cos’è e come si fa


Dal 13 maggio 2026 il certificato medico di infortunio INAIL diventa più semplice da compilare e inviare: meno campi, invio rapido e nuove regole sul rientro al lavoro.

Quando un lavoratore subisce un infortunio sul lavoro, non basta avvisare il datore di lavoro o andare al pronto soccorso. Serve un documento preciso: il certificato medico di infortunio, oggi trasmesso all’INAIL in modalità telematica.

È questo certificato che consente di aprire correttamente la pratica, documentare la prognosi e permettere all’INAIL di riconoscere le prestazioni dovute. Dal 13 maggio 2026 il servizio online per la compilazione e l’invio del certificato è stato aggiornato: la procedura è più snella, con meno campi obbligatori e con l’obbligo di indicare almeno un recapito del lavoratore infortunato.

La novità riguarda soprattutto medici, pronto soccorso, strutture sanitarie e operatori che trasmettono i certificati, ma ha conseguenze pratiche anche per lavoratori e aziende. Capire come funziona il certificato telematico serve infatti a evitare ritardi, errori e contestazioni nella gestione dell’infortunio.

Cos’è il certificato di infortunio telematico

Il certificato medico di infortunio telematico è il documento con cui il medico attesta che il lavoratore ha subito un infortunio collegato all’attività lavorativa e indica il periodo di inabilità temporanea assoluta al lavoro.

In pratica, il certificato serve a dire all’INAIL che il lavoratore, a causa dell’infortunio, non può svolgere la propria attività per un determinato numero di giorni.

La circolare INAIL n. 17 del 29 aprile 2026 ricorda che la certificazione medica dell’infortunio è trasmessa telematicamente all’Istituto da qualunque medico o struttura sanitaria competente al rilascio che presti la prima assistenza al lavoratore. La modulistica utilizzata è il modello 1SS, cioè la certificazione medica di infortunio lavorativo.

Il certificato può essere:

  • primo certificato, quando viene rilasciato subito dopo l’infortunio;
  • continuativo, se la prognosi viene prolungata;
  • definitivo, quando viene constatata la conclusione del periodo di inabilità;
  • di riammissione in temporanea, se vi è una riapertura o una nuova valutazione della temporanea.

Questa classificazione, chiarisce l’INAIL, ha una funzione operativa: serve a gestire meglio le diverse attestazioni mediche, ma non cambia il valore giuridico del singolo certificato.

A cosa serve il certificato di infortunio

Il certificato serve innanzitutto ad aprire e gestire la pratica INAIL.

Senza certificazione medica, l’infortunio non può essere correttamente valutato dall’Istituto. Il certificato indica la diagnosi, la prognosi, il periodo di inabilità e, quando necessario, l’eventuale presunzione di invalidità permanente.

Dal punto di vista pratico, il documento serve a:

  • dimostrare che il lavoratore è temporaneamente inabile al lavoro;
  • consentire all’INAIL di valutare il diritto all’indennità;
  • permettere al datore di lavoro di effettuare la denuncia o comunicazione di infortunio;
  • individuare la durata dell’assenza giustificata;
  • stabilire quando il lavoratore può rientrare in servizio.

È quindi un documento centrale sia per il lavoratore sia per l’azienda.

Chi deve rilasciare e inviare il certificato

Il certificato deve essere rilasciato dal medico che presta la prima assistenza al lavoratore infortunato.

Può trattarsi, ad esempio, del medico del pronto soccorso, di un medico ospedaliero, del medico di base o di una struttura sanitaria abilitata. La regola essenziale è che il certificato non deve essere consegnato materialmente all’INAIL dal lavoratore: deve essere trasmesso dal medico o dalla struttura sanitaria per via telematica.

Il lavoratore, però, non resta del tutto passivo. Deve comunicare al datore di lavoro i riferimenti del certificato, in particolare:

  • il numero identificativo;
  • la data di rilascio;
  • i giorni di prognosi;
  • ogni informazione utile per consentire al datore di lavoro di procedere con gli adempimenti.

Questa comunicazione è importante perché il datore di lavoro, ricevuta notizia dell’infortunio, deve effettuare la denuncia o comunicazione all’INAIL nei casi previsti dalla legge.

Cosa cambia dal 13 maggio 2026

Dal 13 maggio 2026 è disponibile una nuova versione del servizio INAIL per la compilazione e l’invio dei certificati medici di infortunio. La modifica non cambia la natura del certificato, ma punta a semplificare il lavoro dei medici e a rendere più efficiente la gestione della pratica.

Le principali novità sono quattro.

La prima è la riduzione dei campi obbligatori. Il medico deve inserire meno dati rispetto al passato, così la compilazione diventa più rapida.

La seconda è l’eliminazione dei campi non essenziali, cioè di quelle informazioni che non sono indispensabili per la gestione della certificazione.

