Arriva l’obbligo di pubblicare le assoluzioni


La Camera approva l’obbligo per i media di pubblicare le sentenze di assoluzione e proscioglimento. Ecco le nuove regole e i poteri del Garante Privacy per dare adeguato risalto ai provvedimenti giudiziari favorevoli ed eliminare le notizie non più attuali.

Se l’imputato o l’indagato viene assolto o prosciolto, la notizia va data obbligatoriamente dalla stampa che aveva già pubblicato qualcosa sulla vicenda, quando aveva parlato – spesso con grande clamore mediatico – dell’indagine in corso e di eventuali arresti o altri provvedimenti restrittivi. È questo il cuore della nuova proposta di legge di iniziativa parlamentare approvata oggi alla Camera (con 127 sì, nessun voto contrario e 82 astenuti) e che adesso passa al Senato per l’esame definitivo.

Si tratta di una novità importante sia per il mondo dell’informazione sia per la corretta applicazione delle garanzie processuali. Vediamo subito cosa cambierà concretamente per editori, giornalisti e cittadini se la norma dovesse diventare legge definitiva.

Come funziona il nuovo meccanismo

La proposta (A.C. 632-A, primo firmatario onorevole Costa) introduce nel Codice della privacy un nuovo articolo, il 144-ter.

Questa norma impone regole molto precise per tutte le testate di informazione, siano esse giornalistiche, radiofoniche, televisive o online:

  • la persona coinvolta in un procedimento penale ha il diritto di chiedere ed ottenere la pubblicazione della notizia del provvedimento favorevole (in concreto, può trattarsi di una sentenza di assoluzione, un proscioglimento, un non luogo a procedere o un provvedimento di archiviazione;

  • il direttore o il responsabile del mezzo di comunicazione che aveva dato notizia dell’avvio del procedimento penale, o diffuso dichiarazioni e atti ad esso relativi (es. avvisi di garanzia, interrogatori, arresti o altre misure cautelari), è tenuto, obbligatoriamente, a dare pubblicità dell’esito favorevole, quindi non può omettere tale pubblicazione;

  • la pubblicazione deve avvenire garantendo un «rilievo adeguato allo spazio già riservato» alla notizia originaria: questo, evidentemente, serve per garantire, sia pure a posteriori, il necessario bilanciamento tra le due notizie di segno opposto; si applica, dunque, un criterio di pari visibilità;

  • tutto ciò dovrà avvenire in modo totalmente gratuito per l’interessato, senza costi di alcun tipo a suo carico.

In pratica, se ad esempio un giornale online aveva dato grande evidenza all’arresto, all’indagine o al rinvio a giudizio, ora non potrà relegare l’assoluzione in un angolo invisibile del sito. Dovrà garantire una pubblicazione proporzionata all’attenzione mediatica già data alla vicenda.

Il ruolo del Garante e le tutele per il cittadino

Cosa accade se il mezzo di comunicazione ignora la richiesta di rettifica o di aggiornamento e non pubblica nulla al riguardo? In questo caso il cittadino non è lasciato senza tutele, ma viene istituito un iter rapido di tutela:

  • in caso di inadempimento da parte della testata, l’interessato può rivolgere una segnalazione formale al Garante per la protezione dei dati personali;

  • il Garante deve prendere una decisione nei cinque giorni successivi al ricevimento della segnalazione;

  • l’Autorità ha il potere di ordinare direttamente la pubblicazione della notizia relativa al provvedimento favorevole all’indagato o imputato.

Per il momento non è stata prevista l’applicazione di sanzioni collaterali da parte del Garante in caso di inottemperanza, mantenendo il focus sull’obbligo di pubblicazione.

Il bilanciamento tra cronaca e reputazione

Questa proposta di legge si inserisce in un quadro normativo e giurisprudenziale già in profonda evoluzione. Il tema si intreccia strettamente con l’evoluzione del “diritto all’oblio“, già affrontato dalla recente riforma Cartabia (D.lgs. n. 150/2022) che disciplina la cosiddetta “deindicizzazione” su internet per i soggetti destinatari di archiviazioni o proscioglimenti: in pratica, le vecchie notizie non compaiono più quando si ricerca sul motore (es. Google) qualche informazione su una determinata persona.

Il problema concreto nasce quando la notizia dell’accusa – data con grande rilievo mediatico – resta impressa nella memoria collettiva, mentre la notizia dell’assoluzione non riceve pari attenzione. Il danno reputazionale può essere enorme: per anni, digitando il nome di una persona sui motori di ricerca, possono comparire articoli sull’indagine, senza che il lettore sappia che il procedimento si è concluso favorevolmente.

La proposta di legge prova a correggere questo squilibrio. Non vieta la cronaca giudiziaria, ma impone una forma di responsabilità successiva. In poche parole, la nuova regola stabilisce che chi ha raccontato l’inizio del procedimento deve dare conto anche dell’esito favorevole e deve farlo con pari evidenza, dando lo stesso risalto alla notizia ora divenuta favorevole all’imputato, che è stato assolto o prosciolto.

Il nuovo provvedimento legislativo cerca così di dare una risposta strutturale a un problema che la Cassazione ha dovuto più volte dirimere: il complesso bilanciamento tra il diritto di cronaca e la privacy. Fino ad oggi, la giurisprudenza di legittimità (come ribadito nella recente sentenza n. 14488/2025) ha spesso dovuto valutare come il trascorrere del tempo faccia venire meno l’attualità di una notizia che era stata legittimamente pubblicata in origine, scontrandosi attualmente con la sacrosanta pretesa di un soggetto di “essere dimenticato” per fatti vecchi.

Con questa legge, l’ordinamento fa, dunque, un grosso passo ulteriore: non si tratta più solo di oscurare o dimenticare l’accusa un tempo formulata, ma di garantire un vero e proprio diritto a veder ripristinata pubblicamente la propria onorabilità con la medesima risonanza mediatica del passato.

La parola passa ora a Palazzo Madama. Se il testo sarà approvato anche in Senato e diventerà legge, potrà rappresentare un nuovo strumento per contrastare gli effetti distorsivi della cronaca giudiziaria incompleta: quella che racconta l’accusa in modo enfatico e fornendo tutti i particolari, ma poi dimentica l’assoluzione o le altre forme di proscioglimento.


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 Paolo Remer

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