La Commissione Ue chiarisce che l’aumento del prezzo del carburante non è una circostanza eccezionale: perciò chi subisce la cancellazione del volo può avere diritto a rimborso, assistenza e indennizzo fino a 600 euro.
Una domanda molto frequente in questo periodo per i viaggiatori aerei è questa: in caso di volo cancellato per caro carburante spetta il risarcimento?
Spesso dopo l’acquisto del biglietto arriva una richiesta di pagamento aggiuntivo per un “supplemento carburante”. In questi casi il passeggero deve subire il disservizio senza poter pretendere nulla? La risposta, secondo la Commissione europea, è no. L’aumento del prezzo del cherosene non basta, da solo, a liberare la compagnia aerea dai propri obblighi verso i viaggiatori. Il caro carburante rientra nel normale rischio d’impresa del vettore: perciò, se una compagnia decide di cancellare un volo perché non è più conveniente operarlo, il passeggero può avere diritto non solo al rimborso o alla riprotezione, ma anche alla compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004.
La precisazione che abbiamo fatto è importante, perché distingue due situazioni diverse: una cosa è la reale mancanza fisica di carburante in un aeroporto, che in certe condizioni può essere considerata circostanza eccezionale; altra cosa è l’aumento del prezzo del carburante sui mercati, che non può essere considerato un evento imprevedibile e dunque non giustifica automaticamente la cancellazione del volo senza indennizzo.
Vediamo allora quali diritti spettano al passeggero, quando si può chiedere il risarcimento e cosa fare se la compagnia pretende un supplemento dopo l’acquisto del biglietto.
Quando si applicano i diritti dei passeggeri aerei
Le regole europee sui diritti dei passeggeri si applicano, in generale, ai voli che partono da un aeroporto situato nell’Unione europea, indipendentemente dalla compagnia aerea.
Si applicano anche ai voli che arrivano nell’Unione europea da un Paese extra Ue, purché siano operati da una compagnia europea. Il sistema riguarda anche Islanda, Norvegia e Svizzera, oltre ad alcuni territori collegati al sistema europeo dei diritti dei passeggeri.
Questo significa che il passeggero non è tutelato solo nei voli nazionali o intraeuropei. Anche un volo intercontinentale può rientrare nella disciplina, se ricorrono le condizioni previste dal Regolamento CE n. 261/2004.
Cosa si intende per volo cancellato
Nel linguaggio comune si parla di cancellazione quando l’aereo non parte. Ma, ai fini dei diritti del passeggero, il concetto è più ampio.
Può essere trattato come cancellazione anche il caso in cui la partenza venga anticipata di oltre un’ora, oppure il volo decolli ma poi rientri all’aeroporto di partenza. Lo stesso può accadere quando l’aereo arriva in un aeroporto diverso da quello previsto, salvo specifiche eccezioni.
La conseguenza pratica è che non bisogna fermarsi alla formula usata dalla compagnia. Anche se il vettore non parla espressamente di “cancellazione”, il passeggero deve verificare se il disservizio rientra comunque tra quelli tutelati dalla normativa europea.
Quali diritti ha il passeggero se il volo viene cancellato
In caso di cancellazione, il passeggero ha prima di tutto diritto a scegliere tra tre soluzioni.
Può chiedere il rimborso del biglietto, con eventuale rientro al punto di partenza se il viaggio non ha più utilità. Può accettare la riprotezione sul primo volo disponibile. Oppure può scegliere una nuova data di partenza, compatibilmente con la disponibilità dei posti.
La scelta spetta al passeggero, non alla compagnia. Il vettore non può imporre unilateralmente la soluzione più conveniente per sé, ad esempio offrendo solo un voucher o solo il rimborso se il viaggiatore ha invece interesse a partire.
Se la cancellazione avviene quando il passeggero è già in aeroporto, la compagnia deve garantire anche assistenza durante l’attesa. Questo significa pasti, bevande, comunicazioni e, se necessario, sistemazione in albergo con trasporto da e per l’hotel.
Se la compagnia non fornisce assistenza e il passeggero è costretto ad anticipare le spese, queste possono essere rimborsate se sono necessarie, ragionevoli e documentate.
Quando spetta anche l’indennizzo economico
Oltre al rimborso o alla riprotezione, in molti casi il passeggero ha diritto alla cosiddetta compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento Europeo 261/2004 cioè a un indennizzo forfettario.