La terza è la razionalizzazione delle tipologie e delle diciture del certificato, in modo da rendere più chiaro il percorso di compilazione.

La quarta è l’introduzione dell’obbligo di indicare almeno un recapito del lavoratore infortunato, utile per agevolare le comunicazioni relative alla pratica.

Questa ultima novità è particolarmente importante. Spesso, infatti, i ritardi nella gestione della pratica derivano proprio dalla difficoltà di contattare il lavoratore o di completare alcuni passaggi istruttori.

Le modalità di trasmissione

La nuova versione del servizio non elimina le modalità di invio già esistenti. Come confermato nella circolare INAIL n. 23 del 11 maggio 2026, restano operative tre forme di trasmissione:

Modalità Chi la usa Cosa cambia
Servizio online INAIL Medici e utenti abilitati Aggiornamento automatico nel servizio
Invio offline tramite file .xml Strutture o operatori con sistemi propri Necessario adeguare i sistemi
Cooperazione applicativa/interoperabilità Strutture integrate con i sistemi INAIL Necessario adeguarsi alle nuove specifiche tecniche

Per chi utilizza il servizio online, l’aggiornamento è disponibile direttamente sulla piattaforma. Chi invece invia i certificati tramite file .xml o tramite interoperabilità deve adeguare i propri sistemi alla documentazione tecnica aggiornata.

Cosa deve fare il medico

Il medico deve compilare il certificato tramite il servizio INAIL o tramite i sistemi abilitati, indicando gli elementi necessari per la gestione dell’infortunio.

Nel certificato devono essere presenti, sin dal primo invio:

  • la diagnosi;
  • la prognosi;
  • il periodo di inabilità assoluta al lavoro;
  • l’eventuale presunzione di invalidità permanente, se rilevante;
  • almeno un recapito del lavoratore, secondo la nuova versione del servizio.

Il certificato viene poi trasmesso telematicamente all’INAIL.

Per l’accesso ai servizi online occorrono le credenziali previste, come SPID, CNS o CIE, e l’abilitazione al servizio. Le strutture sanitarie che utilizzano sistemi propri devono invece verificare l’adeguamento tecnico alle nuove specifiche.

Cosa deve fare il lavoratore infortunato

Il lavoratore deve prima di tutto farsi visitare da un medico e spiegare chiaramente che l’evento è avvenuto in occasione di lavoro.

Dopo il rilascio del certificato, deve comunicare subito al datore di lavoro i relativi estremi. Non è necessario che consegni materialmente il certificato cartaceo all’INAIL, perché l’invio avviene per via telematica; tuttavia, deve mettere l’azienda in condizione di identificare il certificato e procedere alla denuncia.

Il lavoratore deve inoltre rispettare il periodo di prognosi. Se la prognosi viene prorogata, serve un nuovo certificato continuativo. Se invece il lavoratore vuole rientrare prima della scadenza, valgono regole specifiche.

Quando si può rientrare al lavoro

La circolare INAIL n. 17 del 29 aprile 2026 ha chiarito un punto molto pratico: il lavoratore può riprendere l’attività al termine del periodo di prognosi indicato nell’ultimo certificato ricevuto dall’INAIL, senza dover necessariamente produrre un ulteriore certificato “definitivo”.

Questo significa che, se il certificato indica una prognosi fino a una certa data e non vengono inviati ulteriori certificati continuativi, il lavoratore può rientrare al lavoro alla scadenza della prognosi.

L’ultimo certificato trasmesso all’INAIL può quindi valere, di fatto, come documento conclusivo del periodo di inabilità.

Diverso è il caso del rientro anticipato. Se il lavoratore vuole tornare al lavoro prima della fine della prognosi, può essere riammesso in servizio solo se presenta un certificato medico che modifica e anticipa il termine della prognosi originaria. Questo certificato può essere rilasciato da qualunque medico.

Serve sempre il certificato di chiusura?

No, non sempre.

Secondo le istruzioni INAIL, al termine della prognosi il lavoratore può riprendere il lavoro senza dover produrre per forza un ulteriore certificato definitivo, se non vi sono ulteriori formulazioni prognostiche. L’ultimo giorno di prognosi coincide con l’ultimo giorno di inabilità temporanea assoluta.

Il certificato definitivo può comunque essere rilasciato dall’INAIL su richiesta del lavoratore, oppure quando l’Istituto ritenga necessari accertamenti medico-legali. La circolare precisa anche che tali accertamenti possono avvenire con strumenti di sanità digitale e telemedicina medico-legale.

In sintesi: il certificato di chiusura non è sempre indispensabile per tornare al lavoro alla fine della prognosi; diventa invece necessario, o comunque utile, quando occorre una valutazione conclusiva medico-legale o quando il rientro avviene prima della scadenza indicata.

Quali obblighi ha il datore di lavoro

Il datore di lavoro deve acquisire dal lavoratore gli estremi del certificato e procedere con gli adempimenti previsti.

