rispetto alle tabelle precedenti. Ma sul versante dell’invalidità temporanea, come vedremo, il confronto con le Tabelle milanesi non è favorevole al danneggiato.
Qual è il principio innovativo affermato dalla Cassazione con la sentenza 8630/2026?
Il passaggio più rilevante della sentenza riguarda l’estensione della TUN oltre i confini originari per cui era stata pensata.
La Cassazione ha affermato che la TUN può essere utilizzata come criterio di riferimento nella liquidazione del danno biologico da lesioni macropermanenti anche al di fuori del proprio ambito normativo tipico. Questo significa due cose concrete: primo, che si applica non solo ai sinistri da circolazione stradale, ma anche a danni derivanti da altri eventi (cadute, malpractice medica, infortuni, e così via); secondo, che si applica anche a fatti verificatisi prima del 5 marzo 2025, data di entrata in vigore della TUN.
Come è possibile estendere una norma oltre i suoi limiti espliciti? La Cassazione risolve questo problema con un ragionamento preciso: l’applicazione della TUN non discende da una sua efficacia diretta (che sarebbe limitata ai casi previsti dalla legge), ma dalla sua funzione di parametro del potere equitativo del giudice, fondato sugli articoli 1226 e 2056 del codice civile.
In altre parole: il giudice, quando liquida un danno non patrimoniale in via equitativa, deve utilizzare il parametro che meglio garantisce uniformità e prevedibilità delle decisioni. E la TUN, essendo di fonte normativa, è il parametro più autorevole disponibile. Non perché sia obbligatoria, ma perché è lo strumento che meglio esprime la volontà del legislatore di uniformare i risarcimenti.
Come cambia il ruolo delle tabelle nel giudizio equitativo?
Per capire la portata della decisione, bisogna chiarire come funziona il giudizio equitativo nella liquidazione del danno non patrimoniale.
Quando un giudice deve liquidare un danno alla salute, la legge gli consente di farlo in via equitativa quando non è possibile determinare il danno nel suo preciso ammontare (art. 1226 c.c.). L’equità non significa arbitrio: significa che il giudice deve usare criteri ragionevoli, uniformi e proporzionati, che consentano di trattare casi simili in modo simile.
Le tabelle, siano esse di origine giurisprudenziale come quelle milanesi o di fonte normativa come la TUN, servono esattamente a questo: fornire al giudice uno strumento tecnico che traduce il danno in un valore economico in modo uniforme e prevedibile.
La novità introdotta dalla sentenza 8630/2026 è che tra questi strumenti, la TUN assume ora il ruolo di parametro privilegiato. Non formalmente obbligatorio, ma preferenziale. Se il giudice decide di non applicarla, deve spiegare perché con una motivazione più dettagliata di quella che sarebbe stata richiesta per discostarsi dalle Tabelle milanesi.
Quando si applica la TUN nei giudizi in corso?
La sentenza fornisce indicazioni operative precise per i giudizi pendenti, distinguendo tra gradi diversi del processo.
Nei giudizi di primo grado, la TUN entra tra gli strumenti a disposizione del giudice per tutte le liquidazioni effettuate dopo il 5 marzo 2025, indipendentemente dalla data del sinistro. Il criterio di riferimento è il momento in cui il giudice esercita il proprio potere equitativo: se la sentenza viene pronunciata dopo il 5 marzo 2025, il giudice deve considerare la TUN come parametro privilegiato, anche se il fatto che ha causato il danno è avvenuto anni prima.
Nei giudizi d’appello, la situazione è più complessa. Il ricorso alla TUN è possibile solo se l’impugnazione ha contestato la scelta del criterio di liquidazione in sé, cioè se la parte ha espressamente messo in discussione la metodologia usata dal giudice di primo grado. Se invece l’appello ha riguardato solo il quantum, cioè l’importo liquidato, senza contestare il metodo, la questione della scelta del parametro è coperta da giudicato interno e non può essere riaperta.
Lo stesso principio vale per le impugnazioni in sede di legittimità: se il ricorso non contesta il metodo, non si può sollevare la questione della TUN davanti alla Cassazione.
Qual è il problema dell’invalidità temporanea nella TUN?
Arriviamo al punto più critico. Mentre l’attenzione del dibattito si è spesso concentrata sulla liquidazione del danno biologico permanente, è sul versante dell’invalidità temporanea che la TUN produce gli effetti più penalizzanti per i danneggiati.
La TUN fissa un valore base di 56,18 euro al giorno per l’invalidità temporanea totale. Questo importo è suscettibile di incremento per la componente morale del danno, entro una forbice compresa tra il 30 e il 60 per cento. Applicando l’incremento minimo del 30 per cento, il valore sale a circa 73 euro al giorno. Applicando quello massimo del 60 per cento, si arriva a circa 90 euro al giorno.
Il confronto con le Tabelle milanesi 2024 è impietoso. Le Tabelle del Tribunale di Milano collocavano il risarcimento giornaliero per l’inabilità temporanea totale in un range generalmente compreso tra 115 e 173 euro. La differenza è enorme: il valore base della TUN è meno della metà del limite minimo delle Tabelle milanesi.