Il diritto scatta, in linea generale, quando la cancellazione viene comunicata meno di 14 giorni prima della partenza prevista.
Gli importi – che sono dovuti per ciascun passeggero, non per prenotazione – dipendono dalla tratta e dunque dalla distanza coperta dal volo:
| Distanza del volo | Indennizzo |
|---|---|
| Fino a 1.500 km | 250 euro |
| Tra 1.500 e 3.500 km | 400 euro |
| Oltre 3.500 km | 600 euro |
L’indennizzo non sostituisce il rimborso del biglietto. Sono due diritti diversi. Il rimborso serve a restituire quanto pagato per un servizio non usufruito; la compensazione pecuniaria serve invece a compensare il disagio subito dal passeggero.
Il caro carburante è una circostanza eccezionale?
Il punto centrale è questo: la compagnia può evitare di pagare l’indennizzo sostenendo che il volo è stato cancellato perché il carburante è aumentato troppo? Secondo la Commissione europea, che è intervenuta con una decisione del 8 maggio 2026, no.
L’aumento del prezzo del jet fuel non è, di per sé, una circostanza eccezionale. È un rischio economico legato all’attività dell’impresa. Se il vettore cancella il volo perché il collegamento è diventato per lui troppo costoso o poco redditizio, non può scaricare automaticamente il costo della propria scelta sul passeggero.
Diverso è il caso della reale carenza locale di carburante, cioè dell’impossibilità materiale di rifornire l’aereo in un determinato aeroporto. In una situazione del genere, se la compagnia dimostra che l’evento era esterno, imprevedibile e inevitabile nonostante l’adozione di tutte le misure ragionevoli, l’indennizzo può non essere dovuto.
La distinzione è decisiva: il prezzo alto non equivale alla mancanza di carburante. Una compagnia che cancella voli per ragioni economiche legate al caro carburante resta, di regola, responsabile verso i passeggeri.
E se la compagnia parla genericamente di “problemi operativi”?
Spesso le comunicazioni inviate ai passeggeri sono generiche. La compagnia può parlare di “problemi operativi”, “ragioni organizzative”, “criticità legate al contesto internazionale” o “cause indipendenti dalla propria volontà”.
Queste formule non bastano, da sole, a escludere il diritto alla compensazione. Se il passeggero chiede l’indennizzo e la compagnia lo nega invocando circostanze eccezionali, l’onere della prova spetta al vettore aereo. È la compagnia che deve dimostrare concretamente quale evento ha causato la cancellazione e perché non poteva essere evitato con misure ragionevoli.
In altre parole, non basta dire: “il volo è stato cancellato per il caro carburante” o “per cause esterne”. Occorre provare una vera circostanza eccezionale.
Quando l’indennizzo non spetta
La compensazione pecuniaria non è sempre dovuta. Il passeggero non ha diritto all’indennizzo se viene informato della cancellazione con almeno 14 giorni di anticipo.
L’indennizzo può essere escluso o ridotto anche quando la compagnia offre un volo alternativo che consente di arrivare a destinazione con un ritardo contenuto rispetto all’orario originario. In alcuni casi, se il ritardo all’arrivo è limitato, la compensazione può essere ridotta fino al 50%.
Resta però fermo un principio: la compagnia deve offrire correttamente le alternative previste dalla legge e rispettare la scelta del passeggero. Se propone solo il rimborso e non consente la riprotezione, il viaggiatore può avere diritto a recuperare anche i maggiori costi sostenuti per acquistare autonomamente un nuovo biglietto.
La compagnia può chiedere un supplemento carburante dopo l’acquisto?
Un altro problema pratico riguarda i biglietti già acquistati e pagati. Alcune compagnie hanno chiesto ai passeggeri un supplemento legato all’aumento del carburante, anche dopo la conclusione della prenotazione.
Anche su questo punto la posizione europea e delle associazioni dei consumatori è molto netta: per i singoli voli di linea, il prezzo deve essere indicato in modo chiaro fin dall’inizio e deve comprendere tutte le componenti obbligatorie. Un supplemento non comunicato adeguatamente al momento della prenotazione può costituire una pratica commerciale scorretta.
Secondo l’Unione Nazionale Consumatori, nel caso dell’acquisto di un singolo servizio non c’è spazio per una modifica unilaterale del prezzo già concordato. Eventuali clausole che consentono alla compagnia di applicare successivamente un supplemento per l’aumento del carburante rischiano di essere considerate vessatorie e quindi nulle.