In particolare, in base alla gravità dell’infortunio e alla durata della prognosi, può essere tenuto alla comunicazione o alla denuncia di infortunio all’INAIL. La corretta indicazione dei dati del certificato consente all’azienda di rispettare i termini e di evitare irregolarità.

Il datore di lavoro deve inoltre gestire l’assenza del dipendente, verificare la durata della prognosi e valutare, ove necessario, il coinvolgimento del medico competente per l’idoneità alla mansione specifica, soprattutto quando l’infortunio può incidere sulla capacità del lavoratore di riprendere determinate attività. La circolare INAIL richiama infatti il possibile ruolo della sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/2008.

Errori da evitare

Primo errore: pensare che basti il referto del pronto soccorso.
Per la gestione INAIL serve il certificato medico di infortunio trasmesso telematicamente.

Secondo errore: non avvisare subito il datore di lavoro.
Il lavoratore deve comunicare gli estremi del certificato per consentire all’azienda di effettuare gli adempimenti.

Terzo errore: rientrare prima della fine della prognosi senza certificato.
Il rientro anticipato richiede un certificato che anticipi il termine della prognosi.

Quarto errore: confondere certificato continuativo e definitivo.
Il certificato continuativo prolunga l’inabilità; quello definitivo chiude la valutazione, ma non è sempre necessario per il rientro alla naturale scadenza della prognosi.

Quinto errore: dimenticare i recapiti del lavoratore.
Dal 13 maggio 2026 almeno un recapito diventa obbligatorio nella nuova procedura telematica.

Esempio pratico

Un operaio si infortuna durante il turno e va al pronto soccorso. Il medico accerta una distorsione e rilascia un certificato di infortunio con prognosi di 10 giorni, trasmettendolo telematicamente all’INAIL.

Il lavoratore comunica al datore di lavoro il numero del certificato, la data di rilascio e i giorni di prognosi. L’azienda, sulla base di questi dati, effettua la denuncia di infortunio.

Se dopo 10 giorni il lavoratore è guarito e non viene trasmesso alcun certificato continuativo, può rientrare al lavoro alla scadenza della prognosi. Se invece vuole rientrare dopo 6 giorni, deve farsi rilasciare un certificato che anticipi il termine della prognosi.

Conclusioni

Il certificato di infortunio telematico è il documento che collega la visita medica, la pratica INAIL e gli adempimenti del datore di lavoro.

Dal 13 maggio 2026 la procedura diventa più semplice per i medici e per le strutture sanitarie: meno campi obbligatori, dati più razionali e obbligo di indicare almeno un recapito del lavoratore. La sostanza, però, non cambia: il certificato resta indispensabile per documentare l’infortunio, ottenere le prestazioni INAIL e stabilire correttamente il periodo di assenza dal lavoro.

La regola pratica è questa: dopo un infortunio, il lavoratore deve farsi visitare, assicurarsi che il certificato sia trasmesso all’INAIL e comunicare subito gli estremi al datore di lavoro. Alla fine della prognosi può rientrare senza un ulteriore certificato definitivo, salvo diverse esigenze medico-legali; se invece vuole tornare prima, serve un nuovo certificato che anticipi la guarigione.

FAQ

Cos’è il certificato di infortunio telematico?

È il certificato medico che attesta l’inabilità temporanea del lavoratore a seguito di un infortunio sul lavoro e viene trasmesso online all’INAIL dal medico o dalla struttura sanitaria.

Chi deve inviare il certificato all’INAIL?

L’invio spetta al medico o alla struttura sanitaria che presta la prima assistenza al lavoratore infortunato.

Il lavoratore deve consegnare il certificato all’INAIL?

No. Il certificato viene trasmesso telematicamente dal medico. Il lavoratore deve però comunicare al datore di lavoro gli estremi del certificato.

Cosa cambia dal 13 maggio 2026?

La procedura INAIL viene semplificata: meno campi obbligatori, eliminazione di dati non essenziali, diciture più razionali e obbligo di indicare almeno un recapito del lavoratore.

Serve il certificato definitivo per tornare al lavoro?

Non sempre. Alla scadenza della prognosi indicata nell’ultimo certificato ricevuto dall’INAIL, il lavoratore può rientrare senza dover necessariamente produrre un certificato definitivo.

Si può rientrare prima della fine della prognosi?

Sì, ma solo con un nuovo certificato medico che anticipi il termine della prognosi originariamente indicata.

Chi rilascia il certificato di rientro anticipato?

Può rilasciarlo qualunque medico, purché modifichi espressamente la durata della prognosi iniziale.

La nuova procedura riguarda anche le strutture sanitarie?

Sì. Le strutture che usano invio offline tramite file .xml o interoperabilità devono adeguare i propri sistemi alle nuove specifiche tecniche INAIL.


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 Paolo Remer

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