Facciamo un esempio concreto. Una persona che subisce un infortunio e rimane in invalidità temporanea totale per 60 giorni. Con le Tabelle milanesi, il risarcimento per questo solo componente del danno sarebbe stato compreso tra 6.900 e 10.380 euro. Con la TUN, al valore base si ottiene 3.371 euro. Con l’incremento massimo del 60 per cento, si sale a 5.393 euro. Il divario è significativo.
Perché il divario sui valori dell’invalidità temporanea è particolarmente preoccupante?
Il problema non è solo numerico. È strutturale, e riguarda la dinamica concreta con cui i risarcimenti vengono definiti nella realtà.
La stragrande maggioranza dei sinistri stradali si risolve in sede stragiudiziale, cioè attraverso trattative dirette con la compagnia assicurativa, senza arrivare davanti a un giudice. In questa sede, il potere contrattuale del danneggiato è limitato: non dispone degli strumenti istruttori del giudizio, ha difficoltà a provare il danno morale in modo dettagliato, e spesso si trova a dover accettare offerte che si avvicinano ai minimi tabellari.
Con le Tabelle milanesi, il minimo era comunque un importo significativo. Con la TUN, il minimo scende drasticamente. E c’è il rischio concreto che le compagnie assicurative utilizzino il valore base della TUN come punto di partenza delle trattative, riconoscendo incrementi per la componente morale solo in casi residuali e difficili da provare in via stragiudiziale.
L’effetto complessivo è quello di una compressione verso il basso dei valori liquidativi, che colpisce in modo particolare quella parte del danno che nella pratica è più frequente e più immediata: l’invalidità temporanea che segue a ogni tipo di lesione, anche quelle che non lasciano postumi permanenti.
Il giudice può ancora discostarsi dalla TUN?
Sì, ma con un onere motivazionale più elevato. La sentenza della Cassazione precisa che il giudice che non applica la TUN, preferendo ad esempio le Tabelle milanesi, deve fornire una motivazione specifica e puntuale. Questo onere motivazionale è più intenso rispetto a quello che era richiesto per discostarsi dalle Tabelle milanesi, proprio perché la TUN ha una derivazione normativa che le attribuisce una particolare forza conformativa.
Il discostamento è più agevole nei casi che esulano dall’ambito tipico di applicazione della TUN (cioè i sinistri non derivanti dalla circolazione stradale), ma anche in questi casi è soggetto a un rigoroso controllo motivazionale.
In pratica, il sistema diventa questo: la TUN è il punto di partenza preferenziale. Il giudice può allontanarsene, ma deve spiegare perché il caso concreto giustifica un diverso parametro, e questa spiegazione deve essere adeguata e specifica. Non è più sufficiente richiamare genericamente le Tabelle milanesi come parametro alternativo.
Cosa cambia per le lesioni micropermanenti?
La sentenza apre anche uno scenario non affrontato direttamente, ma logicamente connesso alla sua ratio. La valorizzazione della TUN come parametro generale dell’equità potrebbe riflettersi anche sul terreno delle lesioni micropermanenti da circolazione stradale (quelle tra l’1 e il 9 per cento di invalidità), oggi disciplinate dall’articolo 139 del Codice delle assicurazioni.
Per queste lesioni, fino a oggi, la distinzione tra le tabelle di origine pretoria e quelle normative è rimasta netta. Ma la logica espansiva riconosciuta dalla Cassazione alla TUN, e l’enfasi sul momento della liquidazione come momento rilevante per la scelta del parametro, potrebbe favorire nuovi orientamenti che verifichino l’incidenza della TUN anche in questo ambito, almeno in funzione integrativa.
Si tratta, allo stato attuale, di una prospettiva aperta e non ancora cristallizzata in decisioni definitive. Ma è coerente con la direzione in cui si sta muovendo la giurisprudenza.
Conclusioni: uniformità sì, ma a quale prezzo?
La sentenza 8630/2026 della Cassazione segna un’evoluzione importante nel sistema di liquidazione del danno non patrimoniale. La TUN diventa parametro privilegiato del giudizio equitativo, esteso oltre i confini originari, con l’obiettivo di garantire uniformità e prevedibilità dei risarcimenti su tutto il territorio nazionale.
L’obiettivo è condivisibile. Ma il modo in cui viene perseguito ha un costo: i valori dell’invalidità temporanea fissati dalla TUN sono significativamente inferiori a quelli delle Tabelle milanesi, e questo si traduce in risarcimenti più bassi per molti danneggiati, soprattutto nella fase stragiudiziale dove il potere contrattuale del singolo è già limitato.
Il sistema che emerge è meno plurale di quello precedente, più orientato verso uno standard nazionale, ma potenzialmente meno generoso per chi ha subito un danno alla salute. La discrezionalità del giudice rimane, ma è orientata da un parametro che tende a imporsi come punto di riferimento dal quale è sempre più difficile prescindere. Per i professionisti del settore, la comprensione di questi meccanismi è fondamentale per assistere al meglio chi cerca giustizia dopo un danno alla salute.
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Paolo Florio
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