Il caso più discusso nella primavera 2026 è quello di Volotea, che avrebbe chiesto un supplemento carburante su prenotazioni già concluse e pagate. La vicenda è finita anche sotto la lente dell’Antitrust, con attenzione alla trasparenza delle condizioni comunicate ai passeggeri e al rispetto della normativa europea sul prezzo finale del biglietto.
Cosa fare se arriva una richiesta di pagamento aggiuntivo
Se la compagnia chiede un supplemento carburante dopo l’acquisto del biglietto, il passeggero dovrebbe contestare subito la richiesta per iscritto.
Nella contestazione è opportuno indicare che il prezzo era già stato concordato al momento della prenotazione e che la clausola che consente un aumento successivo potrebbe essere vessatoria o comunque contraria agli obblighi di trasparenza sul prezzo finale.
Se il pagamento viene imposto come condizione per volare, si può valutare di pagare “con riserva”, specificando per iscritto che il versamento non equivale ad accettazione della legittimità del supplemento e che ci si riserva di chiederne la restituzione. È importante conservare email, screenshot, conferme di prenotazione, ricevute e ogni comunicazione ricevuta dalla compagnia.
La documentazione può essere utile sia per il reclamo alla compagnia sia per eventuali segnalazioni all’Antitrust, all’Enac o ad associazioni dei consumatori.
Come chiedere rimborso e indennizzo per il volo cancellato
Il primo passo è presentare reclamo direttamente alla compagnia aerea, usando il modulo disponibile sul sito del vettore o inviando una comunicazione scritta tramite i canali ufficiali.
Nel reclamo bisogna indicare:
- numero del volo;
- data e tratta (per verificare distanza e importo dell’indennizzo);
- codice di prenotazione;
- comunicazione di cancellazione;
- spese sostenute (per chiedere il rimborso di pasti, hotel, trasporti o nuovo biglietto);
- coordinate bancarie (necessarie per ricevere l’accredito della compensazione sul proprio conto).
Il passeggero non è obbligato ad accettare voucher o indennizzi parziali se ha diritto al pagamento in denaro. Se la compagnia respinge il reclamo, non risponde o offre una soluzione non soddisfacente, si può proseguire con gli strumenti di tutela previsti, compresa la segnalazione all’autorità competente e, nei casi più rilevanti, l’azione giudiziale.
Per saperne di più leggi anche la nostra guida: “Cosa fare se cancellano il volo per guerra o mancanza di carburante?“.
Attenzione alle prenotazioni separate
Un aspetto spesso sottovalutato riguarda le prenotazioni complesse.
Se il passeggero ha acquistato andata e ritorno con biglietti separati, magari con compagnie diverse, la cancellazione di una tratta non comporta automaticamente il rimborso dell’intero viaggio. Di regola, il rimborso riguarda solo il volo cancellato.
Se invece l’intero itinerario è contenuto in un’unica prenotazione, la cancellazione della tratta di andata può incidere sull’intero viaggio. In questo caso il passeggero può chiedere il rimborso complessivo o una soluzione alternativa coerente con tutto l’itinerario, oltre all’eventuale compensazione pecuniaria.
Conclusione
La cancellazione di un volo per il caro carburante non lascia automaticamente il passeggero senza tutela. Secondo la Commissione europea, l’aumento del prezzo del cherosene non è una circostanza eccezionale: è un rischio economico che rientra nell’attività della compagnia aerea.
Se il volo viene cancellato con meno di 14 giorni di preavviso, il passeggero può avere diritto al rimborso o alla riprotezione, all’assistenza durante l’attesa e alla compensazione pecuniaria da 250 a 600 euro, salvo che il vettore provi una vera circostanza eccezionale inevitabile, come ad esempio l’assoluta e contingente impossibilità di rifornimento di carburante presso l’aeroporto di partenza.
Allo stesso modo, il prezzo del biglietto già acquistato non può essere aumentato liberamente e arbitrariamente con supplementi carburante applicati dopo la prenotazione. In caso di richiesta di pagamento aggiuntivo, il consumatore deve contestare per iscritto, conservare le prove e, se necessario, pagare con riserva per poi chiedere la restituzione.
#Adessonews seleziona nella rete articoli di particolare interesse.
Se vuoi leggere l’articolo completo clicca sul seguente link
Paolo Remer
Source